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mercoledì 18 febbraio 2009

PATROCINIO DEI NON ABBIENTI – FALSE DICHIARAZIONI SUL REDDITO– REDDITO COMUNQUE RIENTRANTE NEI LIMITI DI LEGGE – REATO – SUSSISTENZA

Le Sezioni unite hanno affermato che integra il reato previsto dall’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’esposizione di dati falsi o l’omissione, totale o parziale, di dati di fatto veri nella dichiarazione sostitutiva ed in qualsiasi, dovuta, comunicazione contestuale o consecutiva, presentate per l’attestazione delle condizioni di reddito.

Testo Completo: Sentenza n. 6591 del 27 novembre 2008 - depositata il 16 febbraio 2009

(Sezioni Unite Penali, Presidente V. Carbone, Relatore M. Rotella)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 - Sabrina Infanti dichiarò, in istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 11.3.03 al Tribunale di sorveglianza di Palermo, di non avere redditi. Ammessa al beneficio, si verificò che era titolare di un immobile, implicante contratto con un'azienda, ed era proprietaria di autovettura.

Imputata del delitto aggravato, previsto e punito dall’art. 5 co. 7° L. n. 217/90, modif. con L. n. 134/01, norma trasferita nell'art. 95 DPR n. 115/02, T.U. delle "spese di giustizia", il G.U.P. di Palermo la condannava in giudizio abbreviato con generiche equivalenti a mesi 8 di reclusione ed euro 220 di multa.

La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, non condividendo il principio di Cass. Sez. V, Bevilacqua, n. 16338 del 12.5.06, CED rv. 234124, secondo cui non sussistono estremi di reato, se il fatto non si sostanzi nella falsa dichiarazione di un reddito inferiore a quello fissato quale soglia di ammissibilità al beneficio.

Il difensore ha proposto ricorso per violazione dell’art. 95 DPR n. 115 del 2002 e dell’art. 192 CPP, ripetendo il principio della sentenza Bevilacqua. Ed ha concluso che nella specie, al di là di errore nelle dichiarazioni su prestampati offerti dalla difesa, è incontroverso che l'istante avrebbe potuto fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato per il reddito poi accertato, sicché di delitto non è punibile.

2 - La IV Sezione di questa Corte, assegnataria del procedimento, a fronte della sentenza Bevilacqua e altre consecutive, ha fatto proprio il principio di Cass. Sez. III, Contino , n. 28340 del 20.6.2006 - rv. 236267, che afferma in senso opposto che l'ammissibilità al beneficio non esclude la punibilità del reato di pura condotta, come si desume dall'aggravamento di pena, quando la falsità sia stata determinante per l'ammissione, e confermano le disposizioni degli art. 96 e 98 del DPR 115/02.

E, pur condividendolo, poiché la questione ha dato luogo a contrasto segnalato dal Massimario (rel. n. 53 del 28.5.08), con ordinanza del 19.6 - 23.7.08 ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 del Codice di procedura penale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - La questione controversa è "se il reato previsto dall’art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002 sia integrato da falsità od omissioni nelle dichiarazioni o comunicazioni per l’attestazione di reddito necessarie per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato o il mantenimento del beneficio, anche se il reddito accertato non dovesse superare la soglia minima prevista dalla legge".

Il DPR n. 115 del 30.5.02, incorporando la disciplina del patrocinio a spese dello Stato negli artt. 74 ss.. del Testo Unico, ripete nell'art. 95 la norma incriminatrice dell’art. 5 della L. n. 134 del 29.3.01. Questa legge, a sua volta, aveva ripetuto la disposizione dell’art. 5/7° co. del DPR n. 217 del 30.7.90, ma non anche quella del 2° co. s. articolo, che specificava le allegazioni all'istanza di gratuito patrocinio.

Il contrasto, come dimostra l'analisi, è sorto in effetti per questa ragione, e s'incentra bensì sul falso nella dichiarazione sostitutiva contenuta nell'istanza di ammissione al beneficio, ma involge la ratio complessiva della norma incriminatrice.

1.1- Cass. Sez. V Bevilacqua, sopra citata, ha anzitutto affermato che la norma dell’art. 95 del DPR 115/02, immutata dal '90, è speciale rispetto a quella di cui all’art. 483 CP e che l’art. 95 rinvia all’art. 79, co. 1, lett. b), c) e d), che incorpora nella fattispecie criminosa solo alcune condotte di alterazione del vero.

