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lunedì 23 febbraio 2009

LEGGI PENALI SPECIALI (ALTRE) - MISURE VOLTE A PREVENIRE I FENOMENI DI VIOLENZA IN OCCASIONE DI COMPETIZIONI SPORTIVE

Con una interessante decisione, la S.C., nel soffermarsi nuovamente sulla disciplina in tema di “Daspo”, puntualizza alcuni principi fornendo un ulteriore contributo di chiarezza in materia, in particolare affermando: a) che deve essere annullata per violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen. l’ordinanza con la quale il giudice convalida il provvedimento impositivo dell’obbligo di comparizione ad un ufficio o comando di polizia ex art. 6 L. n. 401 del 1989 prima che sia trascorso, da un lato, il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica all’interessato del provvedimento del Questore e, dall’altro, il termine di 24 ore dal deposito in cancelleria della richiesta di convalida e della annessa documentazione amministrativa; b) che l’annullamento, sia per vizio di motivazione che per inosservanza dei diritti di difesa, deve essere sempre disposto con rinvio ad altro giudice (v. Sez. Un., 2005, Spinelli), senza tuttavia che ciò comporti alcuna decadenza della misura di prevenzione disposta dal Questore, la quale resta “medio tempore” ancora eseguibile ed esecutiva; c) che, infine, il giudice del rinvio deve procedere a nuova valutazione del provvedimento questorile, a seconda dei casi ovviando al vizio motivazionale accertato ovvero concedendo all’interessato il termine necessario per esercitare il contraddittorio cartolare, essendo sufficiente, in tale ultimo caso, che il giudice avvisi l’interessato che, a decorrere dalla notifica dell’avviso, ha un ulteriore termine di 48 ore per presentare memorie o deduzioni scritte, anche tramite difensore, termine scaduto il quale il giudice di rinvio avrà ulteriori 48 ore per decidere sulla convalida.

Testo Completo:
Sentenza n. 5502 del 6 novembre 2008 - depositata il 9 febbraio 2009(Sezione Terza Penale, Presidente A. Grassi, Relatore P. Onorato)