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giovedì 19 dicembre 2013

GIURISDIZIONE - CONSIGLIO DI STATO QUALE GIUDICE DEL PROPRIO CONCORSO - ISTANZA DI RICUSAZIONE - DECISIONE DI PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO PER ESSERE L'ISTANZA INAMMISSIBILE O MANIFESTAMENTE INFONDATA

GIURISDIZIONE - CONSIGLIO DI STATO QUALE GIUDICE DEL PROPRIO CONCORSO - ISTANZA DI RICUSAZIONE - DECISIONE DI PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO PER ESSERE L'ISTANZA INAMMISSIBILE O MANIFESTAMENTE INFONDATA
- RICORRIBILITA' IN CASSAZIONE PER MOTIVI DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE
Le sezioni unite hanno affermato che, in ipotesi di ricusazione del giudice amministrativo, nella specie per il fatto di essere parti nel giudizio anche magistrati amministrativi, l’applicazione dell’art. 18, comma 4, del codice del processo amministrativo – il quale consente che il collegio investito della controversia possa disporre la prosecuzione del giudizio se ad un sommario esame ritenga l’istanza inammissibile o manifestamente infondata – appartiene alle regole del processo amministrativo, sicché sono configurabili solo eventuali errores in procedendo che non ridondano in possibili vizi di giurisdizione censurabili con ricorso per cassazione ex art. 362, primo comma, cod. proc. civ., salvo che non risulti la mancata (o meramente apparente o abnorme) applicazione di tali regole processuali, deducibile invece sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni della giurisdizione stessa.
 
Testo Completo:Sentenza n. 27847 del 12 dicembre 2013
(Sezioni Unite Civili, Presidente M. Adamo, Relatore G. Amoroso)