Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
Il sito non riveste alcun carattere di ufficialità, nè alcun collegamento con gli organi giurisdizionali.


E' possibile scaricare il testo completo della sentenza (in formato pdf) cliccando sul link posizionato sotto la massima.

giovedì 30 aprile 2009

STUPEFACENTI - ATTIVITA' ILLECITE - DETENZIONE - OFFENSIVITA' DELLA CONDOTTA - CONDIZIONI - FATTISPECIE

STUPEFACENTI - ATTIVITA' ILLECITE - DETENZIONE - OFFENSIVITA' DELLA CONDOTTA - CONDIZIONI - FATTISPECIE
In tema di stupefacenti, l’accertamento della qualità di sostanza appartenente alla tipologia espressamente individuata dal legislatore non consente di escludere, di per sé, la potenziale messa in pericolo dei beni tutelati dalla norma incriminatrice, spettando poi al giudice verificare di volta in volta se la condotta contestata all’agente risulti in concreto inoffensiva, tale dovendosi ritenere solo quella che non leda o metta in pericolo, anche in minimo grado, il bene tutelato. (Fattispecie relativa alla detenzione di sostanza il cui principio attivo era notevolmente superiore al dato quantitativo indicato nel decreto del Ministero della Salute dell’11 aprile 2006).

Testo Completo:
Sentenza n. 17266 del 1° aprile 2009 - pubblicata il 23 aprile 2009(Sezione Sesta Penale, Presidente A. Agro', Relatore C. Citterio)

STUPEFACENTI - ISTANZA DI SOSTITUZIONE DELLA MISURA CAUTELARE CON PROGRAMMA DI RECUPERO

STUPEFACENTI - ISTANZA DI SOSTITUZIONE DELLA MISURA CAUTELARE CON PROGRAMMA DI RECUPERO - NOZIONI DI TOSSICODIPENDENZA E DI USO ABITUALE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - INDICAZIONE
In materia di stupefacenti, le nozioni di tossicodipendenza ed uso abituale di sostanze stupefacenti debbono ritenersi espressioni sinonime, non solo in quanto la seconda chiarisce concettualmente il significato della prima, ma anche in ragione del dato testuale di cui all’art. 89, comma secondo, del d. P.R. n. 309 del 1990, come sostituito dall’art. 4 sexies, comma primo, lett. a), della L. 21 febbraio 2006, n. 49, la cui formulazione precisa che l’istanza del tossicodipendente (o alcooldipendente) di sostituzione della misura della custodia cautelare con il programma di recupero deve essere corredata da certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza (o di alcooldipendenza) e la procedura con cui è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche.

Testo Completo:
Sentenza n. 16037 del 26 marzo 2009 – depositata il 16 aprile 2009(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore S. F. Mannino)

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - ATTI DISCRIMINATORI DI CARATTERE COLLETTIVO

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - ATTI DISCRIMINATORI DI CARATTERE COLLETTIVO - "LEGITIMATIO AD CAUSAM" DELLA CONSIGLIERA O DEL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITA' - CONFIGURABILITA' - CONDIZIONI
Nell’ambito di procedimenti penali relativi a delitti commessi in danno di una pluralità di lavoratori, e dai quali emergano comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, di carattere collettivo, la consigliera, o il consigliere, regionale di parità – e nei casi di rilievo nazionale anche la consigliera, o il consigliere, nazionale - è legittimato a costituirsi parte civile al fine di ottenere il ristoro del danno non patrimoniale subito, non quale ente rappresentativo di interessi diffusi, ma quale soggetto danneggiato dal reato commesso nei confronti dei lavoratori. (Fattispecie relativa ad una pretesa risarcitoria avanzata nell’ambito di un procedimento penale inerente ad una serie di maltrattamenti compiuti nei luoghi di lavoro, e connotati da finalità discriminatorie in danno di una pluralità di lavoratrici in servizio presso una società commerciale).

Testo Completo:
Sentenza n. 16031 del 5 febbraio 2009 – depositata il 16 aprile 2009(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore D. Carcano)

LAVORO (DIRITTO PENALE) - PREVENZIONE INCENDI - CONTROLLO VV.FF. - NUOVE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 139/2006 RICHIAMATO DAL D.LGS. N. 81/2008

LAVORO (DIRITTO PENALE) - PREVENZIONE INCENDI - CONTROLLO VV.FF. - NUOVE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 139/2006 RICHIAMATO DAL D.LGS. N. 81/2008 - CONTINUITA' NORMATIVA - SUSSISTENZA
Con la decisione in esame, la Corte si sofferma per la prima volta sulla disciplina in tema di prevenzione incendi successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cosiddetto T.U. sicurezza), affermando che sussiste continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’art. 37 dell’abrogato d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e quella oggi contemplata dall’art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, richiamato dall’art. 46 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto per entrambe opera la previsione, in tema di lavorazioni pericolose, che ritiene sufficiente per l’assoggettamento a controllo dei Vigili del Fuoco che nell’azienda o lavorazione si detengano o si impieghino prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti.

Testo Completo:
Sentenza n. 16313 del 25 febbraio 2009 – depositata il 17 aprile 2009(Sezione Terza Penale, Presidente E. Lupo, Relatore A. Teresi)

LIBERAZIONE ANTICIPATA - PERIODI TRASCORSI IN LIBERAZIONE CONDIZIONALE - AMMISSIBILITA' DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA

LIBERAZIONE ANTICIPATA - PERIODI TRASCORSI IN LIBERAZIONE CONDIZIONALE - AMMISSIBILITA' DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA
Pronunciandosi su una questione controversa nella giurisprudenza di legittimità, la I Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che la liberazione anticipata è ammessa anche con riferimento ai periodi trascorsi in liberazione condizionale.

Testo Completo:
Sentenza n. 17343 del 7 aprile 2009 – depositata il 23 aprile 2009(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore R. Bricchetti)

mercoledì 29 aprile 2009

PREVIDENZA - OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA DEL DATORE DI LAVORO A SEGUITO DI DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - EVASIONE CONTRIBUTIVA

PREVIDENZA - OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA DEL DATORE DI LAVORO A SEGUITO DI DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - EVASIONE CONTRIBUTIVA - INCONFIGURABILITÀ
L’omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo dal licenziamento, dichiarato illegittimo, alla reintegrazione non rientra in alcuna delle fattispecie di evasione o omissione sanzionate dall’art. 1 commi 217 e seguenti della legge n.662 del 1996, applicabile “ratione temporis”, né alcuna sanzione può essere irrogata per il ritardato versamento.

