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giovedì 5 febbraio 2009

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - CONDIZIONI PER LA DECISIONE - PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO IN ITALIA

In tema di estradizione per l’estero, sussiste la condizione ostativa prevista dall’art. 705, comma primo, cod. proc. pen. (concernente l’ipotesi in cui “per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l’estradizione,…è in corso procedimento penale…nello Stato”) allorquando il P.M. abbia assunto iniziative investigative potenzialmente finalizzate all’esercizio dell’azione penale in relazione ad un fatto coincidente con quello per il quale è stata presentata domanda di estradizione da parte dell’autorità straniera. (Nel caso di specie, relativo alla presentazione di un’autodenuncia da parte dello stesso estradando all’autorità giudiziaria italiana ed alla conseguente iscrizione nel registro delle notizie di reato per fatti che si prospettavano come coincidenti con quelli oggetto della domanda di estradizione da parte dell’autorità svizzera, la S.C. ha ritenuto insussistente la condizione ostativa sopra citata).

Testo Completo:
Sentenza n. 48496 del 19 dicembre 2008 - depositata il 30 dicembre 2008 (Sezione Sesta Penale, Presidente A. S. Agrò, Relatore G. Conti)