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Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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domenica 18 dicembre 2011

CONTRATTO – NULLITÀ – RILIEVO OFFICIOSO

CONTRATTO – NULLITÀ – RILIEVO OFFICIOSO



La prima Sezione civile ha rinvenuto un contrasto di orientamenti, consapevole ma non ancora composto, sulla questione se sia ammesso il rilievo officioso della nullità del contratto soltanto quando sia stata formulata la domanda di esatto adempimento, oppure anche allorché sia stata proposta la domanda di risoluzione, annullamento o rescissione del contratto. Per questa ragione, essa ha disposto la rimessione degli atti al primo Presidente, per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.



Ordinanza interlocutoria n n. 25151 del 28 novembre 2011



(Sezione Prima Civile, Presidente C. Carnevale, Relatore C. De Chiara)

PROCEDIMENTO CIVILE – PROCEDIMENTO SOMMARIO EX ART. 702 BIS COD. PROC. CIV. - APPLICABILITA'

PROCEDIMENTO CIVILE – PROCEDIMENTO SOMMARIO EX ART. 702 BIS COD. PROC. CIV. - APPLICABILITA'

Il procedimento sommario previsto dagli artt. 702 bis e seguenti cod. proc. civ. può essere applicato esclusivamente nelle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, con la conseguente esclusione, tra le altre, delle controversie di competenza del giudice di pace.



Testo Completo: Ordinanza n. 23691 dell'11 novembre 2011



(Sezione Seconda Civile, Presidente B. Bianchini, Relatore A. Scalisi)



TRIBUTI – IRAP – ACCERTAMENTO DI MAGGIOR IMPONIBILE A CARICO DI SOCIETA’ DI PERSONE - APPLICABILITA’ DELL’ART. 5 DEL D.P.R. N. 917 DEL 1996 – QUESTIONE DI MASSIMA RILEVANZA – RIMESSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER L’EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

TRIBUTI – IRAP – ACCERTAMENTO DI MAGGIOR IMPONIBILE A CARICO DI SOCIETA’ DI PERSONE - APPLICABILITA’ DELL’ART. 5 DEL D.P.R. N. 917 DEL 1996 – QUESTIONE DI MASSIMA RILEVANZA – RIMESSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER L’EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

La sezione tributaria ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione - ritenuta di massima rilevanza - se l’imponibile accertato a fini IRAP a carico di una società di persone debba essere imputato, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, pro quota, anche ai soci e se questi ultimi, di conseguenza, debbano necessariamente partecipare al giudizio di accertamento dell’IRAP dovuta dalla società.



Testo Completo: Ordinanza interlocutoria n n. 24907 del 25 novembre 2011



(Sezione Quinta Tributaria, Presidente M. Adamo, Relatore S. Bernardi)



IMPUGNAZIONI - OGGETTO - ATTO DI IMPUGNAZIONE RIGUARDANTE UNA PLURALITA' DI PROVVEDIMENTI - AMMISSIBILITA'

IMPUGNAZIONI - OGGETTO - ATTO DI IMPUGNAZIONE RIGUARDANTE UNA PLURALITA' DI PROVVEDIMENTI - AMMISSIBILITA'



Con la decisione in esame, seguita da altre tre di identico contenuto, la Corte ha affermato che è ammissibile l’impugnazione congiunta di più provvedimenti giurisdizionali, purché questi ultimi siano specificamente indicati ed i motivi proposti si riferiscano analiticamente a ciascuno di essi, in quanto l’art. 581 cod. proc. pen., con l’espressione «il provvedimento», non intende circoscrivere numericamente gli atti impugnabili.



Sentenza n. 42997 dell'11 novembre 2011 depositata il 22 novembre 2011



(Sezione Seconda Penale, Presidente P. A. Sirena, Relatore A. Macchia)

PROCEDIMENTI SPECIALI – GIUDIZIO IMMEDIATO – RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO – MODALITA’

PROCEDIMENTI SPECIALI – GIUDIZIO IMMEDIATO – RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO – MODALITA’

Le Corte ha affermato che la richiesta di giudizio abbreviato in seno a rito immediato non può essere formulata a mezzo posta giacché, da un lato, è prevista dall’art. 458, comma primo, cod. proc. pen., quale unica modalità di presentazione, quella del deposito nella cancelleria del gip con l’avvenuta prova della notifica al P.M. e, dall’altro, deve ritenersi inestensibile il disposto dell’art. 583 cod. proc. pen. in materia di impugnazioni.