Testo Completo:
Sentenza n. 7934 del 1° aprile 2009(Sezione Lavoro, Presidente G. Sciarelli, Relatore M. La Terza)

GIUDIZIO DI CASSAZIONE – PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO

GIUDIZIO DI CASSAZIONE – PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - BREVI OSSERVAZIONI SCRITTE, DEPOSITATE DAL DIFENSORE, SULLE CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO – INAMMISSIBILITÀ
In tema di giudizio di cassazione e di procedimento in camera di consiglio, sono inammissibili le brevi osservazioni per iscritto, depositate dal difensore, sulle conclusioni del pubblico ministero, non essendo contenuta, nell’art. 375 cod.proc.civ., per la camera di consiglio, l’analoga disposizione prevista, per la pubblica udienza, dall’art.379, quarto comma, cod.proc.civ. (link sezioni unite n. 7433/2009)

Testo Completo:
Sentenza n. 7514 del 27 marzo 2009(Sezione Lavoro, Presidente E. Mercurio, Relatore F. Roselli)

PROCESSO DEL LAVORO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - EFFETTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE - DIES A QUO

PROCESSO DEL LAVORO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - EFFETTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE - DIES A QUO
La convocazione avanti alla competente commissione di conciliazione, all’esito della richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione contenente la specificazione delle rivendicazioni avanzate, costituisce una vera e propria messa in mora, valutabile ex art. 2943 comma 4 cod.civ., idonea ad interrompere la prescrizione.

Testo Completo:
Sentenza n. 6336 del 16 marzo 2009(Sezione Lavoro, Presidente G. Ianniruberto, Relatore P. Stile)

RESPONSABILITA' DEI GENITORI PER IL FATTO DEL MINORE - CONTENUTO DELLA PROVA LIBERATORIA

RESPONSABILITA' DEI GENITORI PER IL FATTO DEL MINORE - CONTENUTO DELLA PROVA LIBERATORIA
Con la sentenza n. 9556 del 22 aprile 2009 la S.C. ha ribadito che i genitori, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità posta a loro carico dall’art. 2048 c.c. per i fatti illeciti commessi dal minore con essi convivente, debbono dimostrare non solo di averlo adeguatamente educato ai sensi dell’art. 147 c.c., ma anche di averlo educatamente sorvegliato. Sicché l’assenza di colpa in educando non giova ai genitori convenuti con l’azione di risarcimento se vi è stata colpa in vigilando, e viceversa. La stessa sentenza precisa altresì che, per fornire la prova in esame, non è sufficiente dimostrare di avere genericamente impartito una educazione purchessia al minore, ovvero di averlo avviato al lavoro, ma è necessario dimostrare in modo rigoroso di avere impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare il minore ad una corretta vita di relazione. Pertanto, quando la gravità del fatto illecito commesso dal minore è tale da rendere evidente di per sé la sua incapacità di percepire il disvalore della propria azione, correttamente il giudice di merito rigetta la prova per testi chiesta dai genitori e vòlta a dimostrare l’adempimento in modo generico del dovere genitoriale di educazione. Applicando questi princìpi la corte di legittimità ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato le prove testimoniali, aventi ad oggetto una generica dimostrazione dell’educazione impartita ad un minore che aveva causato un sinistro stradale a bordo di un ciclomotore, condotto senza casco e trasportando un passeggero anch’esso privo di casco.

Testo Completo:
Sentenza n. 9556 del 22 aprile 2009(Sezione Terza Civile, Presidente L. F. Di Nanni, Relatore F. Uccella)

GIUDIZIO DI CASSAZIONE - RELAZIONE EX ART. 380 BIS COD. PROC. CIV. - VALORE NON VINCOLANTE PER IL COLLEGIO IN CAMERA DI CONSIGLIO

GIUDIZIO DI CASSAZIONE - RELAZIONE EX ART. 380 BIS COD. PROC. CIV. - VALORE NON VINCOLANTE PER IL COLLEGIO IN CAMERA DI CONSIGLIO
La relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dall'organo giudicante (il collegio in camera di consiglio) che mantiene pieno potere decisorio essendo la decisione camerale consentita anche per ipotesi diverse da quelle ravvisate nella relazione preliminare disattesa.

Testo Completo:
Ordinanza n. 7433 del 27 marzo 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore M. La Terza)

AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - ESITO POSITIVO DELLA PROVA - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DELLA PENA DETENTIVA

AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - ESITO POSITIVO DELLA PROVA - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DELLA PENA DETENTIVA - SUCCESSIVA DECLARATORIA DI ESTINZIONE DELLA PENA PECUNIARIA - AMMISSIBILITA'
La declaratoria di estinzione della pena detentiva conseguente al positivo esito dell’affidamento in prova al servizio sociale non impedisce di Tribunale di sorveglianza di dichiarare con successivo provvedimento anche l’estinzione della pena pecuniaria, una volta accertato che l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche.

Testo Completo:
Sentenza n. 15184 del 18 marzo 2009 – depositata il 21 aprile 2009
(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore R. Bricchetti)

martedì 28 aprile 2009

GIURISDIZIONE - GIUDICATO INTERNO SULLA GIURISDIZIONE ORDINARIA – DETERMINAZIONE ILLEGITTIMA DELLA PA - RIMOZIONE DELL’ATTO - ESCLUSIONE

GIURISDIZIONE - GIUDICATO INTERNO SULLA GIURISDIZIONE ORDINARIA – DETERMINAZIONE ILLEGITTIMA DELLA PA - RIMOZIONE DELL’ATTO - ESCLUSIONE
La devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria, per effetto della preclusione derivante dalla formazione del giudicato interno sulla relativa questione processuale - in applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 24883 del 2008 - , non può, tuttavia, incidere in alcun modo sulle altre norme, processuali e sostanziali, applicabili alla controversia in ragione della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, in ordine alla quale, ove qualificabile di interesse legittimo per essere domandata la verifica giudiziale della legittimità dell'esercizio del potere amministrativo, operano i limiti posti al controllo del giudice ordinario sugli atti amministrativi, confermati, nella materia del lavoro pubblico, dal d.lgs. n. 165 del 2001, restando così esclusa la possibilità di concedere l'unico strumento di tutela possibile, l’annullamento o la modifica delle determinazioni non conformi a legge, dalla cui rimozione, e solo all'esito, la situazione giuridica sarebbe suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo (principio affermato in tema di giudicato interno sulla giurisdizione, formatosi in ordine alla pretesa all'assunzione in forza dello scorrimento della graduatoria, previa negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, rigettata nel merito, ove, deducendo l'esistenza del diritto necessariamente consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione del nuovo concorso, si chiedeva, in realtà, tutela nei confronti dell'esercizio del potere amministrativo, con la rimozione della decisione di bandire il concorso, oggetto diretto e immediato della pretesa).

