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lunedì 26 gennaio 2009

SENTENZA – IMPEDIMENTO DEL GIUDICE ALLA MOTIVAZIONE - POTERI DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

La Corte a Sezioni Unite, a fronte del contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto, ha affermato che, nel caso in cui il giudice monocratico che abbia deciso il processo mediante lettura del dispositivo (si trattava, nella specie, di giudizio abbreviato) sia successivamente colto da impedimento che non gli consenta di stendere la motivazione, tale ultimo compito ben può essere assolto, in applicazione dell’art. 426, comma secondo cod. proc. pen., come richiamato dall’art. 442, dal Presidente del Tribunale o da giudice da lui delegato. In tal modo la Corte disattende l’interpretazione “restrittiva” di tali norme, intesa a consentire al Presidente unicamente la materiale “sottoscrizione” di motivazione in precedenza predisposta dal giudice deliberante, ponendo a base della più ampia lettura ragioni di carattere logico – sistematico e financo di ordine costituzionale. In particolare la Corte tra gli altri, richiama : a) il rilievo delle condizioni di capacità del giudice con riferimento ai soli momenti della trattazione e della decisione del processo e non anche della redazione della motivazione; b) l’esigenza di non porre in discussione l’irreversibilità di alcuni effetti immediatamente derivanti anche dalla sola lettura del dispositivo; c) l’esigenza di garantire il diritto delle parti alla impugnazione della sentenza (altrimenti vanificato nel caso di impossibilità di procedere alla redazione della motivazione) e il principio della ragionevole durata del processo.
Testo Completo: Sentenza n. 3287 del 27 novembre 2008 - depositata il 23 gennaio 2009
(Sezioni Unite Penali, Presidente V. Carbone, Relatore A. Fiale)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il G.I.P. del Tribunale di Vicenza, in data 6.4.2005 – all’esito di giudizio abbreviato condizionato all’espletamento di perizia – pronunciava, mediante lettura del dispositivo, sentenza di condanna di Rotunno Luca, con il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, alla pena principale complessiva di anni tre e mesi otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 61 n. 9, 609 bis, 2° comma - n. 1, cod. pen., in relazione ad atti sessuali da quegli illecitamente compiuti nei confronti di varie pazienti, con abuso dell’esercizio di attività sanitaria – fatti commessi da data imprecisata nel corso dell’anno 1989 all’ottobre dell’anno 2000.
L’imputato veniva altresì condannato alla pena accessoria di cui all’art. 609 nonies, n. 2, cod. pen. ed al risarcimento dei danni materiali e morali in favore delle parti civili costituite Darinca Sperandio, Rosanna Tommasin, Elena Tommasin, Rossella Molin, Elena Villanova, Silvia Salviati, Alessandra Zuggiato, Arabella Vivian, Sivana Stecco, Sonia Veggian e Francesca Battistini, liquidati per ciascuna nella misura di euro 10.000,00.
La responsabilità penale del Rotunno veniva affermata per avere quegli in diverse occasioni, nell’esercizio delle proprie funzioni, abusato della sua qualità di medico specialista presso il reparto di chirurgia dell’ospedale San Bortolo di Vicenza e delle condizioni di inferiorità fisica e psichica in cui versavano al momento dei fatti le proprie pazienti, in quanto – nel corso di visite finalizzate al controllo ed alla prevenzione di tumori al seno, effettuate anche nello svolgimento di attività professionale di volontariato extra-murario presso l’associazione “Linfa” da lui fondata – aveva indotto le stesse in errore circa l’esistenza di collegamenti tra sospette patologie al seno ed eventuali patologie rettali, nonché circa la necessità diagnostica di visita esplorativa rettale anche in assenza di sintomatologia rilevante, ed il tal modo aveva artificiosamente carpito il loro consenso a sottoporsi a visite siffatte, durante le quali, senza redigere alcun correlato referto, aveva compiuto sulle donne atti sessuali consistiti, in particolare e tra l’altro, in palpeggiamenti dei glutei ed in penetrazioni anali con le dita e mediante dilatatori, per il cui uso proponeva un addestramento da svolgersi con la sua collaborazione [e, nei confronti di Francesca Battistini, anche in una penetrazione vaginale con le dita].
Il G.I.P. aveva fissato per la stesura della motivazione il termine di giorni 90 a norma dell’art. 544, 3° comma, c. p. p.
Quel giudice, tuttavia, veniva colto da impedimento dovuto a gravi motivi di salute ed il presidente del Tribunale – con provvedimento del 19.9.2005, in cui si evidenziava l’intervenuto ricovero ospedaliero del decidente per un tempo allo stato non determinabile – assegnava la stesura della motivazione ad altro giudice, il quale depositava la medesima in data 17.1.2006.
Sui gravami interposti dall’imputato e da una delle parti civili, la Corte di appello di Venezia – con sentenza del 27/6/2007 – confermava la pronuncia di primo grado quanto alle statuizioni di carattere penale, parzialmente riformandola solo in ordine alle statuizioni civili riferite a Darinca Sperandio, in favore della quale elevava ad euro 16.000,00 la misura del risarcimento del danno.
La Corte territoriale, preliminarmente, respingeva alcune eccezioni procedurali riferite alla mancanza e/o tardività delle querele e riteneva infondata l’eccezione di nullità della sentenza del G.I.P., che la difesa aveva proposto ex art. 178, lett. a), cod. proc. pen., sull’assunto della pretesa erronea applicazione degli artt. 442, comma 4, e 426, comma 2, c.p.p.: disposizioni che, nella prospettazione difensiva, consentirebbero al presidente, in luogo del giudice impedito, unicamente la “sottoscrizione” della sentenza e non già la redazione della motivazione.
Osservava in proposito la Corte di merito che:
-- l’art. 442, 4° comma, c.p.p., in forza del rinvio all’art. 426, 2° comma, c.p.p., prevede anche nel giudizio abbreviato la sostituzione del giudice per la redazione della sentenza in caso di “impedimento” e – nella specie – quanto ai presupposti per l’applicazione di tale norma, appariva adeguato e sufficiente il richiamo, effettuato nel provvedimento presidenziale, al ricovero ospedaliero del giudice deliberante in atto da tempo, di per sé rappresentativo sia della gravità della malattia sia dell’incertezza sulla durata e l’esito della stessa;
-- le confutazioni difensive evidenziavano una confusione tra il momento del giudizio ed il momento della pubblicazione della motivazione: infatti, mentre il momento decisorio, espresso nella pronuncia del dispositivo, deve necessariamente essere demandato al giudice al quale è stato sottoposto il materiale probatorio per la finale e complessiva valutazione; il momento della stesura della motivazione, lungi dal risolversi in un giudizio, si caratterizza per la sola esposizione degli argomenti da porsi a fondamento di una decisione già in precedenza adottata, ben potendo il magistrato a ciò designato, avvalendosi della propria professionalità ed attraverso lo studio degli atti, pervenire alla comprensione ed alla trasposizione motivazionale delle ragioni che a quella decisione hanno condotto. Nessun apporto originale e neppure alcuna interferenza si possono in tal modo determinare sul contenuto della decisione medesima quale atto deliberativo, palesandosi insussistente la pretesa violazione dei principi di immutabilità del giudice, di subordinazione di questi alla sola legge e di parità di trattamento di situazioni tra loro eguali. Una soluzione di segno contrario indurrebbe gravi conseguenze anche in termini di violazione dei diritti costituzionali delle parti, che non possono vedersi annullata una decisione legittimamente adottata soltanto perché il giudice viene ad essere successivamente impedito alla stesura della motivazione.
