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lunedì 12 gennaio 2009

PROCEDIMENTO CIVILE – NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - AL PROCURATORE COSTITUITO NEL PROCESSO TRIBUTARIO - LEGITTIMITA' - AL PROCURATORE COSTITUITO

Le Sezioni Unite, nel risolvere due questioni di massima di particolare importanza rimesse dalla sezione tributaria hanno stabilito nuovi ed importanti principi. Hanno ritenuto, per un verso, che si applichi al processo tributario l’art. 330 cod. proc. civ. nella parte in cui dispone l’eseguibilità della notifica dell’impugnazione “presso” il procuratore costituito in quanto, la previsione dell’art. 17 D.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui la notifica nel processo tributario deve eseguirsi (salvo quella a mani proprie) nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della costituzione in giudizio, costituisce eccezione all’art. 170 (relativo alle sole notificazioni endoprocessuali) e non all’art. 330 cod. proc. civ., invece applicabile in virtù del rinvio operato dagli artt. 1, secondo comma e 49 D.lgs. n. 546 del 1992, non costituendo, peraltro, ostacolo all’applicazione della norma del codice di rito la non obbligatorietà, nel processo tributario, della rappresentanza processuale da parte del procuratore “ad litem”, poiché tale rappresentanza conserva il carattere della facoltatività. Per altro verso, stabilendo un principio innovativo di applicazione generale e non limitata al solo processo tributario, hanno ritenuto valida ed efficace la notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti con un unico atto, superando, in virtù dell’applicabilità al processo tributario del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, richiamato anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’uomo (23 novembre 2006, Jussila vs. Finland), il precedente orientamento che riteneva tale notificazione affetta da nullità sanabile e precisando, al riguardo, che il procuratore costituito, secondo quanto stabilito nell’art. 330 cod. proc. civ., non può essere considerato un mero consegnatario dell’atto bensì il destinatario dell’impugnazione, investito dell’obbligo inderogabile di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri assistiti tutte le informazioni relative allo svolgimento e dell’esito del processo.

Testo Completo:
Sentenza n. 29290 del 15 dicembre 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore M. Cicala)