Testo Completo:
Sentenza n. 5588 del 6 marzo 2009(Sezione Lavoro, Presidente M. De Luca, Relatore P. Picone)

LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - OPZIONE PER L'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLA REINTEGRAZIONE

LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - OPZIONE PER L'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLA REINTEGRAZIONE
La facoltà di chiedere al datore di lavoro un'indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, è tempestivamente esercitata con la consegna della lettera raccomandata all'ufficio postale entro il termine di trenta giorni, ancorché la richiesta venga recapitata dopo la scadenza del termine decadenziale.

Testo Completo:
Sentenza n. 6335 del 16 marzo 2009(Sezione Lavoro, Presidente G. Ianniruberto, Relatore P. Stile)

lunedì 27 aprile 2009

DIRITTO D’AUTORE, MARCHI E BREVETTI – CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - TUTELA PENALE MOMENTO DI DECORRENZA - INDIVIDUAZIONE

DIRITTO D’AUTORE, MARCHI E BREVETTI – CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - TUTELA PENALE MOMENTO DI DECORRENZA - INDIVIDUAZIONE
Con la decisione in esame, la Suprema Corte – in una fattispecie in cui si discuteva della procedibilità (prevista dall’art. 127, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, a querela di parte) del reato di “frode brevettuale”, avendo il querelante solo presentato la domanda tendente ad ottenere il brevetto, ma non ancora ottenuto la registrazione – ha affermato che la tutela penale decorre non dalla data dell’avvenuta registrazione ma dalla data di presentazione dell’istanza di rilascio del brevetto.

Testo Completo:
Sentenza n. 16746 del 4 marzo 2009 - depositata il 21 aprile 2009(Sezione Terza Penale, Presidente G. De Maio, Relatore S. Gazzara)

MISURE CAUTELARI - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

MISURE CAUTELARI - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE - OPERATIVITA' NEL CASO DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER INCAPACITA' DELL'IMPUTATO
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare durante il tempo in cui il processo è sospeso per legittimo impedimento dell’imputato può essere disposta anche qualora, a seguito degli accertamenti previsti dall’art. 70 c.p.p., risulti che lo stato mentale dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento.

Testo Completo:
Sentenza n. 16939 del 1° aprile 2009 – depositata il 21 aprile 2009
(Sezione Prima Penale, Presidente E. Fazzioli, Relatore R. Bricchetti)

PROVE - INTERCETTAZIONI - GRAVI INDIZI DI REATO - MOTIVAZIONE - INDICAZIONE

PROVE - INTERCETTAZIONI - GRAVI INDIZI DI REATO - MOTIVAZIONE - INDICAZIONE
La Corte ha affermato che nei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche è necessario indicare le ragioni per le quali appare indispensabile attivare le stesse su una determinata persona, non potendo il giudice omettere di indicare il collegamento tra l’indagine in corso e l’intercettando. Inoltre, relativamente all’interesse ad impugnare, la Corte, ha chiarito, in relazione ad un ricorso del P.M., che non basta invocare l’esatta applicazione della legge penale o la corretta osservanza delle norme processuali per legittimare l’impugnazione, se non è denunciata l’illegittimità della decisione finale del giudice per l’omessa valutazione di elementi indiziari determinata dall’indicato errore di diritto o dall’asserita violazione di legge. La sussistenza di tale errore o violazione non abilita infatti di per sè l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale in mancanza dell'allegazione della concretezza e dell'attualità dell'interesse ad impugnare.

Testo Completo: Sentenza n. 12722 del 12 febbraio 2009 - depositata il 23 marzo 2009

(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore F. Ippolito)

venerdì 24 aprile 2009

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA PER L'ESTERO - VERIFICA DELLA DOPPIA INCRIMINABILITA' - GUIDA SENZA PATENTE

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA PER L'ESTERO - VERIFICA DELLA DOPPIA INCRIMINABILITA' - GUIDA SENZA PATENTE
La Corte ha affermato, con riferimento al reato di guida senza patente, che il requisito della doppia incriminabilità nella procedura di consegna deve essere valutato sulla base della legislazione italiana vigente al momento della consumazione del reato. Va segnalato che questa decisione contrasta con altre pronunce della stessa Sezione (n. 22453 del 4/6/2008–5/6/2008, Rv. 240133 e n. 4974 del 29/1/2009-4/2/2009, non mass).

Testo Completo:
Sentenza n. 12724 del 19 marzo 2009 - depositata il 23 marzo 2009
(Sezione Sesta Penale, Presidente S. F. Mannino, Relatore N. Milo)

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA DELL'ESTERO - EMISSIONE DEL MAE - AUTORITA' COMPETENTE

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA DELL'ESTERO - EMISSIONE DEL MAE - AUTORITA' COMPETENTE
La Corte, discostandosi da un suo precedente arresto, ha stabilito che la competenza ad emettere il mandato di arresto europeo spetta al giudice che ha emesso la misura cautelare, ancorché, al momento della richiesta del P.G., non sia più il giudice “che procede”. Nella specie il gip aveva declinato la propria competenza, ravvisando la competenza del Tribunale davanti al quale pendeva il procedimento di merito.

Testo Completo:
Sentenza n. 15200 del 26 marzo 2009 - depositata l'8 aprile 2009
(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore P. Paola)

mercoledì 22 aprile 2009

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA - SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA BANCA D'ITALIA

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA - SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA BANCA D'ITALIA
La Corte ha per la prima volta riconosciuto la legittimazione passiva della Banca d’Italia in ordine all’azione, proposta ex art. 152 del d.lgs n. 193 del 2006 (codice della privacy) relativa al trattamento dei dati personali effettuato dalla Centrale Rischi, con riferimento sia alla domanda di rettifica o cancellazione dell’erronea segnalazione sia alle conseguenze risarcitorie derivanti dall’errore nella ricezione o nel trattamento dei dati da parte di uno dei suoi incaricati.

Testo Completo:
Sentenza n. 7958 del 1° aprile 2009
(Sezione Prima Civile, Presidente U. Vitrone, Relatore A. Didone)

LAVORO PUBBLICO - PROCEDURA DI MOBILITÀ - IUS POENITENDI DELL’AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

LAVORO PUBBLICO - PROCEDURA DI MOBILITÀ - IUS POENITENDI DELL’AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE
In tema di procedure di mobilità dei dipendenti pubblici da un’amministrazione ad un’altra, il diritto del dipendente in mobilità alla prosecuzione del rapporto di lavoro si perfeziona con l’assegnazione, e la relativa comunicazione, all’amministrazione che ha deliberato di coprire la vacanza in organico, la quale, completatasi la procedura di mobilità con l’assegnazione del dipendente, non può più revocare la precedente determinazione rifiutando l’iscrizione, nel ruolo del proprio personale, del dipendente trasmigrato.

