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mercoledì 17 aprile 2013

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - REMISSIONE DEL DEBITO AI SENSI DELL'ART. 6 D.P.R. N. 115 DEL 2002 - APPLICABILITA' AL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - ESCLUSIONE

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - REMISSIONE DEL DEBITO AI SENSI DELL'ART. 6 D.P.R. N. 115 DEL 2002 - APPLICABILITA' AL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - ESCLUSIONE
La Prima sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto che la remissione del debito disciplinata dall'art. 6 d.P.R. n.115 del 2002, non riguarda le spese processuali eventualmente poste a carico del terzo interessato nel procedimento di prevenzione, riferendosi tale disposizione soltanto alle spese relative al processo penale.
 
Testo Completo:

Sentenza n. 15665 del 16 gennaio 2013 - depositata il 4 aprile 2013(Sezione Prima Penale, Presidente U. Zampetti, Relatore L. La Posta)