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Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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martedì 24 gennaio 2012

IMPUGNAZIONI CIVILI – CITAZIONE DI APPELLO – MANCANZA DELL'AVVERTIMENTO DI CUI ALL'ART. 163, TERZO COMMA, N. 7, COD. PROC. CIV. - NULLITA' - LIMITI - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - SPECIFICAZIONE - NECESSITA'

IMPUGNAZIONI CIVILI – CITAZIONE DI APPELLO – MANCANZA DELL'AVVERTIMENTO DI CUI ALL'ART. 163, TERZO COMMA, N. 7, COD. PROC. CIV. - NULLITA' - LIMITI - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - SPECIFICAZIONE - NECESSITA'

La Sez. II, ponendosi in consapevole contrasto con un precedente orientamento della S.C., ha affermato che, nell’ipotesi in cui venga proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ. da parte dell’appellato contumace in secondo grado per l’omesso avvertimento relativo alle conseguenze della costituzione tardiva, di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ., nell’atto di citazione di appello, notificato al difensore costituito in primo grado, non si determina un “error in procedendo” sanzionato dalla nullità del procedimento di secondo grado e dal conseguente rinvio per la rinnovazione della citazione in appello, quando il ricorrente non sia in grado neppure di indicare quale pregiudizio al proprio diritto di difesa sia derivato da tale omissione, non potendosi ravvisare, in tale ipotesi una concreta violazione dei principi regolatori del giusto processo anche ai sensi dell’art. 360 bis n. 2 cod. proc. civ.



Testo Completo: Sentenza n. 30652 del 30 dicembre 2011



(Sezione Seconda Civile, Presidente S. Petitti, Relatore P. D’Ascola)



LAVORO (DIRITTO PENALE) - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - OMESSO VERSAMENTO - REGOLARIZZAZIONE - NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO - ATTO EQUIPOLLENTE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - CONDIZIONI

LAVORO (DIRITTO PENALE) - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - OMESSO VERSAMENTO - REGOLARIZZAZIONE - NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO - ATTO EQUIPOLLENTE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - CONDIZIONI

Le Sezioni unite, dopo aver chiarito in riferimento al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali che la notifica dell’accertamento della violazione e il decorso del termine di tre mesi per il versamento, ai fini della non punibilità, di quanto dovuto, non costituiscono una condizione di procedibilità dell’azione penale, hanno affermato il principio di diritto secondo cui il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell’avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all’imputato, contenga gli elementi essenziali del predetto avviso.



Testo Completo: Sentenza n. 1855 del 24 novembre 2011 - depositata il 18 gennaio 2012



(Sezioni Unite Penale, Presidente E. Lupo, Relatore A. M. Lombardi)



DIFESA E DIFENSORI – INVESTIGAZIONI DIFENSIVE - INCIDENTE PROBATORIO - RICHIESTA DIFENSIVA - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE

DIFESA E DIFENSORI – INVESTIGAZIONI DIFENSIVE - INCIDENTE PROBATORIO - RICHIESTA DIFENSIVA - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE

Con la decisione in esame la Corte ha affermato che la richiesta, effettuata ai sensi dell’art. 391 bis, comma undicesimo, cod. proc. pen., e diretta a che il Gip proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza o all’esame della persona che abbia esercitato la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione, non presuppone alcun automatismo, implicando una valutazione positiva del giudice circa la rilevanza ai fini investigativi delle circostanze in relazione alle quali si vuole che la persona sia sentita.



Testo Completo: Sentenza n. 1399 del 14 dicembre 2011 - depositata il 17 gennaio 2012



(Sezione Terza Penale, Presidente S. F. Mannino, Relatore L. Ramacci)



PROFESSIONI E PROFESSIONISTI – REGIME DI CUI AL D.LGS. N. 139 DEL 2005 - DELIBERE IN MATERIA DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI – IMPUGNABILITA’ DINANZI AL TRIBUNALE – SUSSISTENZA – FONDAMENTO

PROFESSIONI E PROFESSIONISTI – REGIME DI CUI AL D.LGS. N. 139 DEL 2005 - DELIBERE IN MATERIA DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI – IMPUGNABILITA’ DINANZI AL TRIBUNALE – SUSSISTENZA – FONDAMENTO

Anche nel regime di cui d.lgs. n. 139 del 2005, sebbene il relativo art. 32 non abbia riprodotto il precedente assetto di impugnativa innanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, le deliberazioni rese in materia disciplinare dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, involgendo posizioni di diritto soggettivo perfetto, sottratte a discrezionalità amministrativa, possono essere impugnate davanti al tribunale.