Queste condotte si riassumono nella falsa attestazione di avere un reddito complessivo inferiore a quello fissato dal legislatore quale soglia di ammissibilità, ovvero nella negazione o nascondimento di mutamenti significativi per esso intervenuti, ai fini della valutazione dell’eventuale superamento della stessa soglia.

Pertanto non rileva qualsiasi infedele attestazione, ma solo quelle che abbiano, quale conseguenza, l’inganno potenziale o effettivo del destinatario della dichiarazione sostitutiva (lett. c). E tra esse non rientrano quelle che occultino redditi il cui ammontare non implichi superamento del limite, che esclude il diritto all’ammissione.

Nello stesso solco si calano Cass. Sez. V Salvaggio, 11.5.06 n. 21194, rv. 234207; Sez. V Abrunzo, 20.12.07 n. 4467/08, rv. 238880; Sez. V Gallo, n. 12019 del 19.2.08, rv. 239126; Sez. V Martorana, n. 15139 del 22.1.07, rv. 236143 e da ultimo Sez. V Caprarotta, n. 38759/08. Le sentenze, accentuando la finalità dell'attestazione, affermano il falso inidoneo all'inganno, se il reddito è comunque inferiore alla soglia di ammissibilità al beneficio. Sez. V, 11.12.07 n. 5532/08, Goman, rv. 239099 richiama invece la categoria del falso inutile o innocuo.

1.2 - Cass. Sez. III Contino, n. 28340 del 20.6.2006 ( rv. 236267) ha affermato invece che, in caso di falsa attestazione, il reato si ravvisa anche se il reddito realmente percepito avrebbe ugualmente consentito l'ammissione del soggetto beneficiario al gratuito patrocinio per più ragioni.

Anzitutto, conformandosi a Sez. I, Mollica, n. 14403 del 25.1.01, rv. 218932, che tanto aveva affermato prima dell'entrata in vigore della L.134/01 con riferimento alle dichiarazioni relative alle variazioni del reddito, ha rilevato che la disciplina in materia esclude ogni discrezionalità da parte del soggetto da ammettere al beneficio.

Ha quindi rammentato che il falso, che non concerne solo la dichiarazione sostitutiva, ha ragione propria di punibilità nell'oggetto giuridico "pubblica fede".

Nella specie l'art. 95 prevede elemento psicologico del reato il dolo generico e "l'ottenimento o il mantenimento" del beneficio solo circostanza aggravante. Di più, in caso di condanna per il delitto aggravato, dispone revoca ex tunc del beneficio già concesso. La revoca del beneficio è parallelamente prevista dall'art. 112 per l'omissione di comuni¬cazioni in termini di eventuali variazioni dei limiti di reddito, per quanto non tali da implicare il superamento delle condizioni per il mantenimento.

L'insieme impedisce di ritenere irrilevante che il reddito accertato non superi il tetto previsto dalla legge, sia per l'ammissione che per il mantenimento del beneficio.

All'indirizzo hanno dato seguito Sez. V, 6.3.07 n. 13828, Palamara (rv. 236532) e Sez. V, 24.1.08 n. 13309, Marino, rv. 239387, che ha rimarcato in particolare le prescrizioni dell’art. 96 DPR cit., circa i fondati motivi per cui il magistrato respinge l'istanza di ammissione al beneficio, e dell’art. 98, secondo il quale dispone la verifica di esattezza dell'ammontare del reddito attestato, dopo l'ammissione al beneficio.

1.3 – In posizione in effetti intermedia si pone Cass., P.G. in proc. Scumaci, Sez. IV, 10.10 2007 n. 41306, rv. 237732, che formula un'eccezione al secondo indirizzo, affermando che la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 79, richiamata nell'art. 95, concerne solo i redditi.

Spiega che l'art. 5 della L. 134/01, incorporato nel DPR 115/02 ha abrogato la previsione dell’art. 5/2° co. L. 217/90. Pertanto la dichiarazione delle condizioni di reddito non concerne più i diritti reali su immobili e mobili registrati, ed il reato non sussiste se in proposito è falsa (conf. Sez. V, Polito ed a., n. 26031/08).

