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martedì 20 ottobre 2009

DIRITTI REALI - PARCHEGGI CONDOMINIALI - ART. 9 LEGGE N. 122 DEL 1989 - CONDOMINI DISSENZIENTI - CRITERI

DIRITTI REALI - PARCHEGGI CONDOMINIALI - ART. 9 LEGGE N. 122 DEL 1989 - CONDOMINI DISSENZIENTI - CRITERI
A norma dell'art. 9, comma 3, della legge 24 marzo 1989, n. 122, i condomini possono deliberare - con la maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, cod. civ. - la realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo di edifici condominiali, anche in numero inferiore a quello della totalità dei componenti. Tuttavia, poiché il citato art. 9, comma 3, fa salvo il contenuto degli artt. 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, cod. civ., detta sottrazione è consentita solo se è assicurata anche ai condomini dissenzienti la possibilità di realizzare, in futuro, nella zona del sottosuolo comune rimasta libera, un analogo parcheggio pertinenziale della propria unità immobiliare di proprietà esclusiva.

Testo Completo:
Sentenza n. 20254 del 18 settembre 2009
(Sezione Seconda Civile, Presidente L. A. Rovelli, Relatore L. Mazziotti Di Celso)