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giovedì 2 aprile 2009

LAVORO (DIRITTO PENALE) – PROCEDURA DI DEFINIZIONE EX D.LGS. N. 758 DEL 1994 - PRESCRIZIONI DELL'ORGANO DI VIGILANZA - ONERE DEL CONTRAVVENTORE DI COM

LAVORO (DIRITTO PENALE) – PROCEDURA DI DEFINIZIONE EX D.LGS. N. 758 DEL 1994 - PRESCRIZIONI DELL'ORGANO DI VIGILANZA - ONERE DEL CONTRAVVENTORE DI COMUNICARE L'AVVENUTO ADEMPIMENTO - ESCLUSIONE
Con la decisione in esame - in una fattispecie nella quale il giudice di merito aveva dichiarato l’imputato colpevole di una contravvenzione antinfortunistica, per la quale era stata esperita la procedura di definizione ex D.Lgs. n. 758 del 1994, non perché avesse accertato il mancato adempimento delle prescrizioni imposte dall’organo di vigilanza ovvero il mancato pagamento dell’oblazione nel termine di legge, ma semplicemente per la tardiva comunicazione al predetto organo dell’avvenuto adempimento delle prescrizioni imposte - ha affermato che l’onere di comunicare l’avvenuto adempimento non può costituire oggetto delle prescrizioni che l’organo di vigilanza ha il potere di imporre al contravventore ai sensi dell’art. 21 del citato D.Lgs., essendo ciò vietato dall’art. 23 Cost. (prestazione personale imposta da una disposizione non avente forza di legge).

Testo Completo:
Sentenza n. 12483 dell'8 gennaio 2009 – depositata il 20 marzo 2009(Sezione Terza Penale, Presidente G. De Maio, Relatore A. Franco)