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sabato 12 aprile 2014

SENTENZA – REDAZIONE NON IMMEDIATA DEI MOTIVI –PROROGA DEL TERMINE DI DEPOSITO – COMUNICAZIONE ALLE PARTI - IMPUGNAZIONE – DECORRENZA

SENTENZA – REDAZIONE NON IMMEDIATA DEI MOTIVI –PROROGA DEL TERMINE DI DEPOSITO – COMUNICAZIONE ALLE PARTI - IMPUGNAZIONE – DECORRENZA
- PROVE – DICHIARAZIONI DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA – FORME DI DOCUMENTAZIONE PRESCRITTE - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE
Con sentenza del 28.2.2014 la Sesta Sezione penale della Corte ha stabilito che:
a) nel caso in cui i termini per la redazione della sentenza indicati nel dispositivo ex art. 544, comma terzo, cod. proc. pen. siano stati prorogati ai sensi dell’art. 154 comma 4-bis disp. att. cod. proc. pen., il relativo provvedimento deve essere sempre tempestivamente comunicato e notificato alle parti del processo e i termini per l’impugnazione decorrono dalla scadenza del termine come prorogato;
b) il verbale illustrativo della collaborazione deve essere sempre redatto con le particolari forme di documentazione prescritte dall’art. 141–bis cod. proc. pen. (ripresa fonografica o audiovisiva), quale che sia lo status libertatis del collaboratore, precisando che la violazione di dette forme determina l’inutilizzabilità delle dichiarazioni che rileva in sede di giudizio limitatamente all’aspetto delle eventuali contestazioni intervenute nel primo grado del giudizio di merito e nel secondo grado, ove si sia proceduto a pertinente rinnovazione parziale del dibattimento.
 
Testo Completo:Sentenza n. 15477 del 28 febbraio 2014, depositata il 7 aprile 2014
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore C. Citterio)