Testo Completo: Ordinanza n. 30785 del 30 dicembre 2011



(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore M. R. San Giorgio)



domenica 22 gennaio 2012

PROPRIETÀ - DISTANZE LEGALI - AMPLIAMENTO DI EDIFICI SITI IN ZONA DI COMPLETAMENTO IN DEROGA ALLE NORME SULLE DISTANZE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1 DELLA REGIONE MARCHE N. 39 DEL 1979

PROPRIETÀ - DISTANZE LEGALI - AMPLIAMENTO DI EDIFICI SITI IN ZONA DI COMPLETAMENTO IN DEROGA ALLE NORME SULLE DISTANZE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1 DELLA REGIONE MARCHE N. 39 DEL 1979

La Sez. II ha dichiarato non manifestamente infondata, in relazione all’art. 117, secondo e terzo comma, Cost, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Marche 4 settembre 1979, n. 31, nella parte in cui consente che gli ampliamenti degli edifici, compresi nelle zone di completamento, possano essere realizzati anche in deroga alle norme sulle distanze, non sembrando la menzionata disposizione rispettosa dei limiti della potestà legislativa concorrente regionale.



Testo Completo: Ordinanza interlocutoria n. 29756 del 29 dicembre 2011



(Sezione Seconda Civile, Presidente R. M. Triola, Relatore S. Petitti)



PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE DI CUI ALL'ART. 702-BIS COD. PROC. CIV. - ILLEGITTIMITA' DELLA SOSPENSIONE PER PREGIUDIZIALITA' DISPOSTA NELL'AMBITO DEL RITO SOMMARIO

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE DI CUI ALL'ART. 702-BIS COD. PROC. CIV. - ILLEGITTIMITA' DELLA SOSPENSIONE PER PREGIUDIZIALITA' DISPOSTA NELL'AMBITO DEL RITO SOMMARIO

La Sez. III ha affermato che, se nel corso di un procedimento sommario di cognizione, ex art. 702-bis cod. proc. civ., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altro giudizio, il giudice deve disporre il passaggio al rito della cognizione piena, secondo quanto disposto dall’art. 702-ter, terzo comma, cod. proc. civ.. E’ perciò illegittima l’adozione, nell’ambito del rito sommario, di un provvedimento di sospensione del processo.

Ordinanza n. 3 del 2 gennaio 2012



(Sezione Terza Civile, Presidente M. Finocchiaro, Relatore R. Frasca)

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI – RICAMBI PER AUTO NON ORIGINALI – RIPRODUZIONE DEL MARCHIO DEL COSTRUTTORE – REATO – SUSSISTENZA - ESCLUSIONE

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI – RICAMBI PER AUTO NON ORIGINALI – RIPRODUZIONE DEL MARCHIO DEL COSTRUTTORE – REATO – SUSSISTENZA - ESCLUSIONE

La Corte ha stabilito che non integra il delitto di commercio di prodotti con segni falsi colui che ponga in vendita ricambi per auto non originali sui quali sia stato riprodotto, quale elemento estetico presente sul componente originale, il marchio del costruttore del veicolo. La fattispecie aveva ad oggetto la pubblicizzazione e commercializzazione su siti internet di copricerchioni provenienti da produttori indipendenti ed in proposito i giudici di legittimità hanno precisato che in tali casi il marchio del costruttore apposto sugli stessi non svolge la sua tipica funzione distintiva, ma piuttosto quella estetico-descrittiva di riprodurre fedelmente il ricambio originale. In proposito la Corte ha altresì chiarito che la riconoscibilità della provenienza industriale del ricambio non può essere infatti garantita attraverso l’alterazione del suo aspetto, che ne comprometterebbe il suo utilizzo finale, bensì tramite le modalità di pubblicizzazione e confezionamento del prodotto.