2 - La soluzione in effetti implica anzitutto verifica dell'evoluzione normativa.

La L. 134/01, le cui disposizioni sono state incorporate nel T.U. sulle spese di giustizia, ha bensì soppresso l'obbligo di cui all'art. 5/ co. 2° DPR 217/90, di specifiche allegazioni all'istanza di ammissione al beneficio.

Ma l'art. 79/3° co. del DPR 115/02 prevede in via surrogatoria che il consiglio forense competente a provvedere in via anticipata, e quindi il giudice possano chiedere all'istante, a pena di inammissibilità dell'istanza, di produrre documentazione.

Di più l'art. 96 prevede che, ammessa l'istanza, prima di decidere sull'ammissione al beneficio, il magistrato può chiedere verifiche tempestive dei dati offertigli alla G. di Finanza, non la verifica dell'esattezza del reddito attestato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria. Questo compito è affidato all'ufficio finanziario solo dopo che il giudice ha ammesso l'istante al beneficio e cioè deciso l'accoglimento (art. 98). All'evidenza allegazioni e verifiche provvisorie sono condizionate dai tempi (si pensi all'istanza d'imputato detenuto).

Perciò, dal 2001, la legge inversamente accentua l'onere di attestazione dell'istante a fine di prova delle sue condizioni di reddito, qualificando sostitutiva la dichiarazione incorporata nell'istanza, con il richiamo all'art. 46/1° co. lett. o del DPR n. 445/00 nell'art. 79/1° co. lett c. del DPR 115/02, cui rinvia l'art. 95. E, nel contempo, gli lascia la possibilità, senza obbligo, di avvalersi di moduli predisposti.

All'uopo l'articolo 79/1 lettera "c " prevede che la dichiarazione attesti la "sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione con spe¬cifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità dell'articolo 76". E l'art. 76 fa rinvio alla dichiarazione dei redditi IRPEF.

I singoli dati reddituali sono dunque oggetto indiscriminato di attestazione, secondo il modello tipico recepito. La ragione di specifica determinazione si collega inoltre al rinvio dell'art. 95 anche alle lettere b e dell'art. 79 1° co.

La lettera "b" prescrive l'indicazione delle generalità proprie e dei componenti della famiglia anagrafica e relativi codici fiscali. E si connette all'art. 92, che eleva il limite di reddito per l'ammissione, in quantità fissa per ognuno dei conviventi che non abbia reddito proprio, il che significa per contro che va sempre indicato il reddito dei conviventi. La lettera "d" afferma l'impegno a comunicare variazioni rilevanti dei limiti di reddito nell'anno precedente, la qualcosa presume appunto l'indicazione di ogni fonte, anche potenziale, di reddito. Il corollario è che i diritti reali su immobili devono essere dichiarati, non solo se fonti attuali (ad es. usufrutto), ma anche solo potenziali di reddito (ad es. nuda proprietà), perciò suscettibili di variazioni da comunicare per impegno assunto nell'istanza, come di seguito si precisa.

2.1 – Questa analisi sommaria del procedimento dimostra che la norma incriminatrice, per quanto rapporti la falsità della "dichiarazione sostitutiva" al modello dell'art. 483 CP, la cala in effetti in una previsione complessa, già per il suo tenore ed il correlato contenuto dell'istanza a pena di inammissibilità (v. l'esordio dell'art. 79).

Difatti la dichiarazione non ha per sé ad oggetto la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, bensì i dati da cui l'istante la induce (“determina”) quale risultato, suscettibile di valutazione discrezionale seppur vincolata dell’organo destinatario, come nel caso della dichiarazione IRPEF, su cui si modella.

E, posto che la dichiarazione sostitutiva è incriminabile per la falsità (commissiva od omissiva, v. oltre) dei dati che servono alla determinazione, s’intende il vincolo di incriminazione al principio di S.U. P.G. in proc. Proietti ed a., n. 1827/95 - rv. 200117, per cui la falsità si configura nella "parte descrittiva" dell'atto, salvo espressa eccettuazione dei fatti da attestare.

La singolarità della dichiarazione sostitutiva nel caso è inoltre dimostrata dal rilievo che la legge che autorizza il privato attestazione tipica a pena di falso (S.U. Lucarotti, n.6/99 e Gabrielli 28/00), di solito prevede che la riversi in atto pubblico a pubblico ufficiale, che si limiti ad at¬testare nell’atto di averla ricevuta. E, in ragione del fine dell'atto, la stessa legge pone al privato onere di allegarlo ad i¬stanza diretta a diverso organo, che adotta provvedimento sulla premessa del fatto attestato.

Il DPR 115/02 unifica la doppia azione, perché l'interessato al beneficio rende la dichiarazione con valenza attestativa nell'istanza rivolta al magistrato che la contiene a pena di inammissibilità (art. 96). E fa conto che il magistrato, dovendo subito decidere, possa solo chiedere documentazione o verifica degl'indici fornitigli, non altro.

In questa luce la norma penale sottolinea la necessità della compiuta ed affidabile informazione del destinatario che, a fronte della complessità del tenore dell'istanza cui è speculare la valutazione da svolgere, ha urgenza di decidere.

La necessità di dettaglio del tenore dichiarativo dell'istanza è significato in maniera risolutiva dall'art. 96/2° co. del DPR 112/02, che prescrive: "il magistrato ... respinge l'istanza se vi sono fondati motivi di ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni degli artt. 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte". Il che, si è visto, connette tra l'altro le previsioni dell'art. 79/1 lett. b e c, in duplice senso all'art. 92.

La conclusione evidente è che la dichiarazione deve contenere senza eccezione i dati eventualmente già riversati nella diversa dichiarazione a fini IRPEF relativa ai redditi dell'anno precedente, in tal caso da allegare, salvo la possibilità di prendere in considerazione l'istanza di ammissione al beneficio, di chi non l'abbia presentata.

2.2 – Passando ora alla struttura del reato, risulta assorbente il rilievo che la locuzione "falsità od omissioni" non distingue il falso dalle altre condotte cui segue evento di pericolo, ed oltre di danno. Il falso è reato commissivo proprio, seppure consiste in omessa attestazione di fatto vero, sicché la ratio di incriminazione, già per lettera, non può essere confinata nell'ipotesi che ha dato luogo al contrasto.

L' incriminazione del reato di pura condotta, commissivo od omissivo che sia, ha funzione di sbarramento dell'evento di danno ulteriore. La funzione si è visto è accentuata dal collegamento del dovere di attestazione nell'istanza alla dichiarazione IRPEF dell'anno precedente, che può non essere stata rilasciata, e quindi dalla possibilità di respingere la stessa istanza allo stato per le attività, le condizioni di vita personali e familiari, ed il tenore di vita di chi chiede l'ammissione al beneficio.

Sicché l'incriminazione si correla da un lato al generale "principio antielusivo" che, affermato da questa Corte (v. da ultimo, Cass. Civ. n 10257/08 e n. 25374/08), s’incardina sulla capacità contributiva ai sensi dell’ art. 53 Costituzione, e perciò dell'art. 3. E si correla, dall'altro, all’art. 24/3° co. ulteriore corollario dell’articolo 3 del Patto fondamentale, in osservanza del quale l'art. 98 del Codice di procedura penale prevede la disciplina del patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato. Dal che è evidente che la punibilità del reato di pura condotta si rapporta, ben oltre il pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà del singolo verso le istituzioni.

E’ dunque apodittico il rilievo di sproporzione della gravità della pena prevista dall’art. 95 DPR cit. per un'ipotesi speciale del reato di cui all'art. 483 CP, in quanto analoga a quella prevista per la truffa aggravata. E non è in particolare giustificata l'implicazione d'innocuità o inutilità della falsità, correlata ad una soglia di ammissione al beneficio, che non risulta prevista dalla norma incriminatrice.

In genere l'innocuità del falso in un atto pubblico non va per sé ritenuta con riferimento all'uso che s'intende fare del documento, che non è necessario ad integrare la condotta incriminata, e può altrimenti integrare estremi di reato diverso (come rileva la sentenza Contino, rifacendosi a Cass., Sez. V, n.11681/97, rv. 209266).

In ispecie la lettera dell'art. 95 non condiziona la rilevanza dell'offesa della pubblica fede al fine patrimoniale dell'atto falso (cfr. Cass., S.U. Giordano ed a., n. 25887/03). Non opera, difatti, specifica addizione di qualifica all'evento di pericolo, o all'intenzione di risultato dell'agente (dolo specifico), sicché la falsità non può ritenersi innocua secondo parametro dell'evento, men che inutile secondo parametro del dolo.

