Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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giovedì 20 settembre 2012

PROCESSO CIVILE - C.T.U. – OSSERVAZIONI DI PARTE – NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE – AMMISSIBILITÀ – CONTRASTO

PROCESSO CIVILE - C.T.U. – OSSERVAZIONI DI PARTE – NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE – AMMISSIBILITÀ – CONTRASTO
La Prima Sezione ha rimesso al Primo Presidente la questione, in ordine alla quale ha rilevato un contrasto, se le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d’ufficio possano o no essere formulate dalle parti nella comparsa conclusionale e, quindi, esaminate dal giudice, ai fini della decisione.
Testo Completo: Ordinanza interlocutoria 4 settembre 2012, n. 14769
(Prima Sezione Civile, Presidente C. Carnevale, Relatore S. Di Palma)

CONTRATTI - AZIONE DI RISOLUZIONE - RILEVABILITA' D'UFFICIO DELLA NULLITA' - AMMISSIBILITA'

CONTRATTI - AZIONE DI RISOLUZIONE - RILEVABILITA' D'UFFICIO DELLA NULLITA' - AMMISSIBILITA'
Componendo un contrasto di giurisprudenza, le S.U. hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il giudice del merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti ex actis, ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale e, provocato il contraddittorio sulla questione, deve rigettare la domanda di risoluzione, volta ad invocare la forza del contratto. Pronuncerà con efficacia idonea al giudicato sulla questione di nullità ove, anche a seguito di rimessione in termini, sia stata proposta la relativa domanda. Nell’uno e nell’altro caso dovrà disporre, se richiesto, le restituzioni”.
Testo Completo: Sentenza n. 14828 del 4 settembre 2012
(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore P. D'Ascola)

ARBITRATO - ORDINANZA PRESIDENZIALE EX ART. 814 C.P.C. – RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE – ESCLUSIONE

ARBITRATO - ORDINANZA PRESIDENZIALE EX ART. 814 C.P.C. – RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE – ESCLUSIONE
Le Sezioni Unite Civili hanno dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso provvedimento di determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri, ex art. 814, secondo comma, cod. proc. civ., confermandosi l’orientamento espresso da Cass. S.U. n. 15586 del 3 luglio 2009. Nella sentenza, viene affermato che, pur non esistendo nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello stare decisis, essa costituisce, tuttavia, un valore immanente nell'ordinamento, per cui, soprattutto in tema di norme processuali, ove siano compatibili con la lettera della legge due diverse interpretazioni, deve sempre preferirsi quella sulla cui base si sia formata una sufficiente stabilità di applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione.
Testo Completo: Sentenza 31 luglio 2012, n. 13620
(Sezioni Unite Civili, Presidente R. Preden, Relatore V. Mazzacane)

lunedì 10 settembre 2012

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - CUSTODIA IN CARCERE - PRESUNZIONE DI ADEGUATEZZA - MOMENTO GENETICO E VICENDE SUCCESSIVE - OPERATIVITA' PIENA - REATI AGGRAVATI EX ART. 7 D.L. N. 152 DEL 1991 - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - CUSTODIA IN CARCERE - PRESUNZIONE DI ADEGUATEZZA - MOMENTO GENETICO E VICENDE SUCCESSIVE - OPERATIVITA' PIENA - REATI AGGRAVATI EX ART. 7 D.L. N. 152 DEL 1991 - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'
Le Sezioni unite hanno stabilito il principio di diritto secondo cui la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui all’art. 275 comma 3 c.p.p. opera non solo in occasione dell’adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle vicende successive che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari. Hanno poi rimesso alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità della disposizione che prevede la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, senza far salva l’ipotesi in cui da elementi specifici risulti in concreto che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte da altre e meno afflittive misure, per i reati aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, prospettando un contrasto con gli artt. 3, 13 primo comma e 27 secondo comma Cost.
Testo Completo: Ordinanza n. 34474 del 19 luglio 2012 - depositata il 10 settembre 2012
(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore V. Romis)

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - CUSTODIA IN CARCERE - PRESUNZIONE DI ADEGUATEZZA - MOMENTO GENETICO E VICENDE SUCCESSIVE - OPERATIVITA' PIENA - REATI AGGRAVATI EX ART. 7 D.L. N. 152 DEL 1991 - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - CUSTODIA IN CARCERE - PRESUNZIONE DI ADEGUATEZZA - MOMENTO GENETICO E VICENDE SUCCESSIVE - OPERATIVITA' PIENA - REATI AGGRAVATI EX ART. 7 D.L. N. 152 DEL 1991 - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'
Le Sezioni unite hanno stabilito il principio di diritto secondo cui la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui all’art. 275 comma 3 c.p.p. opera non solo in occasione dell’adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle vicende successive che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari. Hanno poi rimesso alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità della disposizione che prevede la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, senza far salva l’ipotesi in cui da elementi specifici risulti in concreto che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte da altre e meno afflittive misure, per i reati aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, prospettando un contrasto con gli artt. 3, 13 primo comma e 27 secondo comma Cost.
Testo Completo: Ordinanza n. 34473 del 19 luglio 2012 - depositata il 10 settembre 2012
(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore V. Romis)

