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domenica 27 marzo 2011

STUPEFACENTI – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – INGENTE QUANTITA’ – LIMITI MINIMI – QUANTIFICAZIONE – IMPOSSIBILITA’ – DETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE

STUPEFACENTI – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – INGENTE QUANTITA’ – LIMITI MINIMI – QUANTIFICAZIONE – IMPOSSIBILITA’ – DETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE
In tema di reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, la Quarta sezione della Corte di cassazione, ponendosi consapevolmente in contrasto con l’orientamento della Sesta sezione (ribadito di recente dalla sentenza n. 9029 del 2011), ha ritenuto che non sia consentito predeterminare i limiti quantitativi minimi che consentono di ritenere configurabile la circostanza aggravante prevista dall’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (ingente quantità), precisando che la fattispecie non viola comunque il principio di determinatezza, dovendo aversi riguardo, perché possa essere configurata detta aggravante, ai parametri già indicati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 17 del 2000, e cioé 1) all’oggettiva eccezionalità del quantitativo sotto il profilo ponderale; 2) al grave pericolo per la salute pubblica che lo smercio di un tale quantitativo comporta; 3) alla possibilità di soddisfare le richieste di numerosissimi consumatori per l’elevatissimo numero di dosi ricavabili.

Testo Completo: Sentenza n. 9927 del 1° febbraio 2011 - depositata l'11 marzo 2011

(Sezione Quarta Penale, Presidente F. Marzano, Relatore G. Brusco)


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