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lunedì 14 ottobre 2013

GIUDIZIO DI CASSAZIONE - PROCESSO TRIBUTARIO - RICORSO PER CASSAZIONE - VIZIO DI MOTIVAZIONE

GIUDIZIO DI CASSAZIONE - PROCESSO TRIBUTARIO - RICORSO PER CASSAZIONE - VIZIO DI MOTIVAZIONE
- OMESSO ESAME CIRCA FATTO DECISIVO OGGETTO DI DISCUSSIONE FRA LE PARTI - IMPUGNAZIONE DI PRONUNCIA DI COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SUCCESSIVA AL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83 - LIMITI DI APPLICAZIONE - QUESTIONE DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA
La Sesta Sezione – Tributaria, con le ordinanze in epigrafe, ha rimesso al Primo Presidente la questione dell’ambito di applicabilità ai giudizi di impugnazione avanti alla Corte di cassazione dell’art.360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., come novellato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134), che limita il motivo di ricorso, quanto al vizio di motivazione, all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione fra le parti, sollevando il dubbio se la disposizione di cui al comma 3-bis del citato art. 54 (per il quale la novella, sul punto, non si applica al processo tributario) sia da intendere riferita ad una nozione di processo tributario in senso stretto (circoscritta dunque ai soli gradi di merito, per le specificità del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) ovvero ricomprenda ogni controversia tributaria (dunque altresì la fase del giudizio di cassazione).
 
Testo Completo:Ordinanza interlocutoria n. 23274 del 14 ottobre 2013
(Sezione Sesta Tributaria, Presidente e Relatore M. Cicala)