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Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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lunedì 30 aprile 2012

IMPUGNAZIONI – REVISIONE – PARERE DEL P.M. – COMUNICAZIONE ALLA PARTE RICHIEDENTE – NECESSITA’.

IMPUGNAZIONI – REVISIONE – PARERE DEL P.M. – COMUNICAZIONE ALLA PARTE RICHIEDENTE – NECESSITA’.
Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto formatosi sul punto, hanno affermato che laddove, in caso di richiesta di revisione, sia stato, sia pure irritualmente, acquisito il parere del pubblico ministero, lo stesso deve essere, a pena di nullità degli atti successivi, comunicato alla parte richiedente in ossequio al principio del contraddittorio.
Testo Completo: Sentenza n. 15189 del 19 gennaio 2012 - depositata il 20 aprile 2012
(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore G. G. Sandrelli)

CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO EBBREZZA – AUTOVETTURA UTILIZZATA IN VIRTU’ DI CONTRATTO DI LEASING TRANSLATIVO – CONFISCABILITA’ – ESCLUSIONE

CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO EBBREZZA – AUTOVETTURA UTILIZZATA IN VIRTU’ DI CONTRATTO DI LEASING TRANSLATIVO – CONFISCABILITA’ – ESCLUSIONE
Le Sezioni Unite, nel risolvere il contrasto in proposito insorto nella giurisprudenza di legittimità, hanno stabilito che non è confiscabile (e, pertanto, non può essere sottoposta a sequestro preventivo) la vettura condotta in stato di ebbrezza dall’autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione a contratto di leasing, se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato. Il Supremo Collegio ha anche precisato che una volta che si consideri l’autovettura oggetto del contratto di leasing translativo appartenente a terzo estraneo al reato in questione, all’utilizzatore della stessa andrà applicata anche la sanzione accessoria del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, ex art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, come modificato dall’art. 3, comma 45, legge 15 luglio 2009, n. 94.
Testo Completo: Sentenza n. 14484 del 19 gennaio 2012 - depositata il 17 aprile 2012(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore R. Galbiati)

GIURISDIZIONE - GIUDIZIO TEMPESTIVAMENTE RIPROPOSTO INNANZI AL G.A. - CONSIGLIO DI STATO - CONFLITTO DI GIURISDIZIONE D'UFFICIO EX ART. 11 CPA - AMMISSIBILITA' - LIMITI

GIURISDIZIONE - GIUDIZIO TEMPESTIVAMENTE RIPROPOSTO INNANZI AL G.A. - CONSIGLIO DI STATO - CONFLITTO DI GIURISDIZIONE D'UFFICIO EX ART. 11 CPA - AMMISSIBILITA' - LIMITI
Le SS.UU. hanno enunciato nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., il seguente principio di diritto: “La disposizione dettata dall’art. 11, comma 3, del codice del processo amministrativo – che si interpreta alla stregua di quella analoga contenuta dell’art. 59, comma 3, della legge n. 69 del 2009 – non preclude in linea di principio che nel giudizio tempestivamente riproposto davanti a sé il giudice amministrativo di secondo grado sollevi d’ufficio il conflitto di giurisdizione: ad evitare che tale giudice risulti privato del potere di rilievo d’ufficio del proprio difetto di giurisdizione, ciò si deve ammettere quante volte il giudizio di primo grado si sia concluso previo rilievo di questione attinente all’ordine del processo, logicamente pregiudiziale rispetto alla stessa questione di giurisdizione”.
Testo Completo: Sentenza n. 5873 del 13 aprile 2012
(Sezioni Unite Civili, Presidente e Relatore P. Vittoria)

domenica 29 aprile 2012

ESECUZIONE E ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA TERAPEUTICO - PROVVEDIMENTO DI UNIFICAZIONE DI PENE CONCORRENTI - REATI OSTATIVI - SCINDIBILITA' DEL CUMULO

ESECUZIONE E ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA TERAPEUTICO - PROVVEDIMENTO DI UNIFICAZIONE DI PENE CONCORRENTI - REATI OSTATIVI - SCINDIBILITA' DEL CUMULO

Qualora, nel corso di un affidamento terapeutico in precedenza concesso ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, sopravvenga un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, relativo ad una pena superiore a quattro anni di reclusione e comprensivo di reati indicati dall’art. 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario, è legittimo lo scioglimento del cumulo ai fini della verifica di ammissibilità di prosecuzione della misura, sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai reati ostativi.

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/1405_01_11.pdf

(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore M. Cassano)


lunedì 23 aprile 2012

GIURISDIZIONE - G.A. - SENTENZA CHE AFFERMA LA GIURISDIZIONE ITALIANA - GIUDICATO ESTERNO - LIMITI

GIURISDIZIONE - G.A. - SENTENZA CHE AFFERMA LA GIURISDIZIONE ITALIANA - GIUDICATO ESTERNO - LIMITI
Le SS.UU. hanno precisato che l’affermazione della giurisdizione del giudice italiano in luogo di un giudice straniero, contenuta nella sentenza del giudice amministrativo, non può precludere una diversa decisione da parte del giudice ordinario, successivamente adito, in quanto anche le sentenze del giudice amministrativo possono acquisire autorità di giudicato esterno in tema di giurisdizione solo se la statuizione relativa sia accompagnata da una conseguente pronuncia di merito.
Testo Completo: Sentenza n. 5872 del 13 aprile 2012
(Sezioni Unite Civili, Presidente e Relatore P. Vittoria)

lunedì 16 aprile 2012

GIURISDIZIONE CIVILE – GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA – IMPIEGO PUBBLICO – DISCRIMINE TEMPORALE DEL 30 GIUGNO 1998 – RILEVANZA

GIURISDIZIONE CIVILE – GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA – IMPIEGO PUBBLICO – DISCRIMINE TEMPORALE DEL 30 GIUGNO 1998 – RILEVANZA
Le Sezioni Unite Civili, dando seguito al principio di eccezionalità della giurisdizione del giudice amministrativo in tema di pubblico impiego contrattualizzato, hanno affermato che non basta a radicare tale giurisdizione il dato formale della cessazione del rapporto di lavoro prima del 30 giugno 1998, ai sensi dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, dovendosi viceversa dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario se lo richiedono concrete esigenze di tutela per pretese sorte dopo tale data, seppure con effetto retroattivo.

Ordinanza n. 5577 del 6 aprile 2012(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria - Relatore V. Nobile)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – PRESCRIZIONE – DELLE PRESTAZIONI – SOSPENSIONE DEL TERMINE

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – PRESCRIZIONE – DELLE PRESTAZIONI – SOSPENSIONE DEL TERMINE
  Le Sezioni Unite Civili hanno stabilito, con specifico riguardo all'indennità di maternità, ma componendo un contrasto di portata generale, che la prescrizione delle prestazioni assistenziali e previdenziali è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto ex art. 7 della legge n. 533 del 1973, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 cod. proc. civ., vigendo una regola di settore, conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, per cui la prescrizione non corre durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato.
  Sentenza n. 5572 del 6 aprile 2012
(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria - Relatore G. Amoroso)