Testo Completo: Sentenza n. 47081 udienza del 18 novembre 2011 - depositata il 20 dicembre 2011



(Quinta Sezione Penale, Presidente A. Grassi, Relatore P. G. Demarchi Albengo)



ESECUZIONE - PROCEDIMENTO DI RECUPERO DELLE SPESE PROCESSUALI - RIPARTO TRA GIUDICE CIVILE E PENALE - CRITERI - QUESTIONI DI GIURISDIZIONE O DI COMPETENZA

ESECUZIONE - PROCEDIMENTO DI RECUPERO DELLE SPESE PROCESSUALI - RIPARTO TRA GIUDICE CIVILE E PENALE - CRITERI - QUESTIONI DI GIURISDIZIONE O DI COMPETENZA

Chiamate a decidere se il giudice penale, adito con le forme dell’incidente di esecuzione, difetti di giurisdizione o di competenza in ordine alla domanda del condannato di accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali, le Sezioni Unite hanno affermato che: (a) la domanda del condannato che, senza mettere in discussione la sussistenza e la portata della statuizione in sé della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, contesti la correttezza della loro quantificazione quale operata dall’ufficio addetto a tale compito, sotto il profilo sia del calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa sia della loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna, quali desumibili dalla statuizione predetta, va proposta al giudice civile nelle forme dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.; (b) il giudice penale erroneamente investito nelle forme dell’incidente di esecuzione della domanda del condannato di accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali deve dichiarare (non il proprio difetto di giurisdizione ma solo il) non luogo a provvedere sull’istanza, senza che tale declaratoria possa costituire in sé preclusione alla risottoposizione della stessa, nel rispetto dei presupposti procedurali necessari, al giudice civile competente in materia di opposizioni all’esecuzione forzata. Le Sezioni Unite hanno anche ritenuto che: (c) la questione relativa alla persistenza, a seguito dell’abrogazione dell’art. 535, comma 2, cod. proc. pen., recata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientra nelle attribuzioni del giudice dell’esecuzione penale; (d) l’esclusione del vincolo di solidarietà conseguente all’abrogazione dell’art. 535, comma 2, cod. proc. pen., recata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese emesse anteriormente in tal senso a passate in giudicato, e ciò (non per la natura processuale della suddetta disposizione abrogatrice, cui va invece riconosciuta natura di norma sostanziale, sibbene) in forza della preclusione di cui all’ultimo inciso del comma quarto dell’art. 2 cod. pen.



Testo Completo: Sentenza n. 491 del 29 settembre 2011 - depositata il 12 gennaio 2012



(Sezioni Unite Penale, Presidente E. Lupo, Relatore A. Cortese)



PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE AL PRECETTO - TITOLO ESECUTIVO - GENERICITÀ - RILIEVO D’UFFICIO - CONDIZIONI - INTEGRAZIONE - LIMITI

PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE AL PRECETTO - TITOLO ESECUTIVO - GENERICITÀ - RILIEVO D’UFFICIO - CONDIZIONI - INTEGRAZIONE - LIMITI

La Terza Sezione Civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, le seguenti questioni: 1) se il giudice dell’opposizione al precetto abbia il potere-dovere di verificare d’ufficio l’idoneità del titolo esecutivo, sotto il profilo della liquidità del credito, senza essere limitato dai motivi di parte; 2) se la condanna possa essere integrata ai fini esecutivi, per soddisfare il requisito di liquidità, tramite elementi di fatto non menzionati nella sentenza, e tuttavia acquisiti al processo



Testo Completo: Ordinanza interlocutoria n. 26943 del 14 dicembre 2011



(Sezione Terza Civile, Presidente M. Massera - Estensore M.M. Chiarini)



PROCEDIMENTO CIVILE – RISARCIMENTO DEL DANNO - FRAZIONAMENTO DELLA DOMANDA DELLE DIVERSE VOCI DI DANNO - ABUSO DEL PROCESSO - CONSEGUENZE - IMPROPONIBILITA' DELLA DOMANDA

PROCEDIMENTO CIVILE – RISARCIMENTO DEL DANNO - FRAZIONAMENTO DELLA DOMANDA DELLE DIVERSE VOCI DI DANNO - ABUSO DEL PROCESSO - CONSEGUENZE - IMPROPONIBILITA' DELLA DOMANDA

La Sez. III ha affermato che, in caso di danni a cose ed alla persona subiti in occasione di uno stesso sinistro, non possa più consentirsi di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande davanti al giudice di pace ed al tribunale, in ragione delle rispettive competenze per valore, trattandosi di condotta lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, e tale da risolversi in un abuso dello strumento processuale, alla luce dell’art. 111 Cost..