Testo Completo:
Sentenza n. 5458 del 6 marzo 2009
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Amoroso)

lunedì 20 aprile 2009

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
La S.C., nel dare seguito alla decisione delle Sezioni Unite n. 20598 del 2008, ha statuito che, ove l’oggetto del giudizio di secondo grado sia limitato alla riliquidazione delle spese del giudizio di primo grado e il valore del credito in discussione sia esiguo, il provvedimento di compensazione delle spese è adeguatamente motivato con il riferimento alla “natura della controversia” e all'unicità della questione devoluta.

Testo Completo:
Sentenza n. 6970 del 23 marzo 2009(Sezione Lavoro, Presidente E. Mercurio, Relatore G. D'Agostino)

LAVORO SUBORDINATO – TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO -ACCANIMENTO DISCIPLINARE - MOBBING – ILLICEITA' – DANNO BIOLOGICO

LAVORO SUBORDINATO – TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO -ACCANIMENTO DISCIPLINARE - MOBBING – ILLICEITA' – DANNO BIOLOGICO
La S.C. ha confermato la sentenza di merito che, riscontrando una fattispecie di mobbing in relazione ad una condotta estrinsecatasi in rimproveri pubblici ed accanimento disciplinare e culminata con il licenziamento disciplinare del dipendente, ha condannato il datore di lavoro al risarcimento del danno biologico derivatone al lavoratore.

Testo Completo:
Sentenza n. 6907 del 20 marzo 2009(Sezione Lavoro, Presidente G. Sciarelli, Relatore S. Monaci)

LAVORO PUBBLICO - DIRIGENTE SCOLASTICO - LEGITTIMAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - ESCLUSIONE

LAVORO PUBBLICO - DIRIGENTE SCOLASTICO - LEGITTIMAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - ESCLUSIONE
La S.C., nell'ambito di un procedimento di repressione della condotta antisindacale, ha escluso la legittimazione processuale passiva del dirigente scolastico, sia perché non può essere convenuto in proprio quale autore della condotta, sia perché privo di potere di stare in giudizio, riservato all'amministrazione ed ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.

Testo Completo:
Sentenza n. 6460 del 17 marzo 2009(Sezione Lavoro, Presidente A. Lamorgese, Relatore P. Zappia)

LAVORO SUBORDINATO – ASSUNZIONE OBBLIGATORIA – RIFIUTO LEGITTIMO DEL DATORE DI LAVORO- CONDIZIONI

LAVORO SUBORDINATO – ASSUNZIONE OBBLIGATORIA – RIFIUTO LEGITTIMO DEL DATORE DI LAVORO- CONDIZIONI
In tema di assunzioni obbligatorie, la S.C. ha affermato la legittimità del rifiuto datoriale di assumere un lavoratore avviato con qualifica diversa da quella richiesta o da quelle similari, in mancanza di previo addestramento o tirocinio del lavoratore.

Testo Completo:
Sentenza n. 6017 del 12 marzo 2009(Sezione Lavoro, Presidente G. Ianniruberto, Relatore G. Vidiri)

PRINCIPI DEL DIRITTO COMUNITARIO - INTERPRETAZIONE DI UNA NORMA COMUNITARIA DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA – PORTATA RETROATTIVA

PRINCIPI DEL DIRITTO COMUNITARIO - INTERPRETAZIONE DI UNA NORMA COMUNITARIA DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA – PORTATA RETROATTIVA – INDIVIDUAZIONE DI LIMITI DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE – ESCLUSIONE
L'interpretazione di una norma di diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee si limita a chiarire ed a precisare il significato e la portata della norma stessa, così come essa avrebbe dovuta essere interpretata sin dal momento della sua entrata in vigore, con la conseguenza che la norma interpretata può e deve esser applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e sviluppatisi prima della sentenza interpretativa, salvo che in via eccezionale la stessa Corte -e non anche invece il giudice nazionale- abbia limitato la possibilità per gli interessati di far valere una diversa interpretazione al fine di non mettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede ovvero al fine di evitare gravi inconvenienti.

Testo Completo:
Sentenza n. 5708 del 10 marzo 2009(Sezione Lavoro, Presidente G. Sciarelli, Relatore F. Curcuruto)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SCELTA DEL CONTRAENTE – ANNULLABILITA’ - GIURISDIZIONE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SCELTA DEL CONTRAENTE – ANNULLABILITA’ - GIURISDIZIONE
L’eventuale inosservanza, in sede di stipulazione di contratti in cui sia parte la Pubblica Amministrazione, delle norme che presiedono alla scelta del contraente, come anche la formazione del vincolo, comporta esclusivamente l’annullabilità degli atti, su istanza unicamente dell’ente, e non la loro nullità, con devoluzione alla giurisdizione amministrativa dell’impugnazione degli atti di aggiudicazione illegittimi posti in essere anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 80 del 1998.

Testo Completo:
Sentenza n. 8707 del 9 aprile 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore M. Finocchiaro)

RESPONSABILITA’ CIVILE – DANNO DA STRESS CON SUPPOSTA LESIONE DEL DIRITTO ALLA TRANQUILLITA’ – IRRISARCIBILITA’ SECONDO I NUOVI CRITERI DELLE SS.UU.

RESPONSABILITA’ CIVILE – DANNO DA STRESS CON SUPPOSTA LESIONE DEL DIRITTO ALLA TRANQUILLITA’ – IRRISARCIBILITA’ SECONDO I NUOVI CRITERI DELLE SS.UU. N. 26972 DEL 2008
Con la sentenza n. 8703 del 2009 la terza sezione della Corte di legittimità ritorna sui temi relativi alla qualificazione e alla rilevanza del danno non patrimoniale che trova il suo referente normativo nell’art. 2059 c.c. ed applica ad una particolare fattispecie (in cui l’attore rivendicava un danno da stress, con relativa lesione del suo diritto alla tranquillità, per i disagi sopportati ai fini dell’ottenimento dell’annullamento in sede di autotutela di una cartella esattoriale) i nuovi criteri direttivi da osservare in tema di risarcibilità di tale forma di danno come cristallizzati nella recente e fondamentale sentenza n. 26972 del 2008 (e in quelle omologhe e coeve nn. 26973, 26974 e 26075) delle Sezioni unite, con la quale – come è noto – è stata esclusa, tra l’altro, anche l’autonomia della categoria del c.d. “danno esistenziale”.