Quanto al merito della vicenda, poi, la Corte territoriale confermava la ricostruzione dei fatti effettuata dal primo giudice e ribadiva l’affermazione di responsabilità dell’imputato, rilevando che la stessa appariva legittimamente fondata: sulle dirette narrazioni delle numerose donne offese; sulle acquisite intercettazioni telefoniche ed ambientali; sulla perizia espletata con incidente probatorio nel corso del giudizio abbreviato allo scopo di analizzare i singoli casi e di verificare se potessero corrispondere a corretta prassi medica le effettuate esplorazioni rettali.
Evidenziava quella Corte che le deposizioni accusatorie erano plurime, inequivocamente concordanti e significative, nonché confortate da elementi esterni di riscontro ed esplicitava le ragioni della ritenuta infondatezza dei rilievi difensivi rivolti a prospettare l’inattendibilità delle accuse.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Rotunno sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione.
a) L’imputato,con un primo motivo, ha riformulato l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, già disattesa dai giudici d’appello, in particolare sottolineando la non condivisibilità della tesi, espressa anche da parte della giurisprudenza di legittimità e fatta propria dal giudice del gravame, volta a sostenere la riferibilità dell’art. 426, 2° comma, c.p.p. non già alla sola ipotesi di “sottoscrizione” della motivazione, ma anche a quella di integrale stesura dell’elaborato motivazionale.
Il ricorrente rammenta, in proposito, l’indirizzo pure espresso, in senso esattamente contrario, da questa stessa Corte di Cassazione e l’orientamento giurisprudenziale in tale ultimo senso già formatosi anche in relazione all’art. 474, 2° comma, del codice di rito del 1930 (analogo al vigente art. 559, 4° comma, c.p.p.), essendosi questa Corte Suprema pronunciata, nel caso di impedimento del giudice a motivare intervenuto dopo la lettura del dispositivo, per la configurabilità di un’ipotesi di nullità della decisione per mancanza di motivazione.
Ricorda ancora il ricorrente i contributi forniti sul punto dalla dottrina, intesi a sottolineare la necessaria identità soggettiva tra autore della decisione ed autore della motivazione, dacché non sarebbe ipotizzabile un discorso giustificativo disancorato da una pronuncia giurisdizionale. La stessa ratio dell’obbligo di motivazione condurrebbe, del resto, ad imporre l’identità tra giudice deliberante e giudice estensore, rendendo la eventuale dissociazione di tali due figure meno incisivo il controllo endo ed extraprocessuale sulla sentenza; né il mero studio degli atti processuali potrebbe ovviare alla mancata partecipazione al giudizio e, dunque, alla mancata maturazione del convincimento anche attraverso la valutazione dei dati fattuali e giuridici emergenti dal contraddittorio tra le parti e non surrogabile da una mera lettura degli atti.
Da ciò deriverebbe che, nel caso di diversità tra giudice deliberante e giudice estensore, la motivazione non potrebbe riflettere le reali ragioni del giudizio, formatosi anche sulla base di valutazioni (correlate all’audizione delle fonti testimoniali di prova, al comportamento processuale delle parti ed alle discussioni dei difensori) oggettivamente non rilevabili dal solo esame degli atti processuali.
Né in senso contrario potrebbe condurre l’osservazione che il giudizio de quo si era svolto nelle forme essenzialmente “cartolari” del rito abbreviato, posto che, invece, nel corso di quest’ultimo si era fatto luogo a perizia, quale mezzo di prova ritenuto “necessario” ai fini della decisione, sicché il giudice decidente aveva potuto ricavare dall’esame del perito elementi di valutazione percepibili solo per il tramite di una partecipazione diretta allo svolgimento del giudizio.
Il ricorrente contesta peculiarmente le argomentazioni svolte da Cass., 7.5.2003, n. 39088, Cardetta, secondo le quali per sottoscrizione della sentenza dovrebbe intendersi non già la mera apposizione della firma bensì la riconducibilità dell’intero apparato motivazionale al soggetto che, sottoscrivendolo, si identifica in esso ed osserva inoltre, al riguardo, che non sarebbe esatto sostenere che la lettura del dispositivo produca conseguenze dirette sul piano esecutivo non vanificabili, in mancanza di disposizioni espresse in tal senso, per effetto di eventi successivi alla deliberazione: rileva, al contrario, che è proprio l’art. 125, 3° comma, c.p.p. a prevedere espressamente la nullità della sentenza nel caso di mancato adempimento dell’obbligo di motivazione dopo la pronuncia del dispositivo (in analogia ad altre ipotesi disciplinate dal codice nelle quali un atto validamente compiuto può poi perdere efficacia a causa di eventi, del tutto estranei alla sua formazione, successivi ad esso).
Contesta pure l’affermata impossibilità di un’autonoma impugnazione di decisione compendiata nel solo dispositivo, rilevando che proprio in situazioni di mancato deposito della motivazione, o per impedimento alla redazione di essa o addirittura per rifiuto del giudice, è stata affermata da altro indirizzo giurisprudenziale la nullità o addirittura l’inesistenza della sentenza non motivata e la necessità di denunciare tale vizio appunto attraverso la tempestiva impugnazione del dispositivo.
b) Con altra doglianza il ricorrente ha riproposto il tema della improcedibilità dell’azione penale.
In particolare:
-- per talune vicende ha eccepito la tardività delle querele proposte. In relazione a quattro persone offese (Beltrame, Battistini, Zuggiato e Stecco), infatti, il dies a quo del termine di legge sarebbe stato fatto incongruamente coincidere con il momento in cui esse compiutamente si sarebbero rese conto dell’abuso sessuale subito; quelle stesse persone, invece, non avrebbero potuto non percepire già nell’immediatezza l’illegittimità delle specifiche condotte che assumono essere state tenute nei loro confronti;
-- per altre parti offese, poi, ha prospettato che sarebbe stata ritenuta, altrettanto incongruamente, la procedibilità d’ufficio a cagione della erronea attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio riconosciuta in capo ad esso quale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale;
-- per le condotte tenute, infine, nell’ambito della struttura privata associativa da lui fondata, erroneamente sarebbe stata affermata la procedibilità d’ufficio in forza della ritenuta connessione di cui all’art. 609 septies, 4° comma - n. 4, cod. pen., laddove invece tra i reati posti in essere in detto ambito privato e quelli consumati in ambito ospedaliero sarebbero riscontrabili totale autonomia di tempo e di luogo nonché diversità di modalità di accesso alla visita specialistica.
c) In punto di riconoscimento della responsabilità, il ricorrente ha prospettato la non riconducibilità delle condotte da lui tenute alla nozione di “atti sessuali” quale può evincersi dalla formulazione dell’art. 609 bis cod. pen. e, comunque, la sussistenza del valido consenso delle pretese parti offese, lamentando al riguardo:
-- “l’incongruità della motivazione, deducibile dal testo del provvedimento impugnato e da specifici elementi di prova”, con particolare riferimento alla configurabilità dell’elemento soggettivo;
-- nonché la mancata assunzione di prove decisive, in quanto i giudici del merito, respingendo specifiche richieste difensive, non avevano visionato le videoregistrazioni ed ascoltato le audioregistrazioni riguardanti le vicende oggetto del processo, limitandosi a recepire in maniera acritica le lacunose valutazioni espresse dal perito dr. Sideri; avrebbero altresì incongruamente ritenuto di non dover disporre un’ulteriore perizia da affidare ad un perito proctologo.

d) E’ stata eccepita, poi, ex art. 606, lett. c), c.p.p., la mancata esclusione della costituzione di parte civile di Darinca Sperandio, nonostante la tardività di tale atto, e la liquidazione del risarcimento del danno morale, in favore della medesima, in misura illogicamente superiore a quella stabilita per tutte le altre parti offese.
e) Si è prospettata, infine, la violazione dell’art. 606, lett. b), c.p.p., per la mancata declaratoria di prescrizione dei reati in danno di Maria Isabella Beltrame e di Rossella Molin.
