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sabato 23 marzo 2013

MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI – CONFISCA PER EQUIVALENTE – REVOCA E RESTITUZIONE DEI BENI IN SEDE ESECUTIVA – AMMISSIBILITÀ – ESCLUSIONE – RILEVANZA DEL SUCCESSIVO FALLIMENTO - ESCLUSIONE

MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI – CONFISCA PER EQUIVALENTE – REVOCA E RESTITUZIONE DEI BENI IN SEDE ESECUTIVA – AMMISSIBILITÀ – ESCLUSIONE – RILEVANZA DEL SUCCESSIVO FALLIMENTO - ESCLUSIONE
La Corte di Cassazione, nel ribadire il principio secondo cui la confisca per equivalente disposta con sentenza divenuta definitiva non può essere revocata in sede esecutiva, ha ritenuto che il sopravvenuto fallimento non costituisce “caso eccezionale” o “fatto nuovo” rivalutabile dal giudice dell’esecuzione ed idoneo alla rimozione del provvedimento ablativo in presenza del giudicato formatosi sullo stesso (Nella specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto la nullità del provvedimento del giudice dell’esecuzione che, nel procedimento di stima del compendio oggetto della misura ablativa, aveva disposto la restituzione parziale dei beni).
Testo Completo: Sentenza n. 4702 del 22 ottobre 2012 - depositata il 30 gennaio 2013(Sezione Prima Penali, Presidente S. Chieffi, Relatore L. La Posta)