Testo Completo:
Sentenza n. 8703 del 9 aprile 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente M. Varrone, Relatore A. Ambrosio)

RISARCIMENTO DANNI – DANNI DA INSIDIA – RESPONSABILITA' DELLA P.A. - ONERI PROBATORI

RISARCIMENTO DANNI – DANNI DA INSIDIA – RESPONSABILITA' DELLA P.A. - ONERI PROBATORI
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per insidie e trabocchetti, in relazione ad un caso relativo a domanda risarcitoria dei danni derivati ad un motoscafo a causa di un basso fondale non segnalato nella carta ufficiale del lago Maggiore, la S.C. ha precisato gli oneri probatori delle parti, affermando che non spetta all'attore, che abbia provato l'esistenza dell'insidia, altresì dimostrare l'inerzia colpevole della pubblica amministrazione nel rimuoverla, essendo onere di questa dimostrare di non aver potuto rimuovere la situazione di pericolo.

Testo Completo:
Sentenza n. 8692 del 9 aprile 2009(Sezione Terza Civile, Presidente M. Varrone, Relatore A. Amendola)

RICORSO PER CASSAZIONE – MANCATO DEPOSITO DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA CON LA RELATA DI NOTIFICA – IMPROCEDIBILITA’

RICORSO PER CASSAZIONE – MANCATO DEPOSITO DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA CON LA RELATA DI NOTIFICA – IMPROCEDIBILITA’ – RISOLUZIONE DI QUESTIONE DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA
Risolvendo una importante questione di massima di particolare importanza in tema di ricorso per cassazione, le Sezioni unite hanno stabilito il principio in base al quale nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine, di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione.

Testo Completo:
Ordinanza n. 9005 del 16 aprile 2009
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Spirito)

RICORSO PER REGOLAMENTO DI COMPETENZA – MANCATO DEPOSITO DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA CON IL RELATIVO BIGLIETTO DI CANCELLERIA

RICORSO PER REGOLAMENTO DI COMPETENZA – MANCATO DEPOSITO DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA CON IL RELATIVO BIGLIETTO DI CANCELLERIA – IMPROCEDIBILITA’ – RISOLUZIONE DI CONTRASTO
Risolvendo un importante contrasto insorto in seno alle sezioni semplici, le Sezioni unite hanno stabilito il principio in base al quale, in tema di ricorso per regolamento di competenza, l’obbligo del deposito, da parte del ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, del biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestività della proposizione dell’istanza di regolamento (obbligo fissato, a pena di improcedibilità, dal combinato disposto dell’art. 47 cod. proc. civ. e del secondo comma dell’art. 369 cod. proc. civ.) può essere soddisfatto o mediante il deposito del predetto documento contestualmente a quello del ricorso per cassazione (come previsto, per l’appunto, dal citato secondo comma dell’art. 369) oppure attraverso le modalità previste dal secondo comma dell’art. 372 cod. proc. civ. (deposito e notifica mediante elenco alle altre parti), purché nel termine fissato dal primo comma dello stesso art. 369 cod. proc. civ. .

domenica 12 aprile 2009

GIURISDIZIONE – GIURISDIZIONE TRIBUTARIA – PROVVEDIMENTO IMPOSITIVO – IMPUGNAZIONE DI ATTI PRODROMICI DI CARATTERE ISTRUTTORIO – LIMITI

GIURISDIZIONE – GIURISDIZIONE TRIBUTARIA – PROVVEDIMENTO IMPOSITIVO – IMPUGNAZIONE DI ATTI PRODROMICI DI CARATTERE ISTRUTTORIO – LIMITI
La giurisdizione del giudice tributario, fissata dall’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, non ha ad oggetto solo gli atti finali del procedimento amministrativo di imposizione tributaria (definiti come “impugnabili” dall’art. 19 D.Lgs. citato), ma investe tutte le fasi del procedimento che ha portato all’adozione ed alla formazione di quegli atti, tanto che l’eventuale giudizio negativo in ordine alla legittimità e/o regolarità (formale o sostanziale) di un atto istruttorio prodromico può determinare la caducazione, per illegittimità derivata, di quello finale impugnato. Spetta, quindi, al giudice tributario vagliare i vizi riguardanti gli atti istruttori anche se, inserendosi questi in una sequenza procedimentale, i relativi vizi possono essere dedotti soltanto in uno al provvedimento impositivo che conclude l’iter procedimentale di accertamento. Solo qualora l’attività di accertamento, nel quale l’atto prodromico s’inserisce, si concluda, gli atti istruttori eventualmente lesivi di diritti soggettivi del contribuente sono autonomamente impugnabili davanti al giudice ordinario. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato l'inammissibilità, per difetto di giurisdizione, del ricorso del contribuente avverso ordini di verifica, emessi da un ufficio ispettivo regionale dell’Agenzia delle Entrate, all’esito dei quali l’Ufficio finanziario aveva espletato l’accertamento ed emesso un provvedimento di natura impositiva).

Testo Completo:
Sentenza n. 6315 del 16 marzo 2009
(Sezioni Unite Civili, Presidente S. Mattone, Relatore M. D'Alonzo)

giovedì 9 aprile 2009

CIRCOLAZIONE STRADALE – SANZIONI – ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI A MEZZO AUTOVELOX - PREVENTIVA INFORMAZIONE

CIRCOLAZIONE STRADALE – SANZIONI – ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI A MEZZO AUTOVELOX - PREVENTIVA INFORMAZIONE AGLI AUTOMOBILISTI DELL'INSTALLAZIONE DEL MACCHINARIO - NECESSITA' - CONSEGUENZE
In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuta a mezzo apparecchiatura di controllo (autovelox), la disposizione di cui all’art. 4, d.l. n. 121 del 2002 che prevede che dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data informazione agli automobilisti non è un obbligo che ha efficacia soltanto nell’ambito dei servizi organizzativi interni della p.a. ma è finalizzato a portare a conoscenza gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazione con metodiche elettroniche. Si tratta, quindi, di una norma di garanzia dell’automobilista, la cui violazione non è priva di effetto ma cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata.

Testo Completo:
Sentenza n. 7419 del 26 marzo 2009(Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj, Relatore P. D'Ascola)

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE – NUOVO ART. 187 BIS DISP. ATT. C.P.C. – APPLICABILITA’ AL PROCEDIMENTO DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO – RETROATTIVITA’

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE – NUOVO ART. 187 BIS DISP. ATT. C.P.C. – APPLICABILITA’ AL PROCEDIMENTO DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO – RETROATTIVITA’
Nell’espropriazione forzata immobiliare, in forza del disposto dell’ultima parte dell’art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. (introdotto per effetto dell’art. 2, comma 4 novies, del d.l. 14 marzo 2005, conv., con modif., nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e caratterizzantesi come norma di interpretazione autentica, applicabile in quanto tale anche retroattivamente nei processi in corso alla data del 15 maggio 2005), l’istanza di conversione del pignoramento diviene improcedibile successivamente all’assegnazione o all’aggiudicazione anche provvisoria, rimanendo il bene definitivamente acquisito all’assegnatario o all’aggiudicatario che provveda al pagamento del conguaglio o del saldo del prezzo e tale principio si applica anche quando la suddetta istanza sia stata presentata nel vigore dell’antecedente testo dell’art. 495 cod. proc. civ., in base al quale l’esercizio della facoltà di conversione era consentito “in qualsiasi momento anteriore alla vendita”, risultando ora individuato il termine ultimo – alla stregua della indicata nuova norma di attuazione – in quello dell’aggiudicazione, anche provvisoria, o dell’assegnazione.