Testo Completo: Sentenza n. 28286 del 22 dicembre 2011



(Sezione Terza Civile, Presidente A. Amatucci, Relatore R. Vivaldi)

TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SCADENZA IN GIORNO FESTIVO - PROROGA AL GIORNO SUCCESSIVO - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONSEGUENZE - TERMINI PER PROPORRE IMPUGNAZIONE

TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SCADENZA IN GIORNO FESTIVO - PROROGA AL GIORNO SUCCESSIVO - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONSEGUENZE - TERMINI PER PROPORRE IMPUGNAZIONE

Le Sezioni Unite hanno stabilito i seguenti principi di diritto: a) la regola per cui il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, posta dall’art. 172, comma 3, cod. proc. pen., si applica anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce perciò anche al termine per la redazione della sentenza; b) nei casi in cui, come nell’art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è previsto che il termine assegnato per il compimento di una attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo in cui il precedente termine venga a cadere al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento altresì della decorrenza del termine successivo con esso coincidente; c) tale situazione, tuttavia, non si verifica ove ricorrano cause di sospensione quale quella prevista per il periodo feriale che, diversamente operando per i due termini, comportino una discontinuità in base al calendario comune tra il giorno in cui il primo termine scade e il giorno da cui deve invece calcolarsi l’inizio del secondo.

DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA - TERMINE E DIFESA - REITERATO AVVICENDAMENTO DI DIFENSORI - ABUSO DEL PROCESSO - CONFIGURABILITA' - CONDIZIONI - DINIEGO DEL TERMINE O CONCESSIONE DI TERMINI RIDOTTI - ESCLUSIONE

Il diniego di termini a difesa o la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall’art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non può dare luogo ad alcuna nullità quando l’esercizio effettivo del diritto alla difesa tecnica o di altri diritti fondamentali dell’imputato non abbia subito, in assoluto, alcuna lesione o menomazione. (Fattispecie relativa ad un reiterato avvicendamento di difensori, realizzato a chiusura del dibattimento secondo uno schema non giustificato da alcuna reale esigenza difensiva - con il conseguente effetto della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione - in cui la S.C. ha ravvisato un abuso delle facoltà processuali, inidoneo in quanto tale a legittimare ex post la proposizione di eccezioni di nullità).



Testo Completo: Sentenza n. 155 del 29 settembre 2011 - depositata il 10 gennaio 2012



(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore M. Di Tomassi)



DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – USURA "BANCARIA" - D.L. N. 70/2011, CONV. CON L. N. 106/2011 - APERTURE DI CREDITO IN C/C - EFFETTO RETROATTIVO FAVOREVOLE PER GLI ISTITUTI DI CREDITO - ESCLUSIONE

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – USURA "BANCARIA" - D.L. N. 70/2011, CONV. CON L. N. 106/2011 - APERTURE DI CREDITO IN C/C - EFFETTO RETROATTIVO FAVOREVOLE PER GLI ISTITUTI DI CREDITO - ESCLUSIONE



Con la decisione in esame la Corte ha affermato che le disposizioni contenute nel d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (conv. con modd. in L. 7 luglio 2011, n. 106), meglio noto come “decreto sviluppo”, le quali prevedono una modifica migliorativa per le aperture di credito in c/c a vantaggio degli istituti di credito, non hanno effetto retroattivo ai sensi dell’art. 2, comma terzo, cod. pen. in relazione ai tassi soglia precedentemente previsti, non essendo intervenuta una modifica della norma incriminatrice.



Sentenza n. 46669 del 23 settembre 2011 - depositata il 19 dicembre 2011



(Sezione Seconda Penale, Presidente A. Esposito, Relatore D. Chindemi)

sabato 14 gennaio 2012

DIFESA E DIFENSORI–RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA–TERMINE A DIFESA PREVISTO DALL'ART. 108 COD. PROC. PEN.–REITERATO AVVICENDAMENTO DI DIFENSORI IN CHIUSURA DEL DIBATTIMENTO–ABUSO DEL PROCESSO

DIFESA E DIFENSORI–RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA–TERMINE A DIFESA PREVISTO DALL'ART. 108 COD. PROC. PEN.–REITERATO AVVICENDAMENTO DI DIFENSORI IN CHIUSURA DEL DIBATTIMENTO–ABUSO DEL PROCESSO