Testo Completo: Sentenza n. 44068 del 10 novembre 2011 depositata il 28 novembre 2011



(Sezione Terza Penale, Presidente C. Petti, Relatore A. M. Lombardi)



INTERCETTAZIONI TELEFONICHE – REGISTRAZIONI – DIRITTO DI ACCESSO DELLA DIFESA NEL PROCEDIMENTO CAUTELARE – DIRITTO ALL’ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA COPIA AL CONTENUTO DEL SERVER DELLA PROCURA - ESCLUSIONE

INTERCETTAZIONI TELEFONICHE – REGISTRAZIONI – DIRITTO DI ACCESSO DELLA DIFESA NEL PROCEDIMENTO CAUTELARE – DIRITTO ALL’ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA COPIA AL CONTENUTO DEL SERVER DELLA PROCURA - ESCLUSIONE

La Corte ha ritenuto legittimo il rigetto da parte del pubblico ministero della richiesta della difesa di esercitare il proprio diritto di accesso alle registrazioni delle intercettazioni utilizzate per l’adozione di una misura cautelare anche mediante l’autorizzazione ad un proprio consulente di accedere direttamente al “server” della Procura della Repubblica al fine di verificare la conformità delle tracce audio riversate sul supporto informatico rilasciato a quelle effettivamente presenti nello stesso. In proposito la sentenza ha precisato come nel caso di specie fosse stato legittimo delegare la formazione della copia delle conversazioni agli uffici di p.g. ove era stato originariamente instradato l’ascolto e come la richiesta del difensore fosse invece strumentale ad anticipare nel giudizio di riesame la verifica sull’utilizzabilità delle intercettazioni in relazione al presupposto dell’effettiva registrazione delle conversazioni nei locali della Procura, verifica invece demandata alla fase che si instaura in seguito al deposito degli atti, non potendosi ritenere compreso nel diritto di accesso alle registrazioni in quella cautelare, così come configurato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 336 del 2008, anche il diritto della parte a conseguire l’attestazione di conformità delle copie delle medesime alle tracce audio effettivamente contenute nel server della Procura.



Testo Completo: Sentenza n. 43654 del 9 novembre 2011 depositata il 24 novembre 2011



(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore A. Petruzzellis)



FALLIMENTO – SOCIETÀ DI CAPITALI – SEQUESTRO PREVENTIVO PENALE DELLE QUOTE E DEI BENI – OPPOSIZIONE AL FALLIMENTO – LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELL’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIO DEI BENI SEQUESTRATI.

FALLIMENTO – SOCIETÀ DI CAPITALI – SEQUESTRO PREVENTIVO PENALE DELLE QUOTE E DEI BENI – OPPOSIZIONE AL FALLIMENTO – LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELL’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIO DEI BENI SEQUESTRATI.

L’amministratore giudiziario dei beni e delle quote di una società di capitali sottoposta a sequestro preventivo, disposto ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., è legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della società medesima, in quanto egli è incaricato non solo della custodia e conservazione, ma anche dell’amministrazione e gestione dei beni sequestrati.



Sentenza n. 22800 del 3 novembre 2011



(Sezione Prima Civile, Presidente V. Proto, Relatore M. R. Cultrera)

GIURISDIZIONE - SENTENZE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE - SINDACATO PER MOTIVI INERENTI ALLA GIURISDIZIONE

GIURISDIZIONE - SENTENZE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE - SINDACATO PER MOTIVI INERENTI ALLA GIURISDIZIONE



La sentenza con cui il Consiglio di Stato, pronunciando su un ricorso per l’ottemperanza ad un giudicato avente ad oggetto l’annullamento del conferimento di pubbliche funzioni a seguito di una procedura concorsuale non più ormai ripetibile, ordina alla competente Amministrazione di provvedere ugualmente a rinnovare il procedimento (“ora per allora”), al solo fine di determinare le condizioni per l’eventuale accertamento di diritti azionabili dal ricorrente in altra sede e nei confronti di altra amministrazione, eccede i limiti entro i quali è consentito al giudice amministrativo l’esercizio della speciale giurisdizione di ottemperanza ed è soggetto, pertanto, al sindacato della Corte di cassazione in punto di giurisdizione.



Sentenza n. 23302 del 9 novembre 2011



(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore R. Rordorf)

PROCESSO CIVILE – COMPETENZA - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO PRETESE CHE ABBIANO LA LORO FONTE IN UN RAPPORTO GIURIDICO O DI FATTO RIGUARDANTE UN IMMOBILE-COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE - CONFIGURABILITA’-CONDIZIONI E LIMITI

PROCESSO CIVILE – COMPETENZA - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO PRETESE CHE ABBIANO LA LORO FONTE IN UN RAPPORTO GIURIDICO O DI FATTO RIGUARDANTE UN IMMOBILE-COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE - CONFIGURABILITA’-CONDIZIONI E LIMITI

Le Sezioni Unite hanno affermato che sussiste la competenza del giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, “ictu oculi”, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato.



