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martedì 13 ottobre 2009

PROCESSO (CIVILE E PENALE) - SPESE DI GIUSTIZIA - OPPOSIZIONE AI SENSI DELL'ART. 170 DEL D.P.R. N. 115 DEL 2002 - NATURA CIVILE DELLA CONTROVERSIA

PROCESSO (CIVILE E PENALE) - SPESE DI GIUSTIZIA - OPPOSIZIONE AI SENSI DELL'ART. 170 DEL D.P.R. N. 115 DEL 2002 - NATURA CIVILE DELLA CONTROVERSIA - CONSEGUENZE
Intervenendo in un variegato panorama giurisprudenziale in cui emergevano più profili di contrasto (anche tra sezioni civili e penali della Corte), le s.u. hanno stabilito che il procedimento di opposizione, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, al decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice e al decreto di liquidazione dei compensi dei difensori, nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, introduce una controversia di natura civile, anche quando il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale. Conseguentemente, il procedimento di opposizione deve essere trattato da parte di magistrati addetti al servizio civile e la trattazione del relativo ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte. Tuttavia, il provvedimento che decide la suddetta opposizione adottato dal giudice penale non è nullo, anche se può giustificare l’adozione di provvedimenti amministrativi o di natura disciplinare.

Testo Completo:
Sentenza n. 19161 del 3 settembre 2009
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Salme')