Il patrono della parte civile Silvana Stecco ha depositato, in data 13.5.2008, memoria rivolta a sostenere la fondatezza del canone interpretativo adottato dalla Corte di appello in ordine alla prima questione processuale sollevata dal ricorrente, argomentando segnatamente che proprio la soluzione da quegli indicata come maggiormente aderente alle norme vigenti (ovvero il doversi limitare il presidente a sottoscrivere il dispositivo e a depositarlo, in modo da rendere possibile l’impugnazione alle parti) integrerebbe la prova più tangibile dell’infondatezza della eccezione sollevata, giacché la Corte di merito, in forza dei poteri assegnatile dalla legge di integrazione o di sostituzione della motivazione della sentenza di primo grado, non avrebbe in ogni caso potuto fare altro che decidere sul merito ex art. 604, 5° comma, c.p.p.: l’eccezione dovrebbe ritenersi perciò irrilevante, giacché il rimedio suggerito dal ricorrente avrebbe comunque condotto ad un’integrazione della motivazione da parte del giudice di secondo grado.
La III Sezione penale di questa Corte Suprema, all’udienza pubblica del 4 giugno 2008, ha deliberato di rimettere la decisione del ricorso al giudizio delle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618 c.p.p., ravvisando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in tema di mancata redazione della motivazione, per impedimento sopravvenuto, da parte del giudice che ha adottato il dispositivo della sentenza.
Nell’ordinanza di rimessione è stato rilevato al riguardo che:
-- secondo una prima linea interpretativa, alla redazione della motivazione, in caso di sopravvenuto impedimento del giudice deliberante, ben può, anche con riguardo al procedimento dinanzi a giudice monocratico, provvedere il presidente del tribunale o altro giudice da questi delegato con le forme previste dagli artt. 546, 2° comma, e 559, 4° comma, c.p.p., giacché : 1) le condizioni per le quali una sentenza si deve ritenere validamente emessa attengono al momento della decisione e non a quello del deposito, eventualmente successivo; 2) deve distinguersi tra dispositivo, quale momento conclusivo dell’attività giurisdizionale e indicativo della volontà dello Stato in relazione alla pretesa punitiva, e motivazione, finalizzata invece ad esporre alle parti le ragioni di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata; 3) l’art. 546, 2° comma, c.p.p. esclude qualsiasi rilevanza di carattere sostanziale al venir meno della persona fisica del giudice dopo la deliberazione;
-- secondo un diverso orientamento, invece, non è consentito ad altro giudice stendere la motivazione non redatta dal giudice deliberante ed impedito successivamente alla lettura del dispositivo, “stante l’intrinseca connessione tra dispositivo/decisione e motivazione/documento formale, momento conclusivo di un iter procedimentale complesso e inscindibile riferibile necessariamente ad un unico soggetto”.
Nella medesima ordinanza di rimessione è stato altresì rilevato che, in caso di adesione al secondo indirizzo, sussiste un ulteriore contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze discendenti dall’ipotesi di totale mancanza della motivazione in una sentenza depositata e corredata del solo dispositivo, giacché: 1) da una parte si è affermato che il giudice di appello deve pronunciare declaratoria di nullità e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, avendo il giudice di appello soltanto il potere di completare o integrare la motivazione senza potersi sostituire al primo giudice, privando così l’imputato di un grado di giudizio (Cass.: n. 21659 del 2004, Covello; n. 8106 del 2004, Esposito; n. 42379 del 2004, Cozzolino); 2) dall’altra è stata riconosciuta, invece, la possibilità per il giudice d’appello, in base ai poteri conferitigli dall’art. 604, 5° comma, c.p.p., di decidere nel merito nonostante la mancanza integrale di motivazione del primo provvedimento, senza peraltro alcuna necessità di riassumere prove già acquisite nel primo giudizio, legittimamente espletato e non coinvolto da una nullità che attiene al solo momento motivazionale (Cass.: n. 23547 del 2004, Madeo; n. 20280 del 2004, Morelli; n. 11961 del 2005; n. 5881 del 2006).
Il Primo Presidente aggiunto, con decreto in data 16.7.2008, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando per la trattazione l’odierna udienza pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione controversa sottoposta all’esame di queste Sezioni Unite consiste nello stabilire “se il potere sostitutivo attribuito al presidente del Tribunale, in caso di impedimento del magistrato, attenga soltanto alla sottoscrizione della motivazione o possa essere esteso alla redazione integrale della motivazione della sentenza pronunciata da un giudice monocratico”.
1.1 In relazione al giudizio abbreviato [nelle cui forme si è svolto il procedimento che ci occupa], l’art. 442, 4° comma, c.p.p. prevede l’applicazione della disposizione dell’art. 426, comma 2, c.p.p., ove viene prescritto [per l’udienza preliminare] che, “in caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione”.
Per il giudizio ordinario, invece:
-- l’art. 546, 2° comma, c.p.p. prevede che “La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l’estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell’impedimento, provvede il solo presidente”;
-- il 4° comma dell’art. 559 c.p.p. dispone che “In caso di impedimento del giudice [monocratico n.d.r.], la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione”.
Dalla struttura letterale e logica delle disposizioni normative dianzi citate si evince che l’impedimento del giudice deve rappresentare il presupposto e la causa della mancata redazione della sentenza, considerato che, diversamente, si sarebbe in presenza di un’omissione di carattere volontario.
Nella fattispecie in esame non viene messa in discussione la sussistenza di detto presupposto e l’intervenuto “impedimento” del giudice deliberante (consistito in un ricovero ospedaliero per una malattia la cui durata non era preventivabile) è implicitamente riconosciuto come certamente esistente dal ricorrente. Ciò che, invece, viene contestato è il fatto che detto impedimento potesse consentire, come accaduto, al presidente del tribunale di delegare altro giudice, diverso dal decidente, per la redazione della motivazione della sentenza.
2. In relazione a tale questione si rinviene effettivamente un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
2.1 Un primo orientamento circoscrive alla sola “operazione” della sottoscrizione della sentenza l’utilizzazione del meccanismo di sostituzione del giudice deliberante con il presidente del tribunale o altro giudice da questi delegato.
Viene riconosciuta, al riguardo, significazione pregnante al tenore letterale degli artt. 546, 2° comma, e 559, 4° comma, c.p.p., rilevandosi che in entrambe le disposizioni – come in quella dell’art. 426, comma 2, c.p.p. – l’attività consentita al giudice terzo, in sostituzione di quello impedito, risulta testualmente limitata alla “sottoscrizione” della sentenza e quindi, secondo l’interpretazione letterale, alla apposizione della sola firma su un testo motivazionale evidentemente già predisposto.
In tal senso si sono espresse quelle decisioni secondo le quali l’art. 559, 4° comma, “sembra riferirsi solo al caso in cui il giudice abbia redatto la minuta della sentenza e poi non possa sottoscriverla, non potendosi ipotizzare che il presidente del tribunale possa sostituire il decidente anche nella compilazione di un provvedimento alla formazione del quale non ha in alcun modo partecipato” [in tal senso si vedano, ad esempio, Cass.: Sez. V, 4.7.2005, n. 28150, P.G. in proc. Iannella; Sez. II, 6.5.2004, n. 23547, P.G. in proc. Madeo; Sez. II, 7.4.2004, n. 20280, P.M. in proc. Morelli; Sez. V, 5.4.2004, n. 21659, P.G. in proc. Covello e altri].
L’indirizzo giurisprudenziale in esame fa leva, altresì, sul principio di immediatezza della deliberazione, come espresso dall’art. 525 c.p.p., dal quale viene fatta discendere la necessaria compenetrazione tra atto del decidere e atto del motivare, essendo ogni decisione logicamente ed inscindibilmente basata su una pregressa individuazione delle ragioni fondanti.
