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domenica 7 giugno 2009

DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - DIFFAMAZIONE A MEZZO D'OPERA TEATRALE, CINEMATOGRAFICA O LETTERARIA - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI - CONDIZIONI

DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - DIFFAMAZIONE A MEZZO D'OPERA TEATRALE, CINEMATOGRAFICA O LETTERARIA - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI - CONDIZIONI - FATTISPECIE
La Suprema Corte ha negato natura diffamatoria ad un monologo trasmesso dalla RAI, in cui l’attore avrebbe evocato la vicenda di XX, riferendo che un bambino a nome XX fosse caduto in un pozzo per colpa della madre, la quale avrebbe poi ipocritamente finto in pubblico il proprio dolore. La sentenza ha precisato che, trattandosi di opera teatrale, cinematografica o letteraria, affinchè possa dirsi integrata la situazione diffamatoria genetica del diritto al risarcimento, non è sufficiente accertare la natura non veritiera dei fatti o delle circostanze attinenti ad una persona menzionata, ma è necessario altresì che l’opera non abbia intrinseco valore artistico e, dall’altro, che l’espressione diffamatoria sia stata effettivamente percepita come veritiera ed offensiva.

Testo Completo:
Sentenza n. 10495 del 7 maggio 2009 (Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore A. Spirito)