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sabato 23 marzo 2013

DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA (ART. 572 C.P.) - FATTISPECIE - RAPPORTI CON L'ABBANDONO DI PERSONE INCAPACI (ART. 591 C.P.)

DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA (ART. 572 C.P.) - FATTISPECIE - RAPPORTI CON L'ABBANDONO DI PERSONE INCAPACI (ART. 591 C.P.)

La Seconda sezione ha ritenuto che il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) sia configurabile anche nel caso in cui al familiare venga improvvisamente riservato nel complesso un trattamento in astratto non disumano, né in assoluto insopportabile, ma sistematicamente ed immotivatamente deteriore rispetto a quello in precedenza ordinariamente riservatogli, ove ciò renda manifesta l'esistenza di un programma criminoso animato da una volontà unitaria di vessare, fisicamente, ed anche psicologicamente, il soggetto passivo.

Ha, inoltre, osservato che l’ "abbandono", elemento costitutivo del delitto di cui all’art. 591 cod. pen., è integrato da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia) che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o per l’incolumità del soggetto passivo; risponde, pertanto, del delitto in questione il soggetto che, pur non allontanandosi dal soggetto passivo, ometta di far intervenire persone idonee ad evitare il pericolo stesso.
Ed ha ritenuto che le due fattispecie possono concorrere, perché sono poste a tutela di beni diversi e sono integrate da condotte diverse.

Sentenza n. 10994 del 6 dicembre 2012 - depositata l'8 marzo 2013
(Sezione Seconda Penale, Presidente G. M. Cosentino, Relatore S. Beltrani)