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mercoledì 9 marzo 2011

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE ESECUTIVA PER L'ESTERO - CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO DELL'U.E., RESIDENTE O DIMORANTE IN ITALIA - RIFIUTO DI CONSEGNA - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE ESECUTIVA PER L'ESTERO - CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO DELL'U.E., RESIDENTE O DIMORANTE IN ITALIA - RIFIUTO DI CONSEGNA - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
La Sez. VI ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 27, comma terzo, 117, comma primo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 705 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna, e la conseguente possibilità di scontare la pena in Italia, in favore del condannato, cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, residente o dimorante nel nostro territorio ed ivi stabilmente radicato, per il quale sia stata attivata l’ordinaria procedura di estradizione, e non quella della consegna sulla base di un mandato di arresto europeo, in ragione dell’epoca del commesso reato, antecedente alla data del 7 agosto 2002 (cio’ che esclude l’operatività del limite alla consegna previsto dall’art. 18, comma primo, lett. r), L. n. 69/2005, così come interpretato dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 227/2010). (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione esecutiva avanzata dalla Romania).

Testo Completo: Ordinanza n. 5580 del 26 gennaio 2011 - depositata il 14 febbraio 2011

(Sezione Sesta Penale, Relatore A. S. Agrò, Relatore A. Petruzzellis)


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