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giovedì 8 ottobre 2009

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE ESECUTIVO - MOTIVI DI RIFIUTO - POSIZIONE DEL RESIDENTE NELLO STATO

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE ESECUTIVO - MOTIVI DI RIFIUTO - POSIZIONE DEL RESIDENTE NELLO STATO
La Corte, nell’affrontare la questione della consegna della persona residente ai fini dell’esecuzione di una condanna, per la quale l’art. 18, lett. r) Legge 22 aprile 2005, n. 69 non prevede il particolare regime riservato al cittadino, ha preso in considerazione una diversa lettura della normativa, che consentirebbe di superare i dubbi di costituzionalità sollevati con l’ord. n. 34213 del 2009. Secondo la Corte, invero, la discrasia tra il regime previsto per il mae esecutivo e quello processuale sarebbe soltanto apparente e comunque in ogni caso giustificata dal concatenarsi della fasi processuali. Nel caso del mae processuale, il legislatore avrebbe privilegiato il tessuto relazionale, sociale ed affettivo dell’imputato- sia esso cittadino o residente -, consentendone la consegna solo per il tempo necessario per rendere possibile lo svolgimento nello Stato istante della attività processuale. Una volta ritornato nello Stato e divenuta esecutiva la eventuale sentenza di condanna, nulla esclude allo Stato istante di richiederne la consegna con un mae esecutivo, che sarà sottoposto al diverso regime dettato dall’art. 18, lett. r) della legge.

Testo Completo:
Sentenza n. 36322 del 15 settembre 2009 – depositata il 18 settembre 2009
(Sezione Feriale, Presidente G. Silvestri, Relatore G. Diotallevi)