Testo Completo:
Sentenza n. 8017 del 2 aprile 2009(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore A. Ambrosio)

martedì 7 aprile 2009

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
La S.C., nel dare seguito alla decisione delle Sezioni Unite n. 20598 del 2008, ha statuito che, ove l’oggetto del giudizio di secondo grado sia limitato alla riliquidazione delle spese del giudizio di primo grado e il valore del credito in discussione sia esiguo, il provvedimento di compensazione delle spese è adeguatamente motivato con il riferimento alla “natura della controversia” e all'unicità della questione devoluta.

Testo Completo:
Sentenza n. 6970 del 23 marzo 2009(Sezione Lavoro, Presidente E. Mercurio, Relatore G. D'Agostino)

Cassazione civile, sez. unite, 20 novembre 2007, n. 24010

In materia di opposizione avverso una cartella esattoriale emessa per il pagamento del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo la competenza spetta alle Commissioni Tributarie, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (come modificato dall'art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448).
Cassazione civile, sez. unite, 20 novembre 2007, n. 24010
Svolgimento del processo
Il sig. F. B. - assumendo di aver ricevuto dalla Uniriscossioni, Servizio della Riscossione Tributi di Treviso, una raccomandata A.R., con la quale gli si comunicava l'avvio della procedura di fermo amministrativo di beni mobili registrati per mancato pagamento del canone di abbonamento televisivo per complessivi € 839,17 - conveniva innanzi al Giudice di pace di Treviso la "Rai Radio Televisione Italiana" per sentir accertare l'inesistenza della predetta obbligazione, adducendo il mancato possesso di un apparecchio televisivo e la mancata stipula di un contratto con l'ente convenuto per l'utilizzo del servizio televisivo. La convenuta rimaneva contumace.Il Giudice di pace adito, con la sentenza in epigrafe, rilevato che «dagli atti di causa (risultava) che la convenuta, dopo la notifica dell'atto di citazione, (aveva) riconosciuto la fondatezza della domanda attrice, disponendo l'annullamento della cartella esattoriale notificata dall'ente esattore all'attore», accoglieva la domanda stessa, ritenendola provata, e condannava la convenuta contumace alle spese di lite.Avverso tale sentenza la Rai propone ricorso per cassazione, illustrato anche con memoria, in forza di tre articolati motivi, con il secondo dei quali eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario. Resiste il contribuente con controricorso.Motivazione
La questione di giurisdizione sottoposta all'esame di queste Sezioni Unite - difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario - è sollevata nel secondo motivo di ricorso, in linea subordinata alla dedotta nullità della sentenza e del procedimento per la supposta inesistenza della notificazione dell'atto di citazione eseguita in Torino, via Cernaia 33, ove non è la sede legale della Rai e nemmeno altra sede o filiale della medesima, bensì la sede dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1, S.A.T. Sportello abbonamenti TV.In verità dalle stesse argomentazioni sviluppate nel ricorso emerge che nella specie più che di un problema attinente alla regolarità della notifica, si tratta di un problema circa l'esatta individuazione del destinatario della citazione e della relativa notificazione.Infatti: a) l'atto di citazione è stato notificato nel luogo ove ha sede, come, in effetti, ha sede, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate - già «Ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino» - competente per il canone Rai, cioè l’ente impostore; b) il destinatario dell'atto di citazione è equivocamente indicato dall'attore: b1) la denominazione dell'ente convenuto è individuata nella "Rai Radio Televisione Italiana", cioè la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo il cui costo di fornitura è coperto dal canone (a norma dell'art. 15, della legge 103 del 1975, prima, e dell'art. 18, della legge n. 112 del 2004, ora); b2) quale indirizzo dell'ente convenuto è indicato, tuttavia, non quello della sede legale ed effettiva della Rai - notoriamente sita in Roma, viale Mazzini 14 -, bensì quello dell'Ufficio Torino 1 dell'Agenzia delle Entrate, come comprova anche l'individuazione nella Dott.ssa Fernanda Moggi (rectius, Maoggi) del direttore responsabile (cui l'attore attribuirebbe la "rappresentanza" dell'ente convenuto): la dott.ssa Maoggi non è un dirigente della Rai, ma è il Direttore del predetto Ufficio Torino 1 dell'Agenzia delle Entrate, e in detta qualità essa appare come firmataria della lettera - intestata "Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1" - che ha comunicato al contribuente lo sgravio della partita debitoria.La soluzione del problema relativo all’incertezza, causata dalle contraddittorie indicazioni presenti nell'atto di citazione, circa l’identificazione del reale destinatario dell'azione - a) la Rai-Radio Televisione Italiana, la quale non ha potere impositivo ed è esclusivamente destinataria, nella misura stabilita dalla legge, del ricavato derivante dal canone corrisposto dai contribuenti oppure b) l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. Sportello abbonamenti TV che è, rispetto al canone de quo, l'ente munito del potere impositivo e legittimato ad esercitare la relativa pretesa - è strettamente connessa all'oggetto del giudizio, di cui il giudice di merito avrebbe dovuto tener conto e che risulta altresì determinante per la giurisdizione.È fuor di dubbio che oggetto del giudizio sia la debenza - contestata dal contribuente - del canone di abbonamento radiotelevisivo: quest'ultimo non trova la sua ragione nell'esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un lato, e l'Ente - la Rai, appunto - che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, ma si tratta di una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo (così la Corte costituzionale nella sentenza n. 284 del 2002). Essendo un'entrata tributaria, la giurisdizione sulla debenza del canone di abbonamento radiotelevisivo spetta, come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare, al giudice tributario ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12, comma 2, L. n. 448 del 2001 (Cass. S.U. n. 20068 del 2006).Tenuto conto di ciò, il giudice adito avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario.Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice tributario e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice tributario, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso.

domenica 5 aprile 2009

CIRCOLAZIONE STRADALE – REATI – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – CONFISCA DEL VEICOLO

CIRCOLAZIONE STRADALE – REATI – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – CONFISCA DEL VEICOLO
La Corte ha chiarito che il veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza non è cosa intrinsecamente pericolosa, la cui confisca è dunque dovuta solo se interviene condanna nei confronti del conducente, dovendosi in tal senso ritenere che il riferimento all’art. 240, comma secondo, cod. pen., operato dall’art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, abbia il fine non già di assimilare il suddetto veicolo alle altre cose ivi elencate (per le quali la confisca è prevista in ogni caso), bensì di rimarcare l’obbligatorietà della misura ablativa.

