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giovedì 8 ottobre 2009

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE ESECUTIVO - MOTIVI DI RIFIUTO - POSIZIONE DEL RESIDENTE NELLO STATO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA'

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE ESECUTIVO - MOTIVI DI RIFIUTO - POSIZIONE DEL RESIDENTE NELLO STATO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
La Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, lett. r) Legge 22 aprile 2005, n. 69 (mandato di arresto europeo), nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna ai fini di esecuzione della pena anche per la persona residente nello Stato. In particolare, la Corte, nel prendere atto dell’impossibilità di pervenire ad un’interpretazione estensiva della norma, stante il chiaro tenore di quest’ultima, ha individuato due profili di frizione con la Carta costituzionale. Da un lato, la disparità di trattamento riservata al cittadino comunitario rispetto al cittadino italiano, che sembra contrastare con i principi comunitari di non discriminazione e di libertà di circolazione delle persone, garantiti dall’art. 117 Cost. (sul tema, cfr. tra l’altro la recente sentenza della Corte di giustizia, 6 ottobre 2009, Wolzenburg, C-123/08, pubblicata nella sezione internazionale). Dall’altro, il differente regime previsto dalla stessa legge per il mae processuale (art. 19, lett. c), per il quale la posizione del residente è equiparata a quella del cittadino italiano, che sembra non trovare una plausibile giustificazione. Vi è da segnalare che analoga questione di costituzionalità risulta parimenti sollevata anche dalla Sesta Sezione della Corte in data 15 luglio 2009.

Testo Completo:
Ordinanza n. 34213 del 1° settembre 2009 – depositata il 4 settembre 2009
(Sezione Feriale, Presidente G. Silvestri, Relatore G. Maisano)