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sabato 12 aprile 2014

FAMIGLIA - SEPARAZIONE CONIUGI - PROPOSIZIONE DI DOMANDA ACCESSORIA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI - FIGLI RESIDENTI IN ALTRO PAESE CE

FAMIGLIA - SEPARAZIONE CONIUGI - PROPOSIZIONE DI DOMANDA ACCESSORIA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI - FIGLI RESIDENTI IN ALTRO PAESE CE
- GIURISDIZIONE SULLA DOMANDA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI - CRITERI - REGOLAMENTO CE N. 2201/2003 DEL 27 NOVEMBRE 2003 E L'ART. 3, LETT. C) E D) DEL REGOLAMENTO CE N. 4/2009 DEL 18 DICEMBRE 2008 - INTERPRETAZIONE - RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
Le Sezioni Unite, a norma dell’art. 267 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea, hanno rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione la pronuncia sulla questione pregiudiziale concernente l’interpretazione e il rapporto tra l’art. 8 del Regolamento CE n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 e l’art 3, lett. c) e d) del Regolamento CE n. 4/2009 del 18 dicembre 2008 e, dunque, se la domanda di mantenimento dei figli proposta nell’ambito di un giudizio di separazione personale dei coniugi, essendo accessoria a detta azione, possa essere decisa sia dal giudice del giudizio di separazione che da quello davanti al quale pende il giudizio sulla responsabilità genitoriale, sulla base del criterio della prevenzione, ovvero se debba necessariamente essere delibata da quest’ultimo, risultando alternativi i due distinti criteri indicati nelle lettere c) e d) del citato art. 3.
 
Testo Completo:Ordinanza interlocutoria 7 aprile 2014, n. 8049
(Sezioni Unite Civili, Presidente M. Adamo, Relatore C. Piccininni)