Testo Completo:
Sentenza n. 13831 dell'11 febbraio 2009 - depositata il 30 marzo 2009(Sezione Quarta Penale, Presidente G. Campanato, Relatore V. Romis)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE
La S.C., in tema di esecuzione forzata nei confronti della P.A., ha statuito che l’art. 14 bis della legge n. 30 del 1997, come modificato dall’art. 44 della legge n. 326 del 2003, che impone la necessità della notifica, a pena di nullità, presso la struttura territoriale dell’ente pubblico corrispondente alla residenza o domicilio dell’interessato, vincola anche le persone giuridiche e le società commerciali, dovendosi in tali casi intendere la locuzione “residenza della persona” come riferita alla sede sociale.

Testo Completo:
Sentenza n. 5719 del 10 marzo 2009 (Sezione Lavoro, Presidente S. Mattone, Relatore V. Di Nubila)

PROVVISORIA ESECUTIVITA’ DELLE SENTENZE DI PRIMO GRADO – ESTENSIONE ALLE SENTENZE DI MERO ACCERTAMENTO E COSTITUTIVE – ESCLUSIONE

PROVVISORIA ESECUTIVITA’ DELLE SENTENZE DI PRIMO GRADO – ESTENSIONE ALLE SENTENZE DI MERO ACCERTAMENTO E COSTITUTIVE – ESCLUSIONE
Al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l'idoneità, con riferimento all'art. 282 cod. proc. civ., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto a quelle aventi contenuto di condanna suscettibili dei procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile.

Testo Completo:
Sentenza n. 7369 del 26 marzo 2009 (Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj, Relatore E. Migliucci)

ALIENAZIONE IMMOBILIARE CON GARANZIA DI REDDITIVITA’ – CONTRATTO SINALLAGMATICO – APPLICABILITA’ DELL’ART. 1467 COD. CIV.

ALIENAZIONE IMMOBILIARE CON GARANZIA DI REDDITIVITA’ – CONTRATTO SINALLAGMATICO – APPLICABILITA’ DELL’ART. 1467 COD. CIV.
L'atipicità della causa di un contratto di alienazione immobiliare determinata dall'assunzione della garanzia di redditività del bene costituente l'oggetto non esclude la corrispettività tra le prestazioni a carico delle parti e la conseguente operatività, nel caso di eccessiva onerosità, anziché del disposto dell'art. 1468 cod. civ., dettato in tema di obbligazioni di una sola parte, di quello previsto dall'art. 1467, primo e terzo comma, cod. civ., secondo cui è attribuito alla parte la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per avvenimenti straordinari e imprevedibili unicamente il potere di chiedere la risoluzione del contratto e soltanto alla parte, contro la quale è domandata la risoluzione, quello di evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Testo Completo:
Sentenza 25 marzo 2009, n. 7225.
(Sezione Seconda Civile, Presidente L. A. Rovelli, Relatore M. Oddo)

DOMANDE IN RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITA’ LOGICA – ACCOGLIMENTO CON SENTENZA NON DEFINITIVA DELLA DOMANDA PREGIUDIZIALE

DOMANDE IN RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITA’ LOGICA – ACCOGLIMENTO CON SENTENZA NON DEFINITIVA DELLA DOMANDA PREGIUDIZIALE – EFFETTI SULLE DOMANDE CONSEQUENZIALI
Nel caso in cui vengano proposte domande che si pongono in rapporto di pregiudizialità logica tra loro (come, nella specie, la domanda di accertamento dell'illegittimità del recesso per giusta causa del preponente dal rapporto di agenzia e quelle di risarcimento dei danni conseguenti al risarcimento illegittimo) e il giudice ritenga di decidere con sentenza non definitiva la domanda logicamente pregiudiziale, accogliendola, senza dire nulla in ordine alla domanda logicamente consequenziale ma impartendo le prescrizioni per la quantificazione delle somme dovute all'attore, nel successivo giudizio per la quantificazione non è precluso l'accertamento della fondatezza o meno delle domande consequenziali.

Testo Completo: Sentenza 20 marzo 2009, n. 6882

(Sezione Seconda Civile, Presidente A. Mensitieri, Relatore S. Petitti)

giovedì 2 aprile 2009

DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO E POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI

DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO E POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI - ART. 12 "QUINQUIES", COMMA SECONDO, LEGGE N. 356 DEL 1992 - NOZIONE DI "ATTRIBUZIONE"
Rientrano nella nozione di “attribuzione”, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 12 quinquies, comma secondo, d.l. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992, la creazione da un’originaria società di ulteriori e nuove società, così come la intestazioni fittizia di quote societarie, al fine di creare situazioni fittizie per coprire e mascherare la reale proprietà dei beni.

Testo Completo:
Sentenza n. 10024 dell'11 dicembre 2008 – depositata il 5 marzo 2009(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore G. Fidelbo)

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA DI CUI ALL'ART. 322 TER COD. PEN. - APPLICABILITA' AL REATO DI FRODE INFORMATICA - LEGITTIMITA'

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA DI CUI ALL'ART. 322 TER COD. PEN. - APPLICABILITA' AL REATO DI FRODE INFORMATICA - LEGITTIMITA' - CONDIZIONI
La confisca prevista dall'art. 322 ter cod. pen. e' applicabile anche al reato di frode informatica aggravato per essere stato il fatto commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, se tale aggravante concorre con quella prevista dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640 c.p.

Testo Completo:
Sentenza n. 8755 del 5 febbraio 2009 – depositata il 28 febbraio 2009(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore F. Serpico)

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE – M.A.E. - CONSEGNA PER L'ESTERO - RINVIO DELLA CONSEGNA PER MOTIVI DI GIUSTIZIA INTERNA

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE – M.A.E. - CONSEGNA PER L'ESTERO - RINVIO DELLA CONSEGNA PER MOTIVI DI GIUSTIZIA INTERNA - STATUS CUSTODIAE
La Corte è ritornata sul tema degli effetti della decisione di rinvio della consegna, a norma dell'art. 24 L. 22 aprile 2005 n. 69, sull'esecuzione della misura cautelare applicata alla persona richiesta. La Corte, prendendo atto di differenti soluzioni seguite da precedenti arresti, ha stabilito che si ha revoca della misura cautelare (per poi procedere alla sua riattivazione) quando ricorrono due condizioni: non sia in atto altra misura custodiale (cautelare o esecutiva) per il procedimento nazionale e l’esigenza di giustizia nazionale non sia stata individuata nel fatto materiale della restrizione di libertà in sé. Nei restanti casi, si ha solo sospensione della misura cautelare, in quanto la detenzione si protrae per il titolo nazionale e quando lo stesso dovesse venir meno, la misura sospesa resta in vigore sino al perenzione di dieci giorni di cui all’art. 23 l. cit.