Su tale presupposto alcune pronunzie hanno affermato la necessità di garantire “il rapporto diretto giudice-sentenza (completa di dispositivo e motivazione), che è alla base dell’esercizio della funzione giurisdizionale” [così Cass., Sez. II, 11.11.2003, n. 49388, Lamagna, ed implicitamente, nel medesimo senso, Cass., Sez. I, 22.10.1994, n. 119, Pregnolato].
Più direttamente, poi, altre sentenze, sebbene risalenti nel tempo e attinenti a processi trattati secondo il codice di rito del 1930, hanno evidenziato come la possibilità di attribuire al presidente del tribunale la redazione della motivazione in luogo del giudice impedito “sarebbe inconciliabile col principio generale secondo cui la esteriorizzazione del processo volitivo della decisione deve avvenire ad opera del giudice che l’ha adottata” [vedi Cass., Sez. III: 28.9.1972, n. 8455, Ciocia; 27.5.1966, n. 1632, Brancato; 27.5.1966, P.M. in proc. Castri], ovvero hanno rimarcato “la sostanziale intrinseca connessione tra sentenza-decisione e sentenza-documento, considerate come due attività dello stesso giudice che ha adottato la decisione” [vedi Cass., Sez. III, 31.1.1970, n. 237, Formica].
Il ricorrente, nell’aderire alle anzidette considerazioni giurisprudenziali, rileva altresì che un’applicazione “estensiva” dell’art. 426, comma 2, c.p.p. condurrebbe, in definitiva, a violare il principio di immediatezza anche sotto un secondo profilo, ovvero quello dell’oralità: la sola lettura degli atti non sarebbe sufficiente, infatti, a formare adeguatamente il convincimento necessario ai fini della decisione e, successivamente, della sua spiegazione, sicché, in mancanza di una diretta percezione di quanto avvenga in udienza, una motivazione redatta da chi non abbia deciso non assolverebbe alla funzione di rendere note le reali ragioni del giudizio.
Viene evocata, infine, nel ricorso – ad ulteriore sostegno dell’interpretazione “limitativa” – la situazione di contrasto, in cui potrebbe versare il giudice mero estensore della sentenza da altri decisa, tra il proprio convincimento (evidentemente maturato all’esito della sola lettura delle carte del processo) e la decisione in senso contrario già espressa dal giudice deliberante, sicché egli – si osserva – potrebbe essere costretto, in possibile violazione dell’art. 101, 2° comma, della Costituzione, a motivare una pronuncia ritenuta “ingiusta”.
2.2 Un opposto orientamento ritiene legittima, invece, in forza degli artt. 546, 2° comma, e 559, 4° comma, c.p.p. [e quindi pure dell’art. 426, comma 2, c.p.p.], la redazione della intera motivazione da parte del presidente del tribunale o di giudice da questi delegato, in caso di impedimento del giudice decidente, e non considera ostativi, ai fini di tale interpretazione estensiva, il tenore letterale delle disposizioni citate ed il principio di immediatezza di cui all’art. 525 dello stesso codice di rito.
Quale presupposto di tale opzione interpretativa viene anzitutto evidenziato che il requisito della capacità del giudice, necessario perché l’atto decisionale assuma in effetti la veste di sentenza, rileva solo con riferimento al momento della deliberazione ed alla sua esteriorizzazione nella lettura del dispositivo; irrilevante restando, per contro, la perdita di tale capacità al momento della redazione della motivazione [così, Cass., Sez. V: 13.3.2003, n. 552/04, Attanasi ed altri; 17.3.2000, n. 1520, Cannella; 16.3.2000, n. 4730, Semeria; 15.6.1999, n. 9047, Larini ed altri; nonché Cass., Sez. VI, 3.6.1993, n. 1793/04, De Tommasi ed altri. Vedi pure, in un caso di sentenza resa dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura depositata dopo che i componenti del Consiglio erano cessati dalle funzioni per scadenza del mandato consiliare, Cass., Sez. Unite civ., n. 11655 del 2008, Vallillo contro Ministero della Giustizia].
Viene affermato, poi, che:
-- il riferimento normativo letterale alla “sottoscrizione”, nel caso di sentenza del giudice monocratico (comunque del tutto estraneo, a differenza di quanto può verificarsi per il giudice collegiale, alla decisione presa dal giudice impedito) null’altro significa se non “appropriazione” della decisione stessa, e dunque, in definitiva, un’operazione analoga a quella della redazione della motivazione [vedi Cass.: Sez. III, 28.4.2004 n. 35109, P.G. in proc. Basile, e Sez. VI, 7.5.2003, n. 39088, Cardetta];
-- la lettura del dispositivo, e dunque già la sola decisione, comportano degli effetti comunque irreversibili, che non possono essere vanificati dalla mancata redazione della motivazione. E’ noto, infatti, come l’imputato ristretto in vincoli sia posto in libertà “immediatamente dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento se non detenuto per altra causa” ( art.154 bis disp. att. c.p.p.) e come la previsione di provvisoria esecutività delle statuizioni di carattere civilistico, laddove discendente dalla sussistenza di giustificati motivi quanto alla condanna alle restituzioni e al risarcimento, ovvero dalla stessa legge quanto alla provvisionale (art. 540 cod. proc. pen.), consenta all’interessato di agire anche sulla sola base del dispositivo;
-- deve essere privilegiata un’interpretazione conforme ai principi costituzionali e, segnatamente: quello della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.); quello del diritto di difesa (art. 24 Cost.), posto che l’impossibilità di procedere alla redazione della motivazione (specie in caso di impedimento irreversibile) comporterebbe compromissioni ed aggravi del potere di impugnazione; nonché quello dell’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.), stante “l’aumento di rischio” del decorso dei termini di prescrizione.
3. A fronte dei due orientamenti giurisprudenziali dianzi illustrati, ritengono queste Sezioni Unite di affermare il principio secondo il quale il potere sostitutivo attribuito al presidente del tribunale dagli artt. 426, comma 2, e 599, comma 4, c.p.p. non attiene soltanto alla sottoscrizione ma deve ritenersi esteso alla redazione integrale della motivazione della sentenza decisa da un giudice monocratico.
Al riguardo, il Collegio condivide e fa proprie, anzitutto, le argomentazioni già sviluppate dalle sentenze delle Sezioni semplici dianzi citate in punto di:
-- riferimento della verifica della sussistenza delle condizioni di capacità del giudice ai soli momenti della trattazione del processo e della decisione, da tenere nettamente distinti da quello motivazionale;
-- esigenza di non porre in discussione la irreversibilità di alcuni effetti (fondamentali quelli in materia di libertà) immediatamente derivanti anche dalla lettura del solo dispositivo;
-- necessità di privilegiare un’interpretazione conforme ai principi posti dagli artt. 24, 111 e 112 della Costituzione.
Svolge altresì le seguenti considerazioni, allo scopo di approfondire e meglio specificare le ragioni dell’opzione interpretativa alla quale viene prestata adesione:
3.1 In relazione al principio di immutabilità del giudice espresso dall’art. 525, 2° comma, c.p.p. – invocato dall’opzione interpretativa che ritiene dovervi essere assoluta coincidenza tra giudice “deliberante” e giudice redattore della motivazione, non derogabile neppure nelle ipotesi dell’impedimento contemplato dagli artt. 426, comma 2, e 599, comma 4, c.p.p. – la Corte Costituzionale, fino dalla pronuncia n. 484 del 1995 (in aderenza, del resto, al tenore letterale della norma, che considera necessaria la coincidenza delle due fasi, rispettivamente, della “deliberazione” e della “partecipazione al dibattimento”) ha sottolineato che detto principio è teso a soddisfare “la generale esigenza che la decisione giurisdizionale, qualsivoglia forma venga ad assumere, sia emanata dal medesimo giudice che ha provveduto alla trattazione della procedura, intendendosi per tale l’esame delle acquisizioni probatorie funzionali alla decisione, ogni attività istruttoria destinata allo stesso scopo, nonché l’assunzione delle richieste e conclusioni delle parti”.
