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sabato 5 aprile 2014

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – REATI ELETTORALI – TRATTAMENTO SANZIONATORIO –ART. 100, TERZO COMMA DEL D.P.R. N. 570 DEL 1960

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – REATI ELETTORALI – TRATTAMENTO SANZIONATORIO –ART. 100, TERZO COMMA DEL D.P.R. N. 570 DEL 1960
– ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE N. 62 DEL 2004 DICHIARATA CON SENTENZA N. 294 DEL 2006 – CONSEGUENZE - PRESCRIZIONE – TERMINE BIENNALE EX ART. 100 DEL D.P.R. CIT. – APPLICABILITA’ – ESCLUSIONE
La Quinta Sezione penale della Corte ha affermato che la condotta del pubblico ufficiale che autentichi falsamente le sottoscrizioni di elettori di una lista di candidati integra il delitto previsto dall’art. 90, comma secondo del d.P.R. n. 570 del 1960 (cd. Testo unico delle leggi elettorali), nel testo modificato dalla legge n. 61 del 2004, e non quello di cui all’art. 479 cod. pen..
Al delitto in esame è applicabile il termine ordinario di prescrizione previsto dall’art. 157 cod. pen. (sei anni, prorogabili fino a sette anni e mezzo per effetto degli atti interruttivi) e non il termine biennale previsto dall’art. 100 del d.P.R. n. 570 del 1960 poiché detta disposizione non si riferisce all’azione penale del pubblico ministero, ma disciplina esclusivamente la decadenza della cd. azione popolare, quella che qualunque elettore può promuovere costituendosi parte civile con riguardo a qualunque reato previsto dall’indicato Testo Unico.
 
Testo Completo:Sentenza n. 14342 del 12 marzo 2014 - depositata il 26 marzo 2014
(Sezione Quinta Penale, Presidente G. Marasca, Relatore L. Pistorelli)