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domenica 11 settembre 2011

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI - NOMINA DEL LIQUIDATORE GIUDIZIALE - OBBLIGATORIETA'

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI - NOMINA DEL LIQUIDATORE GIUDIZIALE - OBBLIGATORIETA'

POTERE DI INDICAZIONE DEL DEBITORE - LIMITI - RISPETTO DEI REQUISITI SOGGETTIVI PER LA NOMINA CURATORE - DIFETTO - POTERE INTEGRATIVO DEL TRIBUNALE - SUSSISTENZA

Nel concordato preventivo con cessione dei beni, la fase della liquidazione avviene ad opera della procedura concorsuale tramite i suoi organi, e tra essi il liquidatore giudiziale, la cui designazione può anche costituire oggetto della proposta del debitore volta a fissare le modalità di esecuzione del piano, ai sensi dell’art. 182 legge fallim., ma nel necessario rispetto dei requisiti soggettivi – tra cui le incompatibilità di cui all’art. 28 legge fallim. – previsti per la nomina a curatore ed ivi richiamati; in difetto, la designazione sostitutiva compete al tribunale, che non può tuttavia attribuire al giudice delegato, investito di limitati poteri di controllo, altresì la facoltà di nomina dei professionisti la cui opera sia richiesta nella fase di gestione, appartenendo tale prerogativa e responsabilità al medesimo commissario liquidatore.



Testo Completo: Sentenza n. 15699 del 15 luglio 2011



(Sezione Prima Civile, Presidente V. Proto, Relatore V. Ragonesi)