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mercoledì 24 aprile 2013

REATO – ELEMENTO PSICOLOGICO – COLPA – COLPA PROFESSIONALE MEDICA – ART. 3 LEGGE 8 NOVEMBRE 2012, N. 189 - CONSEGUENZE - "ABOLITIO CRIMINIS" PARZIALE La IV sezione penale della Corte di cassazione ha ritenuto che l’art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189 (a norma del quale "L’esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo") abbia determinato la parziale abrogazione delle fattispecie colpose commesse dagli esercenti le professioni sanitarie. Si è, infatti, ritenuto che la predetta modifica normativa esclude la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve, che si collochino all’interno dell’area segnata da li

REATO – ELEMENTO PSICOLOGICO – COLPA – COLPA PROFESSIONALE MEDICA – ART. 3 LEGGE 8 NOVEMBRE 2012, N. 189 - CONSEGUENZE - "ABOLITIO CRIMINIS" PARZIALE
La IV sezione penale della Corte di cassazione ha ritenuto che l'art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189 (a norma del quale "L'esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo") abbia determinato la parziale abrogazione delle fattispecie colpose commesse dagli esercenti le professioni sanitarie. Si è, infatti, ritenuto che la predetta modifica normativa esclude la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve, che si collochino all'interno dell'area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica. In applicazione del principio, è stata annullata con rinvio la condanna per omicidio colposo nei confronti di un medico chirurgo che, nell'esecuzione di un intervento di ernia discale recidivante, aveva leso vasi sanguigni con conseguente emorragia letale: ai fini dell'eventuale applicazione della norma sopravvenuta favorevole, ex art. 2, comma 2, c.p., è stato, infatti, chiesto al giudice di merito di riesaminare il caso per determinare (a) se esistano linee guida o pratiche mediche accreditate afferenti all'esecuzione dell'atto chirurgico in questione; (b) se l'intervento eseguito si sia mosso entro i confini segnati da tali direttive e, nel caso affermativo, se nell'esecuzione dell'atto chirurgico vi sia stata colpa lieve o grave. Si tratta, è bene evidenziarlo, di una mera notizia di decisione, cui seguirà il deposito delle motivazioni.
 
Testo Completo:

Sentenza n. 16237 del 29 gennaio 2013 - depositata il 9 aprile 2013

(Quarta Sezione Penale, Presidente C. Brusco, Relatore R. Blaiotta)