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mercoledì 2 febbraio 2011

LAVORO – CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - TERMINE ILLEGITTIMAMENTE APPOSTO – CONSEGUENZE – ART. 32, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183 – QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

LAVORO – CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - TERMINE ILLEGITTIMAMENTE APPOSTO – CONSEGUENZE – ART. 32, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183 – QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
La sezione lavoro della S.C. ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante il c.d. Collegato lavoro. Secondo la Corte, la norma -che viene ritenuta applicabile a tutti i giudizi pendenti, ivi inclusi quelli in grado cassazione, ai sensi del co. 7 del medesimo articolo- reca, per i casi di apposizione illegittima di termine al contratto di lavoro, la previsione del pagamento di un'indennità onnicomprensiva, che esclude la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni dalla data di scadenza del termine illegittimamente apposto; così intesa, tuttavia, la previsione non tutela adeguatamente il diritto al lavoro (art. 3 e 4), non reca strumenti che evitino che il datore prolunghi il giudizio e possa sottrarsi all’esecuzione della sentenza (art. 24 e 11 Cost.), contrasta con l'art. 6 CEDU, realizzando un'indebita interferenza del legislatore nei processi in corso (art.117 Cost).

Testo Completo: Ordinanza interlocutoria n. 2112 del 28 gennaio 2011

(Sezione Lavoro, Presidente F. Roselli, Relatore P. Zappia)


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