Nel medesimo senso il Giudice delle leggi si è espresso con le sentenze n. 399 del 2001, n. 431 del 2001 e n. 67 del 2007, secondo le quali il principio di immediatezza, attuato dalla regola di immutabilità del giudice, esige “l’identità tra il giudice che acquisisce le prove e quello che decide”.
Allo stesso modo, la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha concordemente sottolineato che il principio in questione viene rispettato ogniqualvolta l’organo giudicante che procede alla deliberazione sia lo stesso che ha partecipato interamente al dibattimento, svolgendo la relativa attività di formazione della prova [si ricordino, tra le plurime decisioni in tal senso, Cass.: Sez. V, 24.5.2006, n. 36764, Bevilacqua e altri; Sez. II, 15.12.2005, n. 5064/06, Rainò ed altri; Sez. VI, 3.12.2003, n.4916/04, Mele; Sez. I, 8.2.2001, n.13584, Fortunato; Sez. II, 19.10.1999, n.12620, Erinnio. Nel senso dell’applicabilità della regola al giudice monocratico, si veda pure Cass.: Sez. II, 2.12.2004, n.2/05, Forgietta; Sez. V, 15.12.1998, n. 2904/99, P.M. in proc. Zito; Sez. I, 19.5.1997, n. 6193, Gabugliese; Sez. I, 8.8.1995, n. 9292, Capone; Sez. III, 4.10.1994, n. 11111, P.G. in proc. Tini], aggiungendo, con specifico riguardo al rito abbreviato, che la immutabilità del giudice va intesa con riferimento ai momenti della valutazione e trattazione del merito da un lato e della sua definizione dall’altro [vedi Cass.: Sez. II, 26.9.2006, n. 33840, Azzi; Sez. III, 4.12.1996, n. 1217, Greco; Sez. IV, 10.7.1996, n. 8061, Carosi].
Se, dunque, la “deliberazione”, testualmente menzionata dall’art. 525 c.p.p., viene ad esaurirsi nella redazione e nella successiva lettura del dispositivo (quale atto che, per primo, “esteriorizza” il dictum giurisdizionale), senza che lo stesso possa essere modificato (per il principio della prevalenza) attraverso la redazione della motivazione non contestuale, il principio di immutabilità non appare poter rilevare ai fini dell’affermazione della necessaria coincidenza tra giudice “deliberante” e giudice “motivante”.
L’interpretazione estensiva del disposto dell’art. 525 c.p.p. – volta a ricomprendere nel momento della “deliberazione” anche la fase della redazione non contestuale della motivazione (art. 544, commi 2° e 3°, c.p.p.), con conseguente affermazione della necessità di una coincidenza della persona fisica del giudice pure rispetto a tale ultimo momento – si basa sui presupposti della intrinseca connessione e della necessaria compenetrazione tra atto del decidere e atto del motivare, facendone discendere che la possibilità di attribuire la redazione della motivazione ad un giudice diverso da quello impedito sarebbe inconciliabile con la regola generale secondo il quale la esteriorizzazione del processo volitivo della decisione deve avvenire ad opera del giudice che l’ha adottata.
La redazione dell’apparato giustificazionale, invece, ha la funzione di rendere conoscibili alla collettività le ragioni logico-giuriche che hanno condotto alla decisione, permettendo in pari tempo alle parti del processo di dedurre ed esporre eventuali motivi di impugnazione e l’incombente motivazionale è contemplato dal codice di rito negli “atti successivi alla deliberazione”, sicché appare legittimo concludere che il principio di immutabilità, in sostanza, non si estende al di là dell’atto del decidere, che è cosa diversa dall’atto di spiegazione della decisione.
3.2 Quanto alla prospettata esigenza di evitare una motivazione meramente “cartolare”, che incongruamente prescinda dalla diretta percezione di quanto avvenuto in udienza, va ricordato che il codice di rito conosce molteplici ipotesi di “giudizio cartolare”, ovvero di giudizio caratterizzato da una decisione assunta sostanzialmente sulla base della mera lettura di atti formatisi dinanzi ad altri, rientrando in tale novero, ad esempio, il caso dello stesso giudizio abbreviato “non condizionato” e, in maniera ancora più eclatante, il giudizio d’appello, pur non ritenuto incompatibile con le linee fondanti del giusto processo.
3.3 Secondo alcune decisioni, l’art. 559, 4° comma, c.p.p. “sembra riferirsi solo al caso in cui il giudice abbia redatto la minuta della sentenza e poi non possa sottoscriverla, non potendosi ipotizzare che il presidente del tribunale possa sostituire il decidente anche nella compilazione di un provvedimento alla formazione del quale non ha in alcun modo partecipato”.
In tal senso si sono espresse le ricordate sentenze pronunciate dalla Sez. V, 4.7.2005, n. 28150, P.G. in proc. Iannella; dalla Sez. II, 6.5.2004, n. 23547, P.G. in proc. Madeo e 7.4.2004, n. 20280, P.M. in proc. Morelli; ed ancora dalla Sez. V, 5.4.2004, n. 21659, P.G. in proc. Covello e altri; ma, già nel vigore del codice di rito del 1930, la III Sezione, nella sentenza 27.5.1966, P.M. in proc. Castri, aveva affermato, per giustificare l’impossibilità di attribuire al presidente del tribunale anche il compito della motivazione, che la disposizione letterale dell’allora art. 474 c.p.p. era tanto chiara da non potersi prestare a diversa interpretazione.
Trattasi di argomentazione, avallata dalla maggior parte della dottrina, che potrebbe ricevere conferma dalla considerazione che l’impiego, da parte del 2° comma dell’art. 546, del termine “sottoscrizione”, fa seguito alla illustrazione, da parte del 1° comma, dei requisiti della sentenza, tra i quali sono richiamati distintamente, e dunque apparentemente insuscettibili di sovrapposizione, la “concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto” (lett. e) e la “data e la sottoscrizione del giudice” (lett. g).
Detta constatazione non appare tuttavia determinante nel senso di escludere la possibilità di considerare che il legislatore, con il richiamare l’atto della sottoscrizione, abbia inteso fare riferimento all’atto finale della stesura della motivazione, culminante appunto nella apposizione della firma, in ciò logicamente ricomprendendo la immediatamente precedente attività della stesura della motivazione stessa; ciò tanto più ove si consideri che la regola generale di redazione della motivazione imposta dall’art. 544 c.p.p. è quella della contestualità rispetto alla decisione, sì da potersi ancor più dedurre che il “sottoscrivere” finisca per coincidere con il “motivare”.
Del resto, anche a fronte di una motivazione non contestuale, la finalità cui risponde la “minuta” nella sentenza collegiale – ovvero la necessità, tramite la stessa, di verificare le motivazioni discusse in camera di consiglio con quelle contenute in sentenza – non avrebbe ragion d’essere nel giudizio monocratico, condotto e deciso da una sola persona e nel quale non è prevista dalla teoria né dalla prassi generale la redazione di alcuna “minuta”.
3.4 Né può considerarsi conducente, per contrastare la tesi privilegiata da queste Sezioni Unite, la prospettazione di una situazione di possibile contrasto tra il convincimento maturato all’esito della sola lettura degli atti processuali dal giudice mero estensore della sentenza da altri decisa e la decisione in senso contrario già espressa dal giudice deliberante: in una situazione siffatta, secondo il ricorrente, l’estensore sarebbe costretto, in violazione dell’art. 101, 2° comma, della Costituzione, a motivare comunque una pronuncia che egli ritiene “ingiusta”.
