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domenica 17 aprile 2011

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMESSA PREVISIONE DELLE CLASSI DA PARTE DEL PROPONENTE - SINDACABILITA' DELLA PROPOSTA - POTERE DEL TRIBUNALE - ESCLUSIONE

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMESSA PREVISIONE DELLE CLASSI DA PARTE DEL PROPONENTE - SINDACABILITA' DELLA PROPOSTA - POTERE DEL TRIBUNALE - ESCLUSIONE
Nel concordato fallimentare, il tribunale è investito del potere di sindacare la convenienza della proposta solo quando essa preveda positivamente la suddivisione dei creditori in classi e risulti l’opposizione nel merito di un creditore appartenente ad una classe dissenziente, dovendo in tale caso operarsi un giudizio comparativo sul diverso trattamento del credito in base alle alternative concretamente praticabili; a fronte di una scelta del proponente di non ripartire i creditori in classi non è però ravvisabile alcun obbligo di imporre tale formazione, pur in presenza di interessi di taluni creditori differenziati rispetto a quelli della generalità degli altri, essendo tale modalità organizzatoria del concordato meramente discrezionale ed essendo i creditori stessi, in tal caso, accomunati dall’interesse al maggior grado di soddisfacimento possibile, di cui è arbitra la maggioranza di voto dei creditori medesimi.

Testo Completo: Sentenza n. 3274 del 10 febbraio 2011

(Sezione Prima Civile, Presidente V. Proto, Relatore V. Zanichelli)


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