Testo Completo: Ordinanza n. 21582 del 19 ottobre 2011



(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore G. Travaglino)



FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - ESDEBITAZIONE - PAGAMENTO ALMENO IN PARTE DEI CREDITORI – PORTATA – PARZIALE SODDISFACIMENTO DELL’INTERO CETO CREDITORIO – INESISTENZA DI RIPARTIZIONI IN FAVORE DI ALCUNI CREDITORI – IRRILEVANZA

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - ESDEBITAZIONE - PAGAMENTO ALMENO IN PARTE DEI CREDITORI – PORTATA – PARZIALE SODDISFACIMENTO DELL’INTERO CETO CREDITORIO – INESISTENZA DI RIPARTIZIONI IN FAVORE DI ALCUNI CREDITORI – IRRILEVANZA

Le Sezioni Unite, pronunciandosi su una questione di massima di particolare importanza, hanno statuito che, nel fallimento, il soddisfacimento almeno parziale dei creditori, quale condizione oggettiva di ammissibilità del fallito persona fisica al beneficio dell’esdebitazione e di cui all’art. 142 legge fall., va inteso, con interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso più favorevole al debitore stesso, dunque essendo sufficiente che sia pagato, al termine della procedura, anche solo una parte dell’intero ammontare dei crediti ammessi, sebbene in ipotesi alcuni creditori non siano stati soddisfatti per nulla.



Testo Completo: Sentenza n. 24214 del 18 novembre 2011



(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore C. Piccininni)



PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NULLITA' DELLA CITAZIONE PER DIFETTO DEI REQUISITI EX ART. 163, TERZO COMMA, N. 3 E 4, COD. PROC. CIV. - ESAME DIRETTO DEGLI ATTI DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NULLITA' DELLA CITAZIONE PER DIFETTO DEI REQUISITI EX ART. 163, TERZO COMMA, N. 3 E 4, COD. PROC. CIV. - ESAME DIRETTO DEGLI ATTI DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Sez. I ha rimesso al Primo Presidente di valutare l’opportunità di assegnare alle Sezioni Unite la questione, sulla quale ha rilevato un contrasto, relativa all’ambito del sindacato di legittimità sulla nullità dell’atto di citazione, in quanto esso debba, cioè, investire direttamente l’invalidità denunciata e la decisione che su di essa sia stata adottata dal giudice di merito, previo diretto esame degli atti, ovvero limitarsi al controllo della motivazione che sorregge sul punto la pronunzia impugnata.



Testo Completo: Ordinanza interlocutoria n. 20146 del 3 ottobre 2011



(Sezione Prima Civile, Presidente D. Plenteda, Relatore A. Ceccherini)



PRESCRIZIONE CIVILE – DIRITTI SOGGETTI A PRESCRIZIONE – DIRITTI INDISPONIBILI

PRESCRIZIONE CIVILE – DIRITTI SOGGETTI A PRESCRIZIONE – DIRITTI INDISPONIBILI



Nel caso di inadempimento da parte di un privato all'impegno assunto con un comune a trasferire la proprietà di un terreno, seppur collegato all'accordo corrispondente allo schema procedimentale di cui all'art. 31, quinto comma, della legge n. 1150 del 1942, avente ad oggetto il rilascio di una licenza edilizia subordinata all'impegno di attuare le opere di urbanizzazione, il diritto del comune di avvalersi della tutela dell'esecuzione del contratto in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., non è indisponibile e quindi è soggetto a prescrizione, da momento che non basta ad integrare l'indisponibilità cui fa riferimento l'art. 2934, secondo comma, cod. civ., l'esistenza di una finalità di pubblico interesse, il cui perseguimento non si sottrae, in via di principio, agli effetti del trascorrere del tempo, nemmeno quando si sia in presenza di atti autoritativi della P.A.



Sentenza n. 21885 del 21 ottobre 2011



(Sezione Prima Civile, Presidente D. Plenteda, Relatore R. Rordorf)

RESPONSABILITA’ CIVILE – BORSE DI STUDIO AGLI SPECIALIZZANDI MEDICI NEL PERIODO 1983/1991 – APPLICABILITA’ DELLA LEGGE N. 370 DEL 1999 – LIMITI

RESPONSABILITA’ CIVILE – BORSE DI STUDIO AGLI SPECIALIZZANDI MEDICI NEL PERIODO 1983/1991 – APPLICABILITA’ DELLA LEGGE N. 370 DEL 1999 – LIMITI

In tema di corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991, l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 si applica retroattivamente a tutti coloro che si sono trovati nella situazione da esso contemplata, senza limitare il riconoscimento dell’adeguata remunerazione in favore dei soli destinatari delle sentenze passate in giudicato emesse dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio.



Testo Completo: Sentenza n. 17682 del 29 agosto 2011



(Sezione Terza Civile, Presidente M. R. Morelli, Relatore G. L. Barreca)



RISARCIMENTO DANNI – DANNO MORALE – DISTINZIONE DAL DANNO BIOLOGICO – CONFIGURABILITA’

RISARCIMENTO DANNI – DANNO MORALE – DISTINZIONE DAL DANNO BIOLOGICO – CONFIGURABILITA’

La distinzione tra la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, e quella del cd. danno biologico trova rinnovata espressione anche nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, con la conseguenza che da essa il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione dei danni da illecito civile.



Testo Completo: Sentenza n. 18641 del 12 settembre 2011



(Sezione Terza Civile, Presidente M. R. Morelli, Relatore G. Travaglino)