Appare opportuno rilevare anzitutto, al riguardo, che il nostro sistema processuale penale è contrassegnato, a differenza di altri sistemi, dall’assenza di meccanismi di emersione delle dissenting opinions e che la Corte Europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata (con la sentenza 10 giugno 2003, Sofri ed altri contro Italia) nel senso che non costituisce violazione del diritto all’equo processo, di cui deve godere l’imputato, il fatto che il giudice estensore della motivazione della sentenza sia “in disaccordo” con la decisione.
In caso, poi, di giudice monocratico non sono evocabili le previsioni dell’art. 154 disp. att. c.p.p. che, trattando della redazione non immediata dei motivi della sentenza collegiale, regolano, tra gli altri, il profilo della designazione dell’estensore della motivazione laddove non stesa dallo stesso presidente.
Tale norma comunque – a differenza di quanto stabilito dall’art. 118 disp. att. c.p.c., a tenore del quale “la scelta dell’estensore della sentenza…è fatta dal presidente tra i componenti del collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione” – non prevede una analoga “cautela” e la Corte Costituzionale (con ordinanza n. 283 del 1998) ha dichiarato manifestamente inammissibile (per carenza di esplicitazione dell’incidenza di un’eventuale pronuncia di illegittimità sull’addebito disciplinare contestato all’incolpato) la questione di legittimità costituzionale che la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (con provvedimento del 9.5.1997) aveva sollevato proprio in relazione a detta diversità di regolamentazione ed in ragione di un non manifestamente infondato sospetto di contrasto con l’art. 101, 2°comma, Cost., più in generale evocando la necessità di avere contezza in ordine all’esistenza o meno, anche nel processo penale, “del diritto del magistrato dissenziente di rifiutarsi di redigere la motivazione di una decisione in senso difforme dalla sua convinzione”.
In ogni caso, non ritiene questo Collegio che di tutela del “dissenso” possa appropriatamente discorrersi in una situazione, quale quella di specie, caratterizzata dalla necessità di porre in essere un “atto dovuto”, essendo fisiologico, se non addirittura costituzionalmente imposto (art. 111, 6° comma, Cost.), che ad ogni dispositivo debba seguire una motivazione.
3.5 Viene prospettato in ricorso che l’art. 559, 4° comma, c.p.p. troverebbe diverse modalità applicative, a seconda che il giudice impedito abbia o meno redatto la minuta della motivazione, giacché nel primo caso il presidente dovrebbe procedere a sottoscrivere tale documento prima del suo deposito in cancelleria mentre, nel secondo caso, il presidente dovrebbe limitarsi, dando atto dell’impedimento del giudice, a sottoscrivere il dispositivo (eventualmente preceduto dall’indicazione del nominativo dell’imputato, delle imputazioni e delle conclusioni delle parti), ordinandone il deposito ai fini della eventuale impugnazione, finalizzata ad ottenere una declaratoria di nullità della decisione con regressione al giudice di primo grado.
In quest’ottica non solo viene affermata la possibilità dell’impugnazione del mero dispositivo, ma essa viene anzi configurata quale strumento idoneo a superare una situazione di stallo determinata dalla sopravvenuta impossibilità di provvedere al deposito della motivazione.
Tale ricostruzione procedimentale non è condivisibile, sia perché per il giudice monocratico (come già si è osservato) non è previsto il deposito di alcuna “minuta” sia perché il caso della mancanza assoluta della motivazione non rientra tra quelli, tassativamente previsti dall’art. 604 c.p.p., nei quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado; verificandosi invece nullità ai sensi dell’art. 125, 3° comma, c.p.p., alla quale, allorquando la sentenza è appellabile, il giudice di appello può rimediare in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto assegnatigli dalla legge.
Neppure può condividersi una prospettazione di radicale “inesistenza” della sentenza priva di motivazione [affermata da Cass. pen.: Sez. III, 13.7.2007, n. 27965, Butera; Sez. III, 28.4.2004, n. 35109, P.G. in proc. Basile e Sez. II, 17.10.2000, n. 5223, Pavani; nonché da Cass. lav., 8.10.1985, n. 4881; Monacelli contro Inps], poiché il concetto di inesistenza, quale categoria dogmatica elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza e ben distinta da quella della nullità assoluta per il fatto di travalicare lo stesso giudicato, appare rimandare essenzialmente ai casi talmente gravi da far perdere all’atto i requisiti “geneticamente” propri dello stesso (nei quali ad esempio la sentenza promani da organo o persona privi di potere giurisdizionale o nei confronti di imputato inesistente), sì da porlo quale strutturalmente inidoneo a produrre alcun effetto giuridico nel processo e fuori di esso [vedi Cass., Sez, Unite pen.: 24.11.1999, n. 25, Di Dona e 9.7.1997, n. 11, P.M. in proc. Quarantelli].
Nella fattispecie in esame, dunque, la Corte territoriale – anche a fronte del deposito del mero dispositivo della sentenza pronunciata dal G.I.P. – avrebbe comunque potuto decidere nel merito e, nel rispetto dei limiti del devoluto e del divieto di reformatio in peius, procedere addirittura alla redazione integrale di una motivazione mancante, utilizzando le prove già legittimamente acquisite nel precedente grado di giudizio nel contraddittorio delle parti (in tal senso Cass., Sez. V, 25.3.2005, n. 11961).
4. Anche gli altri motivi di ricorso sono infondati.
4.1 Prive di pregio devono considerarsi, anzitutto, le eccezioni di improcedibilità riferite a mancanza od a vizi degli atti di querela.
Al riguardo va rilevato che correttamente è stato ritenuto che gli abusi sessuali in oggetto non sono stati commessi con violenza ma attraverso induzione ingannatoria, così che le persone offese non hanno potuto immediatamente percepire che la condotta del Rotunno si poneva in contrasto con regolare prassi medica e non poteva essere giustificata dalla prospettata attività di prevenzione e di cura.
Legittimamente, pertanto, sono state ritenute tempestive le querele presentate da talune delle vittime solo quando esse hanno preso cognizione consapevole dell’abuso subito, cioè di tutti gli elementi che hanno consentito loro la valutazione dell’esistenza stessa del reato. Uno stato soggettivo di sospetto e di dubbio in ordine alla sussistenza dell’illecito non è sufficiente per fare i decorrere i termini per la presentazione della querela e l’onere della prova dell’intempestività incombe su chi la allega, non essendo sufficiente, a tal fine, affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni e dovendo essere fornita, al contrario, una prova rigorosa, tenuto conto che ogni eventuale situazione di incertezza va risolta a favore del querelante [si vedano, tra le molteplici e più recenti decisioni in tal senso, Cass.: Sez. I, 15.2.2008, n. 7333; Sez. V, 8.5.2006, n. 15853; Sez. II, 17.4.2003, n. 18710].
Neppure sono censurabili le considerazioni svolte dalla Corte di merito, in tema di procedibilità di ufficio ex art. 609 septies, n. 3, cod. pen. per la qualità di esercente di servizio pubblico rivestita dall’imputato e contestata nell’imputazione, in quanto larga parte delle condotte risulta realizzata nell’esplicazione non di attività intra moenia – consentita dal D.P.R. 20.5.1987, n. 270 e sottoposta, nel suo effettivo svolgersi, a regime privatistico [vedi da ultimo, sul punto, Cass., Sez. VI, 31.1.2005, n. 2969, Moschi] – ma di vera e propria attività pubblica ospedaliera, con l’uso della modulistica intestata all’USSS n. 6 di Vicenza, ed indiscutibile, in ogni caso, va considerata la procedibilità di ufficio per le pazienti Villanova e Salviati, che hanno subito gli abusi mentre erano ricoverate nel medesimo ospedale.
