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sabato 10 settembre 2011

MISURE CAUTELARI - PERSONALI – SUCCESSIONE DI LEGGI - NORMA SOPRAVVENUTA SFAVOREVOLE - LEGGE N. 38 DEL 2009 - APPLICAZIONE RETROATTIVA - ESCLUSIONE - RAGIONI

MISURE CAUTELARI - PERSONALI – SUCCESSIONE DI LEGGI - NORMA SOPRAVVENUTA SFAVOREVOLE - LEGGE N. 38 DEL 2009 - APPLICAZIONE RETROATTIVA - ESCLUSIONE - RAGIONI


Le Sezioni unite hanno ritenuto che, in assenza di una disposizione transitoria, la misura cautelare in corso di esecuzione, disposta prima dell’entrata in vigore della l. n. 38 del 2009 (che ha modificato l’art. 275 c.p.p., ampliando il catalogo dei reati per i quali vale la presunzione legale di adeguatezza esclusiva della custodia carceraria), non possa subire modifiche solo per effetto della nuova e più sfavorevole normativa. In motivazione, sulla scia della giurisprudenza della Corte EDU, si è anche osservato, per quanto più in generale riguarda il tema della successione di leggi processuali nel tempo, che il principio secondo il quale, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronunzia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato, non costituisce un principio dell’ordinamento processuale, tanto meno nell’ambito delle misure cautelari: non esistono, infatti, principi di diritto intertemporale propri della legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell’ordinamento processuale.



Sentenza n. 27919 del 31 marzo 2011 - depositata il 14 luglio 2011



(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore R. M. Blaiotta)