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giovedì 5 marzo 2009

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI
Istanza di fallimento – Desistenza del creditore ricorrente – Segnalazione dell’insolvenza al P.M. da parte del giudice - Inammissibilità. Il tribunale investito di un’istanza di fallimento non può procedere alla segnalazione dell’insolvenza del debitore al Pubblico Ministero – parte del procedimento, ai sensi dell’art. 7 n. 2 legge fall. -, ponendosi tale iniziativa in contrasto con la posizione di imparzialità e terzietà che il giudice deve assumere e che perderebbe ove tale sollecitazione si traducesse nella richiesta di fallimento del medesimo Pubblico Ministero; ne consegue che, in caso di rinuncia del creditore all’istanza presentata, l’abrogazione dell’iniziativa d’ufficio, disposta dal d.lgs. n. 5 del 2006 ed estesa a tutti gli istituti concorsuali dal d.lgs. n. 169 del 2007, comporta l’estinzione del procedimento, divenuto a pieno titolo processo di parti.

Testo Completo:
Sentenza n. 4632 del 26 febbraio 2009(Sezione Prima Civile, Presidente V. Proto, Relatore D. Plenteda)