Una volta accertata la procedibilità di ufficio per gli illeciti perpetrati in danno di tali due pazienti, detta procedibilità si estende a tutti gli altri episodi di abuso secondo la previsione di cui all’art. 609 septies, n. 3, cod. pen., in quanto la “connessione” prevista da tale norma non è limitata alle ipotesi di cui all’art. 12 c.p.p., ma va estesa alla connessione meramente investigativa di cui all’art. 371, comma 2°, c.p.p., idonea a determinare comunque il venire meno dell’esigenza di riservatezza che è alla base dell’attribuzione del diritto di querela alla persona offesa [vedi Cass.: Sez. III, 25.1.2007, n. 2876; Sez. III, 7.9.2005, n. 32971; Sez. III, 20.4.2001, n. 16060; Sez. IV, 10.1.2001, n. 2371].
4.2 In punto di affermazione della responsabilità, poi, il ricorso propone censure articolate in fatto, non proponibili in sede di legittimità a fronte di un provvedimento che possiede un apparato argomentativo completo, logico e razionale, del tutto rispondente alle utilizzate acquisizioni processuali.
Le censure formulate nell’atto di gravame sono prive di elementi di novità rispetto a quelle già esaminate dai giudici del merito e attengono a rilievi che quei giudici hanno disatteso con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici.
Razionalmente risulta affermato che l’imputato non ha rispettato i corretti protocolli medici per la prevenzione dei tumori dell’ano e del retto, anzitutto perché egli – pure avendo asserito che le visite rettali da lui effettuate non si inquadravano in una programmata attività di screening – ha sollecitato le pazienti a sottoporsi a quelle specifiche visite, adducendo esigenze di prevenzione in assenza di qualsiasi elemento di sospetto. Il sospetto di tali gravi patologie, inoltre, non richiede una semplice visita proctologica, ma impone accertamenti più articolati e complessi [è lo stesso Rotunno ad averlo riconosciuto] da condursi attraverso analisi di laboratorio ed altre indagini strumentali, mai prescritte ad alcuna delle parti offese.
Quali indici di responsabilità, poi, i giudici del merito hanno razionalmente individuato:
-- le posizioni estremamente imbarazzanti e lesive del pudore imposte alle pazienti in occasione delle visite alle quali sono state sottoposte;
-- gli “apprezzamenti” eccessivamente confidenziali rivolti alle persone ed alle parti anatomiche delle pazienti (dei quali, per il loro oggettivo contenuto, con logica coerenza sono state escluse le pretese “finalità distensive”);
-- le modalità ed i tempi prolungati delle esposizioni, nonché, in alcuni casi, gli “schiaffeggiamenti” sui glutei delle pazienti, scelte tra quelle giovani e di aspetto piacente;
-- l’accertamento, nel corso di mesi di indagine, che soltanto una paziente di età avanzata era stata esplorata nel retto, non essendosi prestato l’imputato, nella generalità dei casi, ad eseguire tale tipo di visita a pazienti non “giovani e carine”;
-- il mancato rilascio di referti di diagnosi sull’eseguita esplorazione del retto, che il Rotunno, con giustificazione logicamente ritenuta non convincente, ha ricondotto alla mancanza nel libretto senologico dell’ULSS di un riquadro riguardante visite rettali;
-- la reiterazione, in alcuni casi, delle visite a breve distanza di tempo in assenza di patologie, nonché la fissazione delle stesse con l’improprio ma significativo invito alle pazienti di presentarsi senza accompagnatori.
I giudici del merito hanno dato esaustiva spiegazione della genesi delle indagini, avviate a seguito della segnalazione di una ginecologa alla quale alcune pazienti si erano rivolte mostrando perplessità sulle iniziative del Rotunno ed hanno rilevato che la veridicità delle dichiarazioni delle predette era evidenziata dalla descrizione delle medesime modalità di una condotta antigiuridica reiterata per numerosi anni in danno di persone le quali non avevano alcun motivo di inventare accuse per fatti inesistenti, in danno di un sanitario con il quale, in alcuni casi, esse non erano più in contatto da tempo.
In conformità alla effettuata ricostruzione dei fatti hanno poi evidenziato il dolo (generico) del reato, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto lesivo della libertà sessuale della persona offesa, a prescindere dalla eventuale finalità dell’agente di soddisfare la sua concupiscenza.
Infondatamente, quindi, si sostiene in ricorso che la motivazione della sentenza impugnata poggi su considerazioni induttive, anziché su prove rappresentative, e che il progredire delle accuse sia dipeso da suggestioni o confidenze prive di agganci con la realtà: non vi è alcuna dimostrazione, infatti, di un preteso “contagio dichiarativo”, che solo assertivamente si sarebbe innescato attraverso uno scambio di informazioni tra persone chiamate a deporre in ordine ad una vicenda loro capziosamente rappresentata.
Non può costituire vizio deducibile davanti a questa Corte la prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più favorevole valutazione delle risultanze probatorie ed esula dai poteri della Corte di legittimità quello della “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, a fronte di un compiuto esame – operato dai giudici del merito – esteso a tutte le risultanze processuali e che non ha tralasciato alcuna acquisizione probatoria, fornendo risposta a tutte le contestazioni difensive.
4.3 Con riferimento alla condotta tipica del reato di “violenza sessuale”, vanno ribadite le considerazioni [già svolte da questa Corte Suprema, tra le altre decisioni, nella sentenza 23.9.2004, n. 37395] ove è stato posto in rilievo che l’individuazione di tale condotta si riconnette alla definizione della nozione, del contenuto e dei limiti della locuzione “atti sessuali”, di cui alla legge 15.2.1996, n. 66, in quanto l’art. 609 bis cod. pen. (introdotto appunto da tale legge) ha concentrato in una fattispecie unitaria le previgenti ipotesi criminose previste dagli artt. 519 e 521, individuando quale unica condotta composita, idonea a ledere il bene giuridico della libertà sessuale, in luogo della “congiunzione carnale” e degli “atti di libidine violenti”, il fatto di chi con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità “costringe” taluno a compiere o a subire “atti sessuali”.
In ordine al problema dell’individuazione del minimum di condotta penalmente rilevante perché resti integrato il delitto di violenza sessuale, punto focale è la disponibilità della sfera sessuale da parte della persona che ne è titolare e la condotta vietata dall’art. 609 bis cod. pen. ricomprende – se connotata da costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona ovvero abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica – oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo, ancorché fugace ed estemporaneo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest’ultimo, sia finalizzato e normalmente idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale.
Le finalità dell’agente e l’eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale non assumono un rilievo decisivo ai fini del perfezionamento del reato, che è caratterizzato dal dolo generico e richiede semplicemente la coscienza e volontà di compiere atti pervasivi della sfera sessuale altrui (vedi Cass., Sez. III; 27.9.2007, n, 35626; 10.4.2000, n. 4402).
Anche i palpeggiamenti ed i toccamenti possono costituire una indebita intrusione nella sfera sessuale ed il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprende pure quelle ritenute “erogene” (stimolanti dell’istinto sessuale) dalla scienza medica, psicologica ed antropologico-sociologica (vedi Cass., Sez. III: 20.6.2006, n. 21167; 23.9.2004, n. 37395; 1.12.2000, n. 12446; 30.3.2000, n. 4005; 27.1.1999, n. 1137; 5.6.1998, n. 6652).
4.4 A norma dell’art. 603, 1° comma, c.p.p., la rinnovazione dell’istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all’abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l’indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi.