Testo Completo:
Sentenza n. 7107 del 12 febbraio 2009 – depositata il 18 febbraio 2009(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore C. Citterio)

LEGGI PENALI SPECIALI – TURBATIVE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE ALL'ESTERO - PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE IMPOSITIVO DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE

LEGGI PENALI SPECIALI – TURBATIVE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE ALL'ESTERO - PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE IMPOSITIVO DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE - ILLEGITTIMITA'
Con la decisione in esame - in una fattispecie avente ad oggetto la convalida del provvedimento di un Questore con cui si imponeva ad un tifoso italiano l’obbligo di presentarsi presso un comando di polizia in occasione di tutti gli incontri calcistici della propria squadra, provvedimento emesso per fatti avvenuti all’estero in cui era rimasto coinvolto il tifoso destinatario – la Suprema Corte, richiamando un orientamento incidentalmente già espresso (Sez. III, n. 4498/2006), ha affermato che: a) ove la pericolosità sociale del tifoso si manifesti all’estero, i questori italiani non hanno alcun potere di vietare l’accesso agli stadi (italiani od europei), né il connesso potere di imporre la comparizione presso gli uffici di polizia italiani; b) di conseguenza, un questore italiano non ha competenza territoriale per disporre divieti di accesso e prescrizioni di comparizione per episodi di violenza sportiva commessi all’estero.

Testo Completo:
Sentenza n. 12977 del 3 dicembre 2008 – depositata il 25 marzo 2009(Sezione Terza Penale, Presidente G. De Maio, Relatore P. Onorato)

LAVORO (DIRITTO PENALE) – PROCEDURA DI DEFINIZIONE EX D.LGS. N. 758 DEL 1994 - PRESCRIZIONI DELL'ORGANO DI VIGILANZA - ONERE DEL CONTRAVVENTORE DI COM

LAVORO (DIRITTO PENALE) – PROCEDURA DI DEFINIZIONE EX D.LGS. N. 758 DEL 1994 - PRESCRIZIONI DELL'ORGANO DI VIGILANZA - ONERE DEL CONTRAVVENTORE DI COMUNICARE L'AVVENUTO ADEMPIMENTO - ESCLUSIONE
Con la decisione in esame - in una fattispecie nella quale il giudice di merito aveva dichiarato l’imputato colpevole di una contravvenzione antinfortunistica, per la quale era stata esperita la procedura di definizione ex D.Lgs. n. 758 del 1994, non perché avesse accertato il mancato adempimento delle prescrizioni imposte dall’organo di vigilanza ovvero il mancato pagamento dell’oblazione nel termine di legge, ma semplicemente per la tardiva comunicazione al predetto organo dell’avvenuto adempimento delle prescrizioni imposte - ha affermato che l’onere di comunicare l’avvenuto adempimento non può costituire oggetto delle prescrizioni che l’organo di vigilanza ha il potere di imporre al contravventore ai sensi dell’art. 21 del citato D.Lgs., essendo ciò vietato dall’art. 23 Cost. (prestazione personale imposta da una disposizione non avente forza di legge).

Testo Completo:
Sentenza n. 12483 dell'8 gennaio 2009 – depositata il 20 marzo 2009(Sezione Terza Penale, Presidente G. De Maio, Relatore A. Franco)

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - RICHIESTA DEL DETENUTO DI ACCESSO ALLE TECNICHE DI FECONDAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA - DISAPPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - RICHIESTA DEL DETENUTO DI ACCESSO ALLE TECNICHE DI FECONDAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA - DISAPPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA DI CUI AL DECRETO 11 APRILE 2008 DEL MINISTRO DELLA SALUTE - ESCLUSIONE
In relazione alla richiesta del detenuto di ammissione alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita, il magistrato di sorveglianza, nel verificare le condizioni legittimanti l’intervento, non può disapplicare le linee guida di cui al Decreto 11 aprile 2008 del Ministro della Salute, che indicano le patologie produttive di infertilità o sterilità.

Testo Completo:
Sentenza n. 11259 del 21 gennaio 2009 – depositata il 13 marzo 2009(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore U. Zampetti)

PROCEDIMENTO CIVILE – APPELLO – DISCUSSIONE E DECISIONE –ART. 281 SEXIES C.P.C. – APPLICAZIONE – LIMITI

PROCEDIMENTO CIVILE – APPELLO – DISCUSSIONE E DECISIONE –ART. 281 SEXIES C.P.C. – APPLICAZIONE – LIMITI
Nel procedimento d'appello davanti al Tribunale, in funzione di giudice monocratico non può procedersi alla discussione orale della causa cui segua la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies cod. proc. civ., se una delle parti richieda, all'udienza di discussione, di disporre lo scambio delle conclusionali ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ, essendo tenuto il giudice, per espressa previsione contenuta nell'art. 352 ultimo comma cod. proc. civ. a provvedere a tale adempimento e a fissare una nuova udienza di discussione nel termine previsto dalla norma, a pena di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.

Testo Completo:
Sentenza n. 6205 del 13 marzo 2009(Sezione Prima Civile, Presidente U. Vitrone, Relatore F. M. Fioretti)

REATI CONTRO LA P.A. - RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA - OMESSA ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI

REATI CONTRO LA P.A. - RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA - OMESSA ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI - CONFIGURABILITA'
Integra il reato di rifiuto di atti d’ufficio di cui all’art. 328, comma primo, cod. pen., e non l’illecito amministrativo previsto dall’art. 19, comma quarto, del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, che disciplina la materia della distribuzione di acqua potabile in attuazione della direttiva CEE 98/83 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, la condotta inerte del sindaco di un comune il quale, a fronte di una situazione potenzialmente pregiudizievole per la salute pubblica in relazione all’assenza dei requisiti previsti per la potabilità dell’acqua erogata per il consumo, ometta di adottare, nonostante le ripetute segnalazioni pervenutegli dalle competenti autorità sanitarie, i necessari provvedimenti contingibili ed urgenti volti ad eliminare il rischio del superamento dei parametri stabiliti dalla legislazione speciale in materia.

Testo Completo:
Sentenza n. 12147 del 12 febbraio 2009 - depositata il 19 marzo 2009(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore L. Matera)