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venerdì 20 marzo 2009

QUESITO DI DIRITTO - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ - INDEBITO OGGETTIVO

QUESITO DI DIRITTO – PROPOSIZIONE CUMULATIVA DI PLURIMI MOTIVI – MODALITA’ DI FORMULAZIONE

In caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinché non risulti elusa la "ratio" dell'art. 366 bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanto sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, poiché solo per esse può rilevarsi l'adempimento della prescrizione del citato art. 366 bis, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all'oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l'illustrazione.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ – ACCORDO AMICHEVOLE – SOPRAVVENUTA REVOCA DELLA DICHIARAZIONE DI P.U. - CONSEGUENZE

In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora, percepita a seguito di "accordo amichevole" da parte del proprietario espropriando la somma convenuta a titolo di indennità di espropriazione in relazione ad un procedimento in corso, ed avvenuta la presa di possesso, in virtù di occupazione d'urgenza da parte dell'espropriante del bene, sia sopravvenuta la revoca della dichiarazione di pubblica utilità (costituente il presupposto del procedimento ablativo), tutti i successivi atti che vi si ricollegano diventano inefficaci in forza del suddetto provvedimento terminativo della procedura espropriativi, con la conseguente applicabilità reciproca tra le parti della disciplina sulla “mora credendi”, che si estende anche all'obbligo di restituzione di un immobile.

INDEBITO OGGETTIVO – ESTENSIONE ANALOGICA ALLA IPOTESI DELL’INSUSSISTENZA DELLA “CAUSA DEBENDI” SUCCESSIVAMENTE AL PAGAMENTO – AMMISSIBILITA’

L'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi" (principio affermato in fattispecie relativa alla ripetizione di somma conseguente ad accordo amichevole da parte di ente espropriante successivamente alla sopravvenuta revoca della dichiarazione di pubblica utilità comportante l'inefficacia dell'accordo medesimo, con relativo computo degli interessi compensativi dal momento della domanda giudiziale, essendo rimasta esclusa la malafede del soggetto espropriando).

Testo Completo:
Sentenza n. 5624 del 9 marzo 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore F. Felicetti)