A tale istituto di carattere eccezionale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti ed un’impossibilità siffatta può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti nonché quando l’incombente richiesto rivesta carattere di decisività nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.
L’ error in procedendo, in cui si sostanzia il vizio che l’art. 606, 1° comma - lett. d), c.p.p. ricomprende fra i motivi di ricorso per Cassazione, rileva pertanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema – solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti “decisiva” (in tal senso si pone il richiamo all’art. 495, 2° comma, c.p.p.), cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa. Ciò comporta che la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da potere inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento dei giudici di merito e tanto non è dato ravvisare nella sentenza in esame.
Anche nel giudizio abbreviato di appello, specialmente se “condizionato” ai sensi dell’art. 438, comma 5°, c.p.p., il giudice può esercitare il potere officioso di integrazione probatoria, pure su sollecitazione di parte, entro l’ambito delineato dall’art. 603 c.p.p., perché la previsione dell’art. 441, 5° comma, c.p.p., che attribuisce siffatto potere al giudice dell’abbreviato in primo grado, è estensibile, con gli stessi limiti, al giudice di appello, e la sua valutazione discrezionale circa la necessità della prova – ove, come nella specie, sia razionalmente motivata – non è censurabile in sede di legittimità [vedi Cass.: Sez, III, 12.3.2008, n. 11100; Sez. V, 6.6.2006, n. 19388, Biondo ed altri; Sez. VI, 16.2.2006, n. 6221, Aglieri ed altri; Sez. I, 3.6.2004, n. 25096, Alampi ed altro].
Nella fattispecie in esame la parte aveva chiesto la rinnovazione parziale del dibattimento, prospettando, in primo luogo, la necessità di procedere alla diretta visione, in dibattimento, delle registrazione audiovisive delle visite mediche eseguite dall’imputato sulle parti offese; nonché richiedendo l’effettuazione di una perizia proctologica, per nuova elaborazione e valutazione dei dati acquisiti, adducendo, quale presupposto giustificativo di tale richiesta, la pretesa mancanza di idonea specializzazione dei periti rispettivamente officiati dal pubblico ministero e dal G.I.P.
La Corte di merito ha respinto tale richiesta con argomentazioni razionali ed ineccepibili sotto il profilo logico-giuridico ed ha escluso ogni incertezza allo stato degli atti considerando che:
a) erano state registrate dalla polizia giudiziaria e trasmesse al P.M. 118 cassette video, tutte esaminate dal dr. Sideri, perito nominato dal giudice, unitamente ai consulenti di parte, sicché la difesa aveva potuto averne piena e completa contezza; il dr. Sideri, inoltre, nell’ultima parte del suo elaborato peritale, aveva condotto una specifica analisi riferita a ciascuna intercettazione e nessuna restrizione aveva subito la possibilità di puntuale confutazione difensiva.
Né una ricerca finalizzata a verificare l’esistenza e la portata di eventuali “atteggiamenti di soddisfazione morbosa” da parte dell’imputato avrebbe potuto addurre elementi ad esso favorevoli in quanto, come già si è rilevato, l’eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale non assume un rilievo decisivo ai fini del perfezionamento del reato;
b) la valutazione circa la correttezza delle procedure e dei protocolli medici nell’espletamento delle visite senologiche, effettuata dai periti già officiati, aveva puntuale fondamento scientifico;
c) lo stesso imputato aveva ammesso che non sussiste dimostrata correlazione tra patologie del seno e patologie della parte terminale dell’apparato digerente, sicché, nell’ambito della prevenzione delle patologie mammarie, non ha fondamento scientifico la prospettazione (non limitata a casi specifici di linfadenopatia generalizzata) della necessità di un’indagine riferita ai linfonodi inguinali.
La perizia infine – in ogni caso – non può farsi rientrare nel concetto di “prova decisiva”, essendo un mezzo di accertamento neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass.: Sez. III, 2.2.2006, Biondillo ed altri; Sez. IV, 6.2.2004, n. 4981; Sez. IV, 28.2.2003, n. 9279; Sez. V, 21.10.1999, n. 12027; Sez. III, 14.2.1998, n. 13086).
4.5 Quanto alla costituzione di parte civile di Darinca Sperandio, l’eccezione di tardività della stessa non è accoglibile perché esattamente i giudici del merito hanno interpretato l’art. 441 c.p.p. nel senso che “nel corso del giudizio abbreviato” – diversamente da quanto disposto per il dibattimento ordinario dall’art. 79 c.p.p. – detta costituzione possa intervenire anche oltre l’udienza di costituzione delle parti, “dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato”. Né è stato addotto in ricorso che l’imputato si sia tempestivamente opposto a tale costituzione ed abbia proposto richiesta motivata di esclusione.
La liquidazione del danno subìto dalla Sperandio, infine, appare effettuata con congrue valutazioni riferite alle modalità ed alla reiterazione degli abusi dalla stessa patiti ed all’entità del pregiudizio psicologico derivato alla stessa; mentre non sono invocabili dall’imputato profili di disparità di trattamento a fronte di accadimenti caratterizzati da modalità di svolgimento non coincidenti ed in una situazione in cui la sola Sperandio aveva proposto appello.
4.6 I reati commessi in danno di Maria Isabella Beltrame [in data imprecisata nel corso dell’anno 1989] e di Rossella Molin [in due occasioni, in data 9.4.1993 e alcuni giorni dopo la data del 28.4.1999], infine, non possono considerarsi prescritti.
L’art. 158 cod. pen., nella formulazione anteriore alla legge 5.12.2005, n. 251 (entrata in vigore il successivo 8 dicembre), per il reato continuato, faceva decorrere dal giorno in cui era cessata la continuazione il momento a partire dal quale iniziava a decorrere il termine di prescrizione.
Tale previsione era stata ritenuta conforme a razionalità, sul presupposto che l’inscindibilità del reato continuato agli effetti della prescrizione trovava il suo fondamento nel principio che la questa non può iniziare a decorrere finché sussiste ed è in corso l’attività illecita determinata dall’unico e medesimo disegno criminoso, pur rimanendo fermi i termini prescrizionali propri di ciascun reato.
L’art. 6, 2° comma, della legge n. 251/2005 ha modificato detto regime, prevedendo che il termine di prescrizione debba decorrere dal momento di commissione di ciascun reato, pur ricondotto al vincolo della continuazione
La disciplina transitoria posta dall’art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005 – in seguito all’intervento ablativo attuato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 23 novembre 2006, n. 393 – prevede, però, che “Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente, ad esclusione dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione” e tra le “nuove disposizioni” alle quali si riferisce la norma devono ricomprendersi anche quelle che regolano il trattamento del reato continuato e la sospensione o la interruzione del corso della prescrizione.
La Corte Costituzionale ha considerato ragionevole, infatti, l’ancoraggio alla pronuncia di condanna in primo grado dell’eccezione al principio della retroattività della legge penale più mite.
Nella specie, dunque, ove il dispositivo della sentenza di primo grado – che è di condanna e costituisce “atto interruttivo” secondo la ratio decidendi della sentenza n. 393 del 2006 – è stato letto in data 6.4.2005, trova applicazione la disciplina transitoria posta dall’art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005, sicché – ai fini del computo dei termini di prescrizione – non vanno scissi i vari episodi unificati nel vincolo della continuazione.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese del grado in favore delle costituite parti civili, che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna altresì il ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate in euro 1.500,00 per la difesa di Stecco Silvana e per quella di Sperandio Darinca; in euro 1.800,00 per la difesa congiunta di Veggian Sonia e Villanova Elena ed in euro 2.100,00 per la difesa congiunta di Salviati Silvia, Battistini Francesca, Vivian Arabella e Zuggiato Alessandra, oltre accessori di legge.