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sabato 7 maggio 2011

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - REATO PREVISTO DALL'ART. 6, COMMA 3, DEL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286 - NOVELLA EX ART. 1 DELLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94 -

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - REATO PREVISTO DALL'ART. 6, COMMA 3, DEL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286 - NOVELLA EX ART. 1 DELLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94 -
ESIGIBILITA' DELL'OBBLIGO DI ESIBIZIONE - APPLICABILITA' LIMITATA - ABOLITIO CRIMINIS PER GLI STRANIERI IN POSIZIONE IRREGOLARE

Le Sezioni Unite hanno stabilito il principio secondo cui, a seguito della modificazione dell’art. 6, comma terzo, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, intervenuta ad opera dell’art. 1, comma 22, lett. h), della legge 15 luglio 2009, n. 94, il reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è configurabile esclusivamente nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, con conseguente abolitio criminis per la condotta degli stranieri in posizione irregolare. (In motivazione, la S.C. ha precisato che ciò comunque non implica affatto lo scioglimento dai vincoli connessi al dovere di farsi identificare, a richiesta anche di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, applicandosi comunque a tutti gli stranieri (in posizione regolare o irregolare) l’art. 6, comma quarto, del su citato D. Lgs., che consente di fare ricorso a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici qualora vi sia motivo di dubitare della loro identità personale).

Testo Completo: Sentenza n. 16453 del 24 febbraio 2011 - depositata il 27 aprile 2011

(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore F. Ippolito)

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