–CONFIGURABILITA’-DINIEGO DEL TERMINE O CONCESSIONE DI TERMINI RIDOTTI –NULLITA’–ESCLUSIONE-FATTISPECIE

Testo Completo: Sentenza n. 155 del 29 settembre 2011 - depositata il 10 dicembre 2012


(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore M. Di Tomassi)



TERMINI PROCESSUALI – COMPUTO - SCADENZA IN GIORNO FESTIVO - PROROGA AL GIORNO SUCCESSIVO – AMBITO DI APPLICAZIONE – CONSEGUENZE - DECORRENZA DEI TERMINI PER PROPORRE IMPUGNAZIONE – INDICAZIONE

TERMINI PROCESSUALI – COMPUTO - SCADENZA IN GIORNO FESTIVO - PROROGA AL GIORNO SUCCESSIVO – AMBITO DI APPLICAZIONE – CONSEGUENZE - DECORRENZA DEI TERMINI PER PROPORRE IMPUGNAZIONE – INDICAZIONE

Le Sezioni Unite hanno stabilito i seguenti principi di diritto: a) la regola per cui il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, posta dall’art. 172, comma 3, cod. proc. pen., si applica anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce perciò anche al termine per la redazione della sentenza; b) nei casi in cui, come nell’art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è previsto che il termine assegnato per il compimento di una attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo in cui il precedente termine venga a cadere al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento altresì della decorrenza del termine successivo con esso coincidente; c) tale situazione, tuttavia, non si verifica ove ricorrano cause di sospensione quale quella prevista per il periodo feriale che, diversamente operando per i due termini, comportino una discontinuità in base al calendario comune tra il giorno in cui il primo termine scade e il giorno da cui deve invece calcolarsi l’inizio del secondo.



Testo Completo: Sentenza n. 155 del 29 settembre 2011 - depositata il 10 dicembre 2012



(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore M. Di Tomassi)



PROCESSO CIVILE – NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI – PRESUPPOSTI DI FATTO E FORMALITA’ RELATIVI – MANCANZA – CONSEGUENZE

PROCESSO CIVILE – NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI – PRESUPPOSTI DI FATTO E FORMALITA’ RELATIVI – MANCANZA – CONSEGUENZE

l giudice del merito può sindacare la mancanza dei presupposti di fatto in forza dei quali è autorizzata la notificazione per pubblici proclami e il convenuto contumace può, pertanto, denunciare in appello l'effettiva insussistenza di detti presupposti. Peraltro, ove la notifica anzidetta sia stata effettuata senza le formalità prescritte dall'art. 150 cod. proc. civ., essa è inesistente.



Testo Completo: Sentenza n. 27520 del 19 dicembre 2011



(Sezione Seconda Civile, Presidente M. Oddo, Relatore M. Bertuzzi)



DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – DELITTI CONTRO LA PERSONA - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – DELITTI CONTRO LA PERSONA - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE

SOTTRAZIONE DI MINORI ALLA CUSTODIA GENITORIALE AL FINE DI CONSEGUIRE UN INGIUSTO PROFITTO COME PREZZO DELLA LIBERAZIONE - SUSSISTENZA DELL'IPOTESI CRIMINOSA - FATTISPECIE Con la decisione in esame la Corte ha affermato che sussiste l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 630 cod. pen. e non quella di cui all’art. 574 cod. pen., qualora, mediante una abductio o una ritenzione violenta o fraudolenta, l'infans o l'amens siano sottratti alla custodia o vigilanza del legale rappresentante e sottoposti ad uno stato di cattività allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. (Nella specie, riprendendo il lontano precedente rappresentato da Sez. I, n. 2189/1978, rv. 138038, la S.C. ha ritenuto di poter configurare il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione anche nei confronti di un bambino di cinque mesi, rilevando che, persino nel caso di infanti, la qualità di incapace rivestita dalla vittima non possa impedire la tutela apprestata dall’art. 630 cod. pen. in quanto detta norma è diretta a preservare la libertà personale del soggetto la cui inviolabilità è stabilita dall’art. 13 Cost., mentre il delitto previsto dall’art. 574 c.p. risulta introdotto dal’ordinamento al solo fine di tutelare la potestà genitoriale, come è dimostrato dalla sua collocazione normativa).



