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sabato 10 marzo 2012

LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO A TERMINE - CONVERSIONE - RISARCIMENTO AL LAVORATORE - MISURA - DISCIPLINA SOPRAVVENUTA EX ART. 32 DEL COLLEGATO LAVORO - APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO PENDENTE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - EFFETTI

LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO A TERMINE - CONVERSIONE - RISARCIMENTO AL LAVORATORE - MISURA - DISCIPLINA SOPRAVVENUTA EX ART. 32 DEL COLLEGATO LAVORO - APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO PENDENTE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - EFFETTI

In tema di risarcimento del danno nei casi di conversione del rapporto a termine, la sopravvenuta disciplina dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 (cosiddetto Collegato Lavoro), come interpretata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2011, si applica nel giudizio pendente in grado di legittimità, qualora tale "ius superveniens" sia pertinente alle questioni dedotte nel ricorso per cassazione. (In applicazione del principio, la S.C., nel ritenere ammissibile il quesito ex art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile “ratione temporis”, ha cassato la decisione impugnata in ordine alla misura del risarcimento, e, negata ogni rilevanza all'eccezione di "aliunde perceptum", non detraibile nella sopravvenuta disciplina, ha rinviato al giudice territoriale per la determinazione dell'indennità in base alla disciplina medesima).



Sentenza n. 1409 del 31 gennaio 2012



(Sezione Lavoro, Presidente M. De Luca - Estensore V. Nobile)