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martedì 30 ottobre 2012

PROCESSO CIVILE - AZIONE DI PETIZIONE EREDITARIA DA PARTE DI SOGGETTO RICONOSCIUTO COME FIGLIO NATURALE DEL DE CUIUS DA SENTENZA DI PRIMO GRADO IMPUGNATA IN APPELLO

PROCESSO CIVILE - AZIONE DI PETIZIONE EREDITARIA DA PARTE DI SOGGETTO RICONOSCIUTO COME FIGLIO NATURALE DEL DE CUIUS DA SENTENZA DI PRIMO GRADO IMPUGNATA IN APPELLO
- SOSPENSIONE DEL PROCESSO IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DI QUELLO SULLO STATUS DI FIGLIO - APPLICABILITA' DELL'ART. 337 C.P.C. E NON DELL'ART. 337 C.P.C.
Risolvendo una questione di massima di particolare importanza, la sentenza ha enunciato il seguente principio di diritto: “Fuori dei casi in cui sia espressamente disposto che un giudizio debba rimanere sospeso sino a che un altro da cui dipenda sia definito con decisione passata in giudicato, intervenuta nel primo decisione in primo grado, il secondo di cui sia stata in quel grado ordinata la sospensione può essere ripreso dalla parte che vi abbia interesse entro il termine dal passaggio in giudicato della detta decisione stabilito dall’art. 297 cod. proc. civ. Definito il primo giudizio senza che nel secondo la sospensione sia stata disposta o ripreso il secondo giudizio dopo che il primo sia stato definito, la sospensione del secondo può solo essere pronunciata sulla base dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., dal giudice che ritenga di non poggiarsi sull’autorità della decisione pronunciata nel primo giudizio. A questo regime non si sottrae la relazione tra il giudizio promosso per la dichiarazione di filiazione naturale definito con sentenza, pur non passata in giudicato, che l’accerta ed il giudizio di petizione d’eredità promosso da chi risulterebbe chiamato all’eredità se la sua qualità di figlio naturale dell’ereditando fosse riconosciuta”.
Testo Completo: Sentenza n. 10027 del 19 giugno 2012(Sezioni Unite Civili, Presidente e Relatore P. Vittoria)