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lunedì 15 giugno 2009

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA – CONSENSO INFORMATO - SOMMINISTRAZIONE ALLA MADRE GESTANTE DI FARMACI CON PROPRIETÀ TERATOGENE – D

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA – CONSENSO INFORMATO - SOMMINISTRAZIONE ALLA MADRE GESTANTE DI FARMACI CON PROPRIETÀ TERATOGENE – DIFETTO DI CORRETTA INFORMAZIONE – FIGLIO NATO CON GRAVI MALFORMAZIONI – DIRITTO A NASCERE SANO
In relazione ad un’azione di risarcimento danni proposta nei confronti dei medici curanti dai genitori, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale, di un minore nato con gravi malformazioni causalmente collegate alla somministrazione, alla madre, ai fini dell’ovulazione, di farmaco con proprietà teratogene, senza il rispetto dell’obbligo di una corretta informazione, ai fini del consenso, in ordine ai rischi della terapia adottata, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10741 /09, in virtù di una interpretazione basata sulla pluralità delle fonti nell’ordinamento civilistico e sulla clausola generale della centralità della persona, ha ritenuto che, limitatamente alla titolarità di alcuni interessi personali protetti (quali il diritto alla vita, il diritto alla salute o integrità psico-fisica, il diritto all’onore o alla reputazione, il diritto all’identità personale), tra cui “il diritto a nascere sano”, il nascituro é soggetto giuridico, precisando che quella della soggettività giuridica é nozione più ampia di quella di capacità e di quella di personalità giuridica, ed ha, altresì, affermato che, rispetto ai predetti diritti, l’avverarsi della “condicio iuris” della nascita, di cui al secondo comma dell’art. 1 cod. civ., é condizione imprescindibile per la loro azionabilità. Inoltre, i giudici di legittimità hanno ritenuto che i danni da trattamento sanitario possono derivare al nascituro sia dalla violazione del principio del consenso informato, sia dalla prescrizione di farmaci dannosi e ciò perché il rapporto contrattuale (o da “contatto sociale”) della madre gestante con la struttura sanitaria o con il singolo medico é produttivo, oltre che di effetti nei confronti delle parti, anche di ulteriori effetti cd. protettivi nei confronti del concepito e dell’altro genitore, come terzi. La Suprema Corte ha, infine, ribadito che non sono configurabili nel nostro ordinamento l’aborto eugenetico e il diritto “a non nascere se non sano”.

Testo Completo:
Sentenza n. 10741 dell'11 maggio 2009(Sezione Terza Civile, Presidente M. Varrone, Relatore B. Spagna Musso)