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venerdì 20 luglio 2012

INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - RELATIVA DISCIPLINA - APPLICABILITA' ALLA CORRISPONDENZA - ESCLUSIONE - RAGIONI

INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - RELATIVA DISCIPLINA - APPLICABILITA' ALLA CORRISPONDENZA - ESCLUSIONE - RAGIONI
Le Sezioni Unite, a risoluzione di un contrasto, hanno affermato il principio per cui la disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (art. 266 e ss. cod. proc. pen.) non è applicabile alla corrispondenza, dovendosi applicare, ai fini dell'utilizzazione probatoria del contenuto epistolare, le norme relative al sequestro di corrispondenza (artt. 254 e 353 cod. proc. pen.) e, in caso di detenuti, dovendosi rispettare le particolari formalità stabilite dall'art. 18 Ord. pen.
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