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lunedì 10 settembre 2012

ESECUZIONE - GIUDICATO DI CONDANNA - ASSERITA VIOLAZIONE NEL PROCESSO DI COGNIZIONE DEL DIRITTO ALL'EQUO PROCESSO IN DIFETTO DI DECLARATORIA DELLA CORTE EDU - DECLARATORIA DI INEFFICACIA DEL GIUDICATO – FATTISPECIE - ESCLUSIONE.

ESECUZIONE - GIUDICATO DI CONDANNA - ASSERITA VIOLAZIONE NEL PROCESSO DI COGNIZIONE DEL DIRITTO ALL'EQUO PROCESSO IN DIFETTO DI DECLARATORIA DELLA CORTE EDU - DECLARATORIA DI INEFFICACIA DEL GIUDICATO – FATTISPECIE - ESCLUSIONE.
Chiamate a stabilire “se il giudice dell’esecuzione, in attuazione dei principi dettati dalla Corte EDU con la sentenza 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, possa sostituire la pena dell’ergastolo, inflitta all’esito del giudizio abbreviato, con la pena di anni trenta di reclusione, in tal modo modificando il giudicato con l’applicazione, nella successione di leggi intervenute in materia, di quella più favorevole” , le Sezioni Unite hanno affermato che, in caso di condanna all’esito del giudizio abbreviato, la pena da infliggere per i reati astrattamente punibili con l’ergastolo è quella prevista dalla legge vigente nel momento della richiesta di accesso al rito: ne consegue che, ove quest’ultima sia intervenuta nel vigore dell’art. 7 d.l. n. 341 del 2000, va applicata (ed eseguita) la sanzione prevista da tale norma. Ciò in quanto, tra le diverse leggi succedutesi nel tempo, che prevedono la specie e l’entità della pena da infliggere all’imputato in caso di condanna all’esito del giudizio abbreviato per i reati astrattamente punibili con l’ergastolo, non trova applicazione la legge intermedia più favorevole, quando la richiesta di accesso al rito speciale non sia avvenuta durante la vigenza di quest’ultima, ma soltanto successivamente, nel vigore della legge posteriore che modifica quella precedente.
Testo Completo: