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domenica 2 febbraio 2014

TRIBUTI - ACCORDI REGOLANTI IL REGIME PATRIMONIALE TRA I CONIUGI IN CONSEGUENZA DELLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO O DELLA SEPARAZIONE PERSONALE - AGEVOLAZIONI EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 74 DEL 1987 - SPETTANZA - CONDIZIONI

TRIBUTI - ACCORDI REGOLANTI IL REGIME PATRIMONIALE TRA I CONIUGI IN CONSEGUENZA DELLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO O DELLA SEPARAZIONE PERSONALE - AGEVOLAZIONI EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 74 DEL 1987 - SPETTANZA - CONDIZIONI
L’agevolazione fiscale prevista dall’art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi, sotto il controllo del giudice, per regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale (ivi compresi quelli aventi ad oggetto il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva mobiliare od immobiliare) spetta solo per gli accordi tra i coniugi e le prestazioni esecutive rese da un coniuge nei confronti dell’altro e non anche rispetto a terzi.
 
Testo Completo:Sentenza 17 gennaio 2014, n. 860
(Sezione Tributaria, Presidente A. Merone, Relatore M.G.C. Scambito)