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mercoledì 27 maggio 2009

ESECUZIONE PER RILASCIO – AVVANUTA CONCLUSIONE CON L’IMMISSIONE IN POSSESSO DELL’ESECUTANTE – SUSSISTENZA

ESECUZIONE PER RILASCIO – AVVANUTA CONCLUSIONE CON L’IMMISSIONE IN POSSESSO DELL’ESECUTANTE – SUSSISTENZA
L'esecuzione per rilascio di immobile si esaurisce con la immissione della parte procedente nel possesso dello stesso, secondo le modalità indicate nel secondo comma dell'art. 608 cod. proc. civ., senza che, a tal fine, abbia alcuna rilevanza l'accordo tra l'esecutante e l'esecutato intervenuto all'esito della suddetta operazione da parte dell'ufficiale giudiziario circa la concessione di un termine al secondo per l'asporto degli arredi e di quant'altro contenuto nel locale oggetto del rilascio. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata rigettata un'opposizione all'esecuzione per rilascio di un locale fondata su ordinanza di convalida di licenza per finita locazione, sul presupposto che l'esecuzione si sarebbe dovuta considerare conclusa con l'intervenuta immissione in possesso del proprietario esecutante, senza che potesse avere, al riguardo, alcun rilievo l'accordo raggiunto dalle parti in sede di accesso con il quale ci si era limitati a regolare convenzionalmente la sorte dei beni mobili appartenenti alla società esecutata e non soggetti ad esecuzione forzata, così esonerando l'ufficiale giudiziario dal rendere i provvedimenti previsti dall'art. 609 cod. proc. civ.).

Testo Completo:
Sentenza n. 10310 del 5 maggio 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente Luigi Francesco Di Nanni e Relatore Giovanni Federico)