ESECUZIONE - GIUDICATO DI CONDANNA - ASSERITA VIOLAZIONE NEL PROCESSO DI COGNIZIONE DEL DIRITTO ALL'EQUO PROCESSO -

ESECUZIONE - GIUDICATO DI CONDANNA - ASSERITA VIOLAZIONE NEL PROCESSO DI COGNIZIONE DEL DIRITTO ALL'EQUO PROCESSO -
ASSENZA SENTENZA DELLA CORTE EDU - DECLARATORIA DI INEFFICACIA DEL GIUDICATO - FATTISPECIE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA
Le Sezioni unite erano state chiamate a stabilire "se il giudice dell’esecuzione, in attuazione dei principi dettati dalla Corte EDU con la sentenza 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, possa sostituire la pena dell’ergastolo, inflitta all’esito del giudizio abbreviato, con la pena di anni trenta di reclusione, in tal modo modificando il giudicato con l’applicazione, nella successione di leggi intervenute in materia, di quella più favorevole", con riguardo ad una fattispecie nella quale la posizione del ricorrente era sostanzialmente sovrapponibile a quella dello Scoppola.
Il Supremo Collegio ha premesso che, in tal situazione, l’estensione del principi affermati dalla Corte di Strasburgo non può trovare ostacolo nel fatto che il ricorrente non abbia a sua volta adito la Corte sovranazionale: "una tale situazione, anche a costo di porre in crisi il “dogma” del giudicato, non può essere tollerata perché legittimerebbe l’esecuzione di una pena ritenuta, oggettivamente e quindi ben al di là della species facti, illegittima dall’interprete autentico della CEDU e determinerebbe una patente violazione del principio di parità di trattamento tra condannati che versano in identica posizione". Ciò premesso, ha dichiarato d’ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 7 e 8 del decreto legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, in riferimento agli articoli 3 e 117, comma primo, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’articolo 7 della Convenzione EDU), "nella parte in cui le disposizioni interne operano retroattivamente, e, più specificamente, in relazione alla posizione di coloro che, pur avendo formulato richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della sola legge n. 479 del 1999, sono stati giudicati successivamente, quando cioè, a far data dal pomeriggio del 24 novembre 2000 (pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 2 r.d. n. 1252 del 7 giugno 1923), era entrato in vigore il citato decreto legge, con conseguente applicazione del più sfavorevole trattamento sanzionatorio previsto dal medesimo decreto", ritenendo impraticabile un’interpretazione della predetta normativa interna conforme all’articolo 7 CEDU, nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo.
Testo Completo: Ordinanza n. 34472 del 19 aprile 2012 - depositata il 10 settembre 2012
(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore N. Milo)

ESECUZIONE - GIUDICATO DI CONDANNA - ASSERITA VIOLAZIONE NEL PROCESSO DI COGNIZIONE DEL DIRITTO ALL'EQUO PROCESSO IN DIFETTO DI DECLARATORIA DELLA CORTE EDU - DECLARATORIA DI INEFFICACIA DEL GIUDICATO – FATTISPECIE - ESCLUSIONE.

ESECUZIONE - GIUDICATO DI CONDANNA - ASSERITA VIOLAZIONE NEL PROCESSO DI COGNIZIONE DEL DIRITTO ALL'EQUO PROCESSO IN DIFETTO DI DECLARATORIA DELLA CORTE EDU - DECLARATORIA DI INEFFICACIA DEL GIUDICATO – FATTISPECIE - ESCLUSIONE.
Chiamate a stabilire “se il giudice dell’esecuzione, in attuazione dei principi dettati dalla Corte EDU con la sentenza 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, possa sostituire la pena dell’ergastolo, inflitta all’esito del giudizio abbreviato, con la pena di anni trenta di reclusione, in tal modo modificando il giudicato con l’applicazione, nella successione di leggi intervenute in materia, di quella più favorevole” , le Sezioni Unite hanno affermato che, in caso di condanna all’esito del giudizio abbreviato, la pena da infliggere per i reati astrattamente punibili con l’ergastolo è quella prevista dalla legge vigente nel momento della richiesta di accesso al rito: ne consegue che, ove quest’ultima sia intervenuta nel vigore dell’art. 7 d.l. n. 341 del 2000, va applicata (ed eseguita) la sanzione prevista da tale norma. Ciò in quanto, tra le diverse leggi succedutesi nel tempo, che prevedono la specie e l’entità della pena da infliggere all’imputato in caso di condanna all’esito del giudizio abbreviato per i reati astrattamente punibili con l’ergastolo, non trova applicazione la legge intermedia più favorevole, quando la richiesta di accesso al rito speciale non sia avvenuta durante la vigenza di quest’ultima, ma soltanto successivamente, nel vigore della legge posteriore che modifica quella precedente.
Testo Completo: