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sabato 23 marzo 2013

PIGNORAMENTO DI BENE IMMOBILE – DETENZIONE IN BASE A TITOLO NON OPPONIBILE ALLA PROCEDURA – AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA RITARDATA CONSEGNA – TITOLARITÀ IN CAPO AL CUSTODE GIUDIZIARIO.

PIGNORAMENTO DI BENE IMMOBILE – DETENZIONE IN BASE A TITOLO NON OPPONIBILE ALLA PROCEDURA – AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA RITARDATA CONSEGNA – TITOLARITÀ IN CAPO AL CUSTODE GIUDIZIARIO.
Nell’ipotesi di detenzione di un immobile pignorato in forza di titolo non opponibile alla procedura esecutiva, è configurabile, in favore del custode giudiziario autorizzato ad agire in giudizio, un danno risarcibile, che deriva dall’impossibilità di proficua utilizzazione del bene e dalla difficoltà che lo stesso sia venduto quanto prima al suo valore di mercato.
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