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domenica 30 marzo 2014

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE
– ELEMENTI COSTITUTIVI - MINACCIA POSTA IN ESSERE CON ABUSO DELLA QUALITA' O DEI POTERI - DIFFERENZE CON IL DELITTO DI ESTORSIONE AGGRAVATA EX ART. 61 N. 9 COD. PEN. - INDICAZIONE
Con sentenza depositata il 18 marzo 2014 la Seconda sezione della Corte di cassazione ha delineato la differenza tra il reato di concussione e quello di estorsione aggravata dall’art. 61 n. 9 cod. pen., affermando che vi è concussione in tutte le ipotesi in cui la costrizione (ossia la minaccia) del pubblico ufficiale si concretizzi con il compimento di un atto o di un comportamento del proprio ufficio, strumentalizzato per perseguire illegittimi fini personali; si configura, invece, l’estorsione aggravata dall’art. 61 n. 9 cod. pen. quando l’agente ponga in essere, nei confronti di un privato, minacce diverse da quelle consistenti nel compimento di un atto o di un comportamento del proprio ufficio, sicché la qualifica di pubblico ufficiale si pone in un rapporto di pura occasionalità, avente la funzione di rafforzare la condotta intimidatoria nei confronti del soggetto passivo.
 
Testo Completo:Sentenza n. 12736 del 26 febbraio 2014 -  depositata il 18 marzo 2014 
(Seconda Sezione Penale, Presidente D. Gallo, Relatore G. Rago)