Testo Completo: Sentenza n. 48744 del 6 dicembre 2011 - depositata il 30 dicembre 2011



(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore L. Lanza)



SANZIONI AMMINISTRATIVE - OFFERTA AL PUBBLICO DI MONETA NON AVENTE CORSO LEGALE - SOLLECITAZIONE ABUSIVA ALL'INVESTIMENTO FINANZIARIO - CONFIGURABILITA'

SANZIONI AMMINISTRATIVE - OFFERTA AL PUBBLICO DI MONETA NON AVENTE CORSO LEGALE - SOLLECITAZIONE ABUSIVA ALL'INVESTIMENTO FINANZIARIO - CONFIGURABILITA'

Costituisce sollecitazione abusiva all’investimento finanziario l’offerta al pubblico della “moneta della Repubblica della terra” denominata “dhana”, in quanto non qualificabile come moneta o mezzo di pagamento universalmente accettato ex art. 1, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ma esclusivamente come prodotto finanziario, acquistabile solo a titolo oneroso, convertibile in azioni o quote di capitale della società promotrice.

Sentenza n. 25837 del 2 dicembre 2011



(Sezione Seconda Civile, Presidente M. Oddo, Relatore A. Giusti)

LAVORO PUBBLICO - ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ESTENSIONE AL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO DEI DIPENDENTI PUBBLICI - ESCLUSIONE

LAVORO PUBBLICO - ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ESTENSIONE AL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO DEI DIPENDENTI PUBBLICI - ESCLUSIONE

L'art. 7, comma 1 della legge 8 marzo 2000 n. 53, che consente l’anticipazione del trattamento di fine rapporto per esigenze connesse alla fruizione dei congedi parentali, non si estende ai dipendenti pubblici che usufruiscono del trattamento di fine servizio atteso che detta norma non determina un’equipollenza tra il trattamento di fine rapporto e quello di fine servizio operante nel pubblico impiego, che resta esclusa vista la diversa base retributiva e di calcolo dei due trattamenti di quiescenza.



Testo Completo: Sentenza n. 24474 del 21 novembre 2011



(Sezione Lavoro, Presidente F. Miani Canevari, Relatore I. Tricomi)



FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI –APPROVAZIONE IN ADUNANZA - PARERE NEGATIVO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE – GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE - CONTROLLO DI FATTIBILITA’ – LIMITI

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI –APPROVAZIONE IN ADUNANZA - PARERE NEGATIVO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE – GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE - CONTROLLO DI FATTIBILITA’ – LIMITI

La Prima Sezione ha rimesso al Primo Presidente (per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite) la questione dei limiti del controllo giudiziale sulla fattibilità del concordato preventivo, nella specie proposto con cessione dei beni e contestato dal commissario giudiziale, quanto alle percentuali di soddisfacimento promesse ai creditori. Dando conto di indirizzi non convergenti, viene dubitato che, in difetto di opposizioni dei creditori, il tribunale possa negare l’omologazione (sovrapponendosi al giudizio positivo della maggioranza dei creditori ed all’attestazione di fattibilità del professionista). Parimenti sono incerti gli stessi profili di vincolatività della proposta che prometta il soddisfacimento in una data percentuale, per il suo rapporto con la fattibilità e la conseguente eventuale impossibilità dell’oggetto.

Testo Completo: Ordinanza interlocutoria n. 27063 del 15 dicembre 2011



(Sezione Prima Civile, Presidente U. Vitrone, Relatore R. Rordorf)



SENTENZA - PARTE CIVILE AMMESSA AL PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DA QUESTA SOSTENUTE - MODALITA'

SENTENZA - PARTE CIVILE AMMESSA AL PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DA QUESTA SOSTENUTE - MODALITA'

La Corte ha affermato che, allorquando il giudice condanni con sentenza, ex art. 110 comma terzo del D.p.r. n. 115 del 2002, l’imputato alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio dei non abbienti, la somma oggetto di detta condanna deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore di parte civile ex art. 82, comma primo, D.p.r. cit., dovendo tale specifica liquidazione essere contenuta nel dispositivo della stessa sentenza.



Testo Completo: Sentenza n. 46537 dell'8 novembre 2011 - depositata il 14 dicembre 2011
(Sezione Sesta Penale, Presidente N. Milo, Relatore C. Citterio)