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venerdì 12 luglio 2013

MISURE CAUTELARI - MISURE CAUTELARI REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - RIESAME - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL TRIBUNALE - TERMINE PERENTORIO DI CINQUE GIORNI - ESCLUSIONE

MISURE CAUTELARI - MISURE CAUTELARI REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - RIESAME - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL TRIBUNALE - TERMINE PERENTORIO DI CINQUE GIORNI - ESCLUSIONE
Le Sezioni unite hanno stabilito che nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali non trova applicazione il termine perentorio di cinque giorni entro cui devono essere trasmessi gli atti al tribunale, previsto dall’art. 309 comma 5 cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall’art. 324 cod. pen. proc. che ha natura ordinatoria.
 
Testo Completo:Sentenza n. 26268 del 28 marzo 2013 - depositata il 17 giugno 2013(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore M. Fumo)