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domenica 27 marzo 2011

IMPUGNAZIONI - ESCLUSIONE NATURA MINISTERIALE DEL REATO - POTERE DELL'AUTORITA' GIUIDIZIARIA - SUSSISTENZA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA FUNZIONALE - ORDINANZA DI RIGETTO - ABNORMITA' - ESCLUSIONE

IMPUGNAZIONI - ESCLUSIONE NATURA MINISTERIALE DEL REATO - POTERE DELL'AUTORITA' GIUIDIZIARIA - SUSSISTENZA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA FUNZIONALE - ORDINANZA DI RIGETTO - ABNORMITA' - ESCLUSIONE

L’autorità giudiziaria che procede per un reato comune, avendone escluso la natura ministeriale previa verifica dei presupposti della propria competenza, non è tenuta ad informare della sua decisione la Camera di appartenenza dell’indagato, ricorrendo l’onere di comunicazione previsto dall’art. 8 L. cost. n. 1/1989 solo nell’ipotesi in cui il Collegio per i reati ministeriali sia stato investito della competenza a conoscere del reato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l’abnormità dell’ordinanza di rigetto dell’eccezione di incompetenza funzionale dell’a.g. ordinaria e dell’onere di informare la Camera di appartenenza dell’indagato circa la decisione di qualificare come “non ministeriale” il fatto di reato oggetto del procedimento, osservando che il competente organo parlamentare, qualora si ritenga leso nelle sue prerogative, può comunque attivarsi autonomamente, richiedendo la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria per poi ricorrere allo strumento del conflitto di attribuzione).

Sentenza n. 10130 del 3 marzo 2011 - depositata l' 11 marzo 2011

(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore G. Fidelbo)

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