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lunedì 10 settembre 2012

ESECUZIONE - GIUDICATO DI CONDANNA - ASSERITA VIOLAZIONE NEL PROCESSO DI COGNIZIONE DEL DIRITTO ALL'EQUO PROCESSO -

ESECUZIONE - GIUDICATO DI CONDANNA - ASSERITA VIOLAZIONE NEL PROCESSO DI COGNIZIONE DEL DIRITTO ALL'EQUO PROCESSO -
ASSENZA SENTENZA DELLA CORTE EDU - DECLARATORIA DI INEFFICACIA DEL GIUDICATO - FATTISPECIE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA
Le Sezioni unite erano state chiamate a stabilire "se il giudice dell’esecuzione, in attuazione dei principi dettati dalla Corte EDU con la sentenza 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, possa sostituire la pena dell’ergastolo, inflitta all’esito del giudizio abbreviato, con la pena di anni trenta di reclusione, in tal modo modificando il giudicato con l’applicazione, nella successione di leggi intervenute in materia, di quella più favorevole", con riguardo ad una fattispecie nella quale la posizione del ricorrente era sostanzialmente sovrapponibile a quella dello Scoppola.
Il Supremo Collegio ha premesso che, in tal situazione, l’estensione del principi affermati dalla Corte di Strasburgo non può trovare ostacolo nel fatto che il ricorrente non abbia a sua volta adito la Corte sovranazionale: "una tale situazione, anche a costo di porre in crisi il “dogma” del giudicato, non può essere tollerata perché legittimerebbe l’esecuzione di una pena ritenuta, oggettivamente e quindi ben al di là della species facti, illegittima dall’interprete autentico della CEDU e determinerebbe una patente violazione del principio di parità di trattamento tra condannati che versano in identica posizione". Ciò premesso, ha dichiarato d’ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 7 e 8 del decreto legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, in riferimento agli articoli 3 e 117, comma primo, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’articolo 7 della Convenzione EDU), "nella parte in cui le disposizioni interne operano retroattivamente, e, più specificamente, in relazione alla posizione di coloro che, pur avendo formulato richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della sola legge n. 479 del 1999, sono stati giudicati successivamente, quando cioè, a far data dal pomeriggio del 24 novembre 2000 (pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 2 r.d. n. 1252 del 7 giugno 1923), era entrato in vigore il citato decreto legge, con conseguente applicazione del più sfavorevole trattamento sanzionatorio previsto dal medesimo decreto", ritenendo impraticabile un’interpretazione della predetta normativa interna conforme all’articolo 7 CEDU, nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo.
Testo Completo: Ordinanza n. 34472 del 19 aprile 2012 - depositata il 10 settembre 2012
(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore N. Milo)