E' questa la ragione di previsione dell'evento di danno come mera aggravante.

Né la condizione di punibilità può desumersi dal richiamo dell'art. 95 all'art. 79/1° co. lett. c, la cui disposizione, si è visto, si combina con altre norme per rinvio espresso (art. 76 e 92) o per rinvio implicito (v. anzitutto la distinzione di ammissibilità dell'istanza, che contiene tra l'altro la dichiarazione, dall'ammissione al beneficio od al rigetto dell'istanza in sé formalmente ammissibile, nell'art. 96).

E' dunque esclusa qualsiasi esenzione categorica di legge (innocuità), fuori del parallelo con quanto è dovuto nella dichiarazione IRPEF.

La questione d'inidoneità è circoscritta limiti dell'art. 49 CP, perciò diversa in quanto sempre e solo di fatto. In concreto è possibile ritenere inidonea all'offesa taluna omessa, e per sé falsa attestazione, quale quella di un diritto reale su mobile registrato. Ma va tenuto da conto che tale diritto deve essere dichiarato, già perché la titolarità del bene incide sulla valutazione del giudice, secondo il parametro del tenore di vita, ed a maggior ragione se all'esercizio del diritto si connette un'attività economica, altro metro decisivo per l'ammissione al beneficio (art. 96/1° co.).

Insomma se il reato concerne la parte determinativa della dichiarazione, che si connette al tenore della dichiarazione IRPEF, giusto il principio premesso di S.U. P.G. in proc. Proietti, la valutazione d'inidoneità all'inganno non può essere implicata dal rilievo che la determinazione non è stata fatta propria dal magistrato, che abbia respinto l'istanza. L'inidoneità del falso o dell'omissione va apprezzata con riferimento a quanto il magistrato potesse intendere, prima di decidere nel merito. E, a maggior ragione, l'inidoneità non può desumersi dalla prova certa di sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione a beneficio, che si consegue dopo che il magistrato l'abbia disposta, per la verifica compiuta deferita all'ufficio finanziario (art. 98).

2.3 - Concludendo, la specifica falsità nella dichiarazione sostitutiva (artt. 95 - 79 lett. c) è connessa all'ammissibilità dell'istanza non a quella del beneficio (art. 96/1° co.), perché solo l'istanza ammissibile genera obbligo del magistrato di decidere nel merito, allo stato. L'inganno potenziale, della falsa attestazione di dati necessari per determinare al momento dell'istanza le condizioni di reddito, sussiste quand'anche le alterazioni od omissioni di fatti veri risultino poi ininfluenti per il superamento del limite di reddito, previsto dalla legge per l'ammissione al beneficio.

Pertanto, la questione riceve risposta affermativa, nel senso che il reato di pericolo si ravvisa se non rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte dati di fatto nella dichiarazione sostitutiva, ed in qualsiasi dovuta comunicazione contestuale o consecutiva, che implichino un provvedimento del magistrato, secondo parametri dettati dalla legge, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l’ammissione al beneficio.

Ogni altra questione è di fatto e, si è visto, pone in discussione cosa il magistrato potesse intendere allo stato a stregua delle comunicazioni dovute, e per contro la volontà del privato di trarlo in inganno, in reato punibile a titolo di dolo generico.

3 - Su questa premessa, la sentenza impugnata risulta incensurabile.

L'atto incriminato, a quanto motiva la sentenza di primo grado e conferma quella di appello, omette il riferimento a diritti reali su immobile, cui è connessa una attività oggetto di contratto, e su mobile registrato, dati ritenuti rilevanti per la determinazione del Tribunale di Palermo ai sensi dell'art. 96 del DPR 115/02.

Il fatto non è innocuo, ed è stato ritenuto incensurabilmente idoneo all'inganno, ancorché il reddito complessivo sia, di seguito, risultato tale da non superare il limite previsto dalla legge.

Finalmente l'asserto incidentale di potenziale errore (quindi assenza del dolo generico), per indicazioni ricevute dall'imputata circa il tenore della dichiarazione da rendere, è di fatto, e non risulta specificamente sostenuto in appello.

p . q . m .

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.