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sabato 29 marzo 2014

TRIBUTI - BENEFICI PRIMA CASA

TRIBUTI - BENEFICI PRIMA CASA
- APPARTAMENTO ACQUISTATO DA UNO DEI CONIUGI, GIA' PROPRIETARIO, ORIGINARIAMENTE IN COMUNIONE LEGALE CON L'ALTRO, DI DIVERSO IMMOBILE, DOPO LA LORO SEPARAZIONE LEGALE - SPETTANZA DEI BENEFICI - FONDAMENTO
In tema di benefici fiscali collegati all’acquisto della prima casa, la Suprema Corte ha affermato che, al verificarsi della separazione legale, la comunione tra coniugi di un diritto reale su un immobile, ancorchè originariamente acquistato in regime di comunione legale, deve essere equiparata alla contitolarità indivisa dei diritti sui beni tra soggetti tra loro estranei, che è compatibile con le agevolazioni, atteso che la facoltà di usare il bene comune, che non impedisca a ciascuno degli altri comunisti “di farne parimenti uso” ex art. 1102 cod. civ., non consente di destinare la casa comune ad abitazione di uno solo dei comproprietari, per cui la titolarità di una quota è simile a quella di un immobile inidoneo a soddisfarne le esigenze abitative.
 
Testo Completo:Sentenza 19 febbraio 2014, n. 3931
(Sezione Tributaria, Presidente A. Merone